Tributi News del 14 marzo 2024

Nel falò della riscossione anche 19 miliardi di crediti comunali. Testi unici e codice tributario, una strada da percorrere con convinta determinazione. Fallimento della concessionaria, responsabilità erariale anche per il dirigente «inerte».

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Nel falò della riscossione anche 19 miliardi di crediti comunali.

di Giuseppe Debenedetto

La nuova disciplina prevede il discarico “automatico” per le quote non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento. Pertanto, per i carichi affidati all’Ader a gennaio 2025 si avrà il discarico automatico al 1° gennaio 2031. Sono però previste alcune deroghe al discarico automatico, in pendenza di procedure esecutive o concorsuali, quando sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi, ovvero se sono intervenute dilazioni o in caso di applicazione di istituti agevolativi. È prevista inoltre la comunicazione di discarico “anticipato”, nel caso in cui l’Ader rileva la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale, nonché l’assenza di beni aggredibili. Dopo il discarico, l’ente impositore potrà comunque procedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto, oppure affidarlo a soggetti privati mediante gara ovvero riaffidarlo ad Ader. Infine, per i ruoli affidati ad Ader dal 2000 al 2024 si prevede la costituzione di un’apposita Commissione che individui possibili soluzioni legislative.

Testi unici e codice tributario, una strada da percorrere con convinta determinazione.

Andrea Giovanardi

Il varo dei nove testi unici e il fatto che gli stessi saranno sottoposti a pubblica consultazione è notizia da accogliere con estremo favore. Si tratta di una prima fase di riordino, cui ne seguirà una seconda che dovrebbe culminare, a riforma conclusa, nella realizzazione di un codice tributario “articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, concernente la disciplina delle singole imposte”. Un progetto molto ambizioso, che potrà avere successo solo se saranno rispettate alcune condizioni: la codificazione nella sua forma definitiva dovrà intervenire successivamente alla riforma fiscale; i testi unici e il codice dovranno avere carattere rigorosamente compilativo (e non innovativo). La codificazione potrà costituire un efficiente argine alla proliferazione normativa solo se si recupera l’idea che il tributo deve ritornare a essere, principalmente, lo strumento per finanziare le pubbliche spese e non, prioritariamente, il più duttile strumento della redistribuzione; se, invece, fosse quest’ultima impostazione a prevalere, si rimetterebbe in moto un meccanismo di complicazione del corpus normativo che nessun codice al mondo sarebbe in grado di disattivare.

Fallimento della concessionaria, responsabilità erariale anche per il dirigente «inerte».

di Corrado Mancini

Responsabilità erariale per il dirigente inerte nell’attivare tempestivamente i previsti rimedi per il recupero dei crediti vantati dall’ente nei confronti della concessionaria inadempiente, impedendo, da un lato di limitare i danni subiti dal Comune e, dall’altro, di recuperare, sia pure parzialmente, i crediti vantati. Lo si riscontra nella sentenza n. 30/2024 della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Marche. la Procura aveva chiamato a rispondere, in via sussidiaria, il funzionario comunale contestando profili di colpa grave, consistiti nell’estrema superficialità, nell’inescusabile negligenza e nella notevole imperizia, palesate nell’affrontare la situazione verificatasi e nell’attivare i previsti rimedi, che non potevano non essere conosciuti in ragione dell’incarico ricoperto, circostanze che avevano impedito di recuperare, sia pure parzialmente, i crediti vantati dal Comune o, quantomeno, di limitare l’entità del danno da esso subito a causa degli illeciti comportamenti della società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi di pertinenza dell’ente locale, poi fallita. In particolare, il dirigente, oltre a consentire le proroghe della concessione, nonostante si fossero manifestati i gravi e reiterati inadempimenti, non aveva neppure concretamente chiesto e ottenuto, in occasione di ciascuna proroga, la prestazione da parte della concessionaria di adeguata garanzia. Inoltre, non aveva proposto tempestive azioni giudiziali a tutela dei crediti dell’ente e non aveva effettuato le dovute segnalazioni agli organi competenti e alla Procura della Corte dei conti.

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