Tributi news del 13 marzo 2024

Riforma della riscossione: come cambia la rateazione delle somme iscritte a ruolo. Rottamazione quater, chance di rientro per chi non ha pagato le rate. Carichi, discarico differito. Dalla Cassazione i requisiti per l’esenzione dei beni merce ai fini Imu. Imu e Tasi ko su impianti smontabili.

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Riforma della riscossione: come cambia la rateazione delle somme iscritte a ruolo

Cambiano, in senso favorevole ai contribuenti, le disposizioni in materia di rateazione dei debiti iscritti a ruolo o affidati agli agenti della riscossione, a partire dalle richieste di dilazione presentate dal 1° gennaio 2025. Lo prevede il decreto attuativo della delega fiscale in materia di riscossione, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2024. Le modifiche riguardano principalmente il numero delle rate in cui può essere suddiviso il debito iscritto a ruolo. L’art. 12 dello schema di decreto legislativo in materia di riscossione, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2024, prevede importanti modifiche in tema di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, ex art. 19, D.P.R. n. 602/1973 e dei carichi derivanti da accertamenti esecutivi e atti similari affidati all’agente della riscossione (art. 29, comma 1, lettera g, D.L. n. 78/2010).

Rottamazione quater, chance di rientro per chi non ha pagato le rate

Il decreto Milleproroghe intende salvare i contribuenti che si sono dimenticati di pagare una o più delle prime tre rate della rottamazione quater. È esattamente l’articolo 3 – bis del Dl 215/2023, convertito nella legge 18/2024, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, che dispone il differimento dei termini di pagamento delle prime due rate scadute nel 2023 e della terza rata in scadenza il 28 febbraio 2024. È infatti stabilito che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle prime due rate da corrispondere nell’anno 2023, e della terza rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizione agevolata, se il contribuente effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Quest’ultimo termine beneficia della cosiddetta tolleranza di 5 giorni, e, perciò, si considerano nei termini i pagamenti effettuati entro il 20 marzo 2024.

Carichi, discarico differito

Discarico con timer ultraquinquennale per le cartelle dilazionate o rottamate: la conta dei giorni per rimandare i carichi al creditore in questi casi non parte dal momento dall’affidamento all’agenzia delle entrare riscossione ma dal giorno dell’eventuale inadempimento, revoca del piano o decadenza dai benefici delle possibili sanatorie. Stessa sorte tocca anche ai carichi per cui alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento è sospesa la riscossione o risultano pendenti procedure esecutive e concorsuali per cui i termini per calcolare il discarico automatico scattano alla conclusione delle procedure stesse. In questi casi per evitare che questi crediti “stagnino” nel magazzino delle cartelle per un ulteriore quinquennio resta percorribile per l’agenzia delle entrare riscossione (AdER) la via del discarico anticipato qualora rilevi l’assenza di beni aggredibili del creditore.

Dalla Cassazione i requisiti per l’esenzione dei beni merce ai fini Imu

I fabbricati acquistati pur se destinati alla ristrutturazione non possono beneficiare dell’agevolazione prevista dalla normativa Imu. La ristrutturazione di un fabbricato comporta il mutamento del criterio di determinazione della base imponibile, da quello basato sulla rendita catastale tipico dei fabbricati, al valore venale dell’area edificabile, solo dopo che i lavori sono effettivamente iniziati. Questi sono gli importanti principi che si possono desumere dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 3094 del 2 febbraio 2024. Una società ha contestato l’avviso impositivo Imu con cui un Comune non ha riconosciuto alla stessa l’esenzione prevista dall’articolo 13, comma 9-bis, del Dl 201/2011 nel caso di fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, per tutto il periodo in cui persiste questa destinazione

Imu e Tasi ko su impianti smontabili

L’ impianto fotovoltaico appoggiato al tetto e smontabile senza alterazioni della struttura su cui poggia, non deve essere accatastato e non è assoggettato ad Imu e Tasi. Così la Cgt di I grado di Torino con sentenza 207/2024. Una società realizzava sul tetto di un immobile preso in locazione un impianto fotovoltaico, che risultava semplicemente posato e non integrato alla superficie. Il comune contestava alla contribuente l’omesso accatastamento dei pannelli, nonché il mancato pagamento di Imu e Tasi. La società presentava ricorso innanzi alla Cgt Torino, la quale condivideva interamente la posizione della contribuente, annullando tutti gli accertamenti. In particolare i giudici fondavano il proprio convincimento sulla base dell’art. 1, c. 21, L. 208/15, a mente del quale “la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale (…) è effettuata (…) tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi (…) Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”

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