Stampa & Tributi del 7 giugno 2024

Sanzioni con gioco di anticipo. Il nuovo Statuto incide sull’invalidità degli atti. Tari, è dovuta la quota fissa. Lavori su immobili pubblici, si paga il Cup. Imposta di soggiorno, enti liberi.

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Sanzioni con gioco di anticipo

Le due situazioni specifiche che devono essere prese in considerazione sono quelle della omessa presentazione della dichiarazione e quella della infedeltà dichiarativa. Nel primo caso, le modifiche normative rafforzano il concetto in base al quale la dichiarazione risulta omessa laddove non presentata entro il termine di 90 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario, Tale principio è stato inserito, in modo esplicito, all’interno dell’art. 13 del dlgs 472 del 1997 mediante la previsione di non ravvedibilità della violazione legata alla omissione dichiarativa. Ciò premesso, in relazione alla medesima, il legislatore identifica una sanzione unica del 120 per cento dell’ammontare delle imposte dovute mentre, se non sono dovute imposte, la sanzione varia tra 250 e 1000 euro. In questa ipotesi, diviene dirimente comprendere se, alla luce della nuova formulazione normativa, deve considerarsi confermata la posizione espressa dall’agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 450 del 2023 che, a sua volta, aveva accolto un orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte Costituzionale.

Il nuovo Statuto incide sull’invalidità degli atti

La riforma fiscale vede tra i suoi protagonisti l’atto impositivo che, sino al dlgs n. 219/2023 ricalcava le invalidità di cui era affetto sulle disposizioni generali contenute nella legge n. 241/1990, in quanto assenti disposizioni speciali che derogavano specificatamente al modello di invalidità come disegnato dalla legge n. 15/2005. Il grado di scostamento rilevato rispetto alla fattispecie legale dell’atto definiva l’annullabilità o la nullità, in un sistema dove la prima era considerata la regola e la seconda l’eccezione. È da una ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale che l’ordinamento tributario attinge per classificare l’atto nullo o annullabile. Il dato normativo di partenza è, infatti, lessicalmente definito “monista”, ma interpretato in senso cosiddetto “duale”, mancando fino a ora nel diritto tributario una riforma settoriale coincidente con quella del diritto amministrativo del 2005.

Tari, è dovuta la quota fissa

Le imprese che producono rifiuti speciali sono comunque tenute a pagare la quota fissa della Tari. L’esenzione è limitata alla quota variabile della tariffa. La quota fissa, infatti, è destinata a finanziare i costi sostenuti dall’amministrazione comunale, a prescindere dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti e dalla fruizione del servizio. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 13455 del 15 maggio 2024.

Lavori su immobili pubblici, si paga il Cup

Con la nuova disciplina dedicata al prelievo per le occupazioni di suolo pubblico, tornano di attualità alcuni temi che già in passato avevano creato dubbi interpretativi. Uno di questi riguarda il pagamento del canone per i cantieri edili realizzati per lavori di riqualificazione o manutenzione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici.A mente della lettera A del comma 833, articolo 1, legge n. 160/2019 in materia di Cup, in continuità con il dettato normativo già previsto con il precedente regime Tosap, le occupazioni effettuate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, sono considerate esenti dal pagamento del canone. Tuttavia, sul tema delle occupazioni realizzate da operatori economici per conto dello Stato e di altri enti pubblici, è intervenuta più volte la Cassazione e recentemente anche la Corte conti Piemonte, la quale ha reso un parere in merito proprio a un caso di possibile esonero per lavori eseguiti su un immobile posseduto da uno dei soggetti richiamati dalla norma di esenzione.

Imposta di soggiorno, enti liberi

Il rapporto tra i comuni e i portali telematici in merito all’imposta di soggiorno vede intrecciarsi aspetti di diritto pubblico con altri di diritto privato. Da un lato abbiamo un rapporto privatistico tra il gestore della struttura ricettiva e il portale, dove il comune non ha alcuna interferenza: il gestore sceglie liberamente dove vendere il suo prodotto e attraverso chi. Dall’altro, abbiamo l’art. 4, comma 5-ter del decreto legge n. 50/2017 secondo cui il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno.

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