tributi news del 02 maggio 2024

Più tempo ai comuni sulla Tari. Tariffe Tari 2024, la scadenza è il 30 giugno. Tariffe rifiuti differenziate per le diverse destinazioni dei locali.

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Più tempo ai comuni sulla Tari

di Maria Mantero

Arriva l’ok all’emendamento con la proroga al termine per le delibere tari al 30 giugno. La commissione finanze del Senato ha dato parere favorevole all’emendamento del dl Superbonus. Inoltre ieri a palazzo Madama si è tornato a parlare della partecipazione dei comuni ai controlli e dell’estensione dei bonus 110% alle altre aree colpite da sisma. L’emendamento sulla Tari è passato, così come il subemendamento che salva “le delibere eventualmente intervenute tra il 1° maggio e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”.

Tariffe Tari 2024, la scadenza è il 30 giugno

di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Il primo emendamento al decreto Superbonus è stato approvato in volata, anticipando il calendario previsto per il resto del provvedimento. Per le altre modifiche bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Mercoledì prossimo, infatti, è prevista l’audizione del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti: un appuntamento decisivo per cogliere la disponibilità dell’esecutivo ad accogliere qualche correzione al delicatissimo testo. Solo dopo si passerà a nuove votazioni. Il testo è atteso in aula il 15 maggio.

Tariffe rifiuti differenziate per le diverse destinazioni dei locali

di Stefano Baldoni

La tariffa della Tia (tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) applicata alle superfici con diversa destinazione d’uso e qualificate da una propria individualità, rispetto a quelle in cui si svolge l’attività principale, deve essere diversificata. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9646, depositata il 10/04/2024, ha affrontato la questione della correttezza dell’applicazione di una tariffa della tassa sui rifiuti unica per tutte le superfici di uno stabilimento industriale e, quindi, anche in relazione a quelle superfici non direttamente ed immeditatamente destinate all’attività produttiva, in ragione di un criterio di strumentalità e funzionalità di queste aree rispetto alla stessa. Valutando se non sia piuttosto più corretto applicare delle tariffe diversificate in base all’effettiva destinazione di utilizzo delle singole superfici che compongono il compendio produttivo, a prescindere dal nesso strumentale e funzionale della stessa rispetto a quella, tipica, svolta dal contribuente nelle altre aree occupate, che caratterizzano l’attività esercitata, in questo modo frazionando e parcellizzando la tassazione in base alla puntale categoria di riferimento di ogni area.

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