TRIBUTI NEWS 07 MAGGIO 2023

Enti locali, contraddittorio preventivo dal 30/4 Atti esclusi dal contraddittorio al buio per i tributi locali

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Per gli enti locali il contraddittorio preventivo si applica agli atti emessi a partire dallo scorso 30 aprile, ancorché la legge nel differire il termine iniziale del 18 gennaio indichi solo l’amministrazione finanziaria. Nonostante il decreto ministeriale del 30 aprile, nell’elencare gli atti esclusi dalla procedura, non abbia fatto alcun riferimento alle amministrazioni territoriali, non sono soggetti al contraddittorio gli atti automatizzati e di pronta liquidazione dalle stesse emanati. Non va attivato il procedimento neppure per l’iscrizione di ipoteca e il fermo di beni mobili registrati, in quanto preceduti dalla notifica degli avvisi di accertamento. L’istituto deve essere recepito in un regolamento, per render più trasparente l’azione dell’ente, anche se non è stato fissato alcun termine per la sua deliberazione. E’ questa la tesi espressa dall’Ifel con una nota del 3 maggio 2024.

Atti esclusi dal contraddittorio al buio per i tributi locali

Il decreto, tuttavia, non fornisce alcuna indicazione specifica per i tributi locali, risultando incentrato solo su quelli erariali.il decreto fornisce una serie di indicazioni che possono essere utili agli enti locali per definire nei propri regolamenti quali siano gli atti da escludere dal contraddittorio, ossia individuare puntualmente gli atti tipici dei tributi locali che possono definirsi automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione. Così, nell’ambito della prima categoria (atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati) possono includersi gli atti finalizzati alla riscossione dei tributi posti in essere dal comune (es. la formazione del ruolo, le iscrizioni di ipoteca, il fermo amministrativo dei veicoli eccetera), gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione della Tari, relativi a fabbricati i cui dati e destinazione sono direttamente desumibili dalle banche dati in possesso dell’ente, gli atti di intimazione conseguenti alla decadenza da agevolazioni ovvero da rateizzazioni, Possono rientrare nella categoria degli atti di pronta liquidazione, gli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti ed i conseguenti solleciti, nonché gli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente versamento della Tari, gli avvisi di accertamento Imu per omesso o insufficiente versamento, sia derivanti dalla liquidazione del tributo conseguente ai dati contenuti nella dichiarazione – si pensi alla liquidazione del tributo dovuto per un’area fabbricabile dichiarata dal contribuente – sia ai dati ricavabili dalle banche dati a disposizione dell’ente che sostituiscono la dichiarazione (ad esempio, la variazioni della rendita catastale, le variazioni di titolarità degli immobili, eccetera). Tra gli atti di controllo formale della dichiarazione possono rientrare gli avvisi di accertamento conseguenti al riscontro della correttezza dei dati dichiarati con appositi documenti; si pensi alla verifica della sussistenza della condizione di inagibilità dell’immobile nell’Imu, mediante verifica della dichiarazione sostitutiva prodotta dal contribuente con apposita documentazione allo stesso richiesta, ovvero della natura di “bene merce” del fabbricato, riscontrata con appositi documenti sempre richiesti al contribuente

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