Stampa & Tributi del 11 marzo 2024

Riforma fiscale: Testi Unici in consultazione fino al 13 maggio. Contraddittorio preventivo, avvio nel caos delle regole. Fisco, violazioni formali punite se ostacolano davvero i controlli. Quel sottile confine che separa autotutela facoltativa e obbligatoria. Risorse, crisi e procedure: riparte il confronto Mef sindaci sui conti. Riforma delle sanzioni tributarie senza favor rei: rischio incostituzionalità?Spese di lite sì, ma ridotte per la parte pubblica. Imu dovuta anche senza l’atto di costituzione. L’appello tributario è vincolato.

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Riforma fiscale: Testi Unici in consultazione fino al 13 maggio

Sono disponibili in consultazione le proposte dei Testi unici elaborate dall’Agenzia delle Entrate, che riordinano in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema tributario, nell’ottica di semplificare e migliorare la chiarezza delle regole fiscali. I soggetti interessati hanno tempo dal 13 marzo fino al 13 maggio 2024 per inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione. Sono disponibili, per la pubblica consultazione (dal 13 marzo fino al 13 maggio), le proposte dei Testi unici che riordinano le disposizioni tributarie. I 9 Testi unici proposti, organizzati per settori di competenza, riguardano: – imposte sui redditi; – IVA; – imposta di registro e altri tributi indiretti; – tributi erariali minori; – adempimenti e accertamento; – sanzioni tributarie amministrative e penali; – giustizia tributaria; – versamenti e riscossione; – agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori. I soggetti interessati hanno tempo fino al 13 maggio 2024 per inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione. Lo scopo della consultazione è permettere di valutare i contributi trasmessi, ai fini di un loro eventuale recepimento nelle versioni definitive delle raccolte normative.

Contraddittorio preventivo, avvio nel caos delle regole

L’atto di indirizzo del 29 febbraio del viceministro delle Finanze ha mandato in subbuglio i Comuni, circa la vigenza dell’obbligo del contraddittorio preventivo nell’ambito dei tributi comunali. Va subito premesso che l’atto di indirizzo è stato emanato in attuazione dell’articolo 10-septies, legge 212/2000, il quale al comma 3 prevede, «su proposta dell’Amministrazione finanziaria», l’adozione di atti di indirizzo interpretativi. Si tratta quindi di atto che non riguarda i Comuni. Va anche premesso che il Dlgs 219/2023, di riforma dello Statuto, è entrato in vigore il 18 gennaio, e non c’è alcuna norma che disponga una diversa decorrenza o rinvio ad altro provvedimento. Per i Comuni, si ritiene che il diritto al contraddittorio sia in vigore dal 18 gennaio 2024, pur nel caos delle diverse interpretazioni proposte, e questo comporta un’assunzione di responsabilità immediata da parte degli enti, se solo si considera che il 25 marzo scade il termine decadenziale di notifica degli omessi versamenti 2018 e delle omesse/infedeli dichiarazioni 2017. Se un Comune deve notificare un atto di accertamento Imu di maggior valore di un’area fabbricabile, dovrà assumersi la responsabilità di decidere se assoggettarlo o meno al contraddittorio, correndo comunque dei rischi, perché non attivandolo si rischia l’impugnazione per mancato invito del contribuente, attivandolo si rischia che venga opposto e che l’invito al contribuente serva solo a prorogare il termine decadenziale.

Fisco, violazioni formali punite se ostacolano davvero i controlli

Solo le violazioni che non pregiudicano in concreto l’attività di controllo (e che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo) possono essere considerate “meramente formali”, e dunque non sanzionate. Lo stabilisce lo schema di decreto legislativo sulle sanzioni per le violazioni tributarie – approvato nei giorni scorsi in Cdm e ancora in attesa di approdo in Parlamento – proponendo una modifica all’articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997. In questo modo, per la violazione (di base) formale, dovrebbe diventare cruciale la regolarizzazione eseguita dal contribuente prima dell’effettiva attività di controllo del Fisco

Quel sottile confine che separa autotutela facoltativa e obbligatoria

Tra i temi affrontati dal presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Elbano de Nuccio, nel suo intervento tenuto nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, vi è anche quello dell’autotutela facoltativa. Nella nuova disciplina dicotomica dell’autotutela – obbligatoria e facoltativa – quanto all’impugnabilità del rifiuto, è stato evidenziato, nel suo intervento, come rappresenti una criticità la prevista impugnabilità nell’autotutela facoltativa del solo “rifiuto espresso” e non anche del “rifiuto-tacito” (si veda l’articolo 19, comma 1, lettera g-ter, Dlgs 546/92), a differenza di quanto disposto invece per i casi di autotutela obbligatoria. Ciò, si è detto, rischierebbe «di privare il contribuente di un diritto che fino a oggi era pacificamente riconosciuto, seppure subordinatamente alla dimostrazione dell’interesse generale alla rimozione dell’atto impositivo divenuto definitivo», posto che l’Amministrazione finanziaria, a fronte della scelta tra il non rispondere – che non può essere contestata giudizialmente – e il fornire una risposta negativa – che può essere impugnata -, potrebbe optare per la prima soluzione, in funzione della maggiore convenienza, con conseguente compromissione del diritto di difesa del contribuente, la cui azionabilità, evidentemente, non può essere subordinata al comportamento tenuto dalla propria controparte

Risorse, crisi e procedure: riparte il confronto Mefsindaci sui conti

Riparte dopo una lunga fase di stallo il confronto tecnico e politico fra Comuni e Governo sulle prospettive dei conti comunali. Il primo appuntamento è fissato per giovedì prossimo alle 11 al ministero dell’Economia, dove la sottosegretaria Sandra Savino, che ha la delega alla finanza locale a Via XX Settembre, ha convocato i rappresentanti di Anci e Upi per ricominciare a tessere il filo del dialogo. In agenda ci sono tutti i dossier principali per i bilanci locali, a partire dall’incrocio fra l’evoluzione della perequazione e il ritorno dei tagli deciso con la spending review in manovra. Il calendario aiuta a capire l’importanza del momento in cui prova a ripartire il dialogo, dopo due anni di mancata intesa in Conferenza Stato-Città. Proprio l’ultima riunione della Conferenza, mercoledì scorso, ha innescato la miccia che riaccende il confronto: perché l’Anci ha spinto per riconoscere il parere favorevole alla bozza di decreto ministeriale che distribuisce i 100 milioni di tagli ai Comuni (più altri 50 a Province e Città metropolitane) della cosiddetta spending ex informatica, subordinando però l’accensione del semaforo verde alla richiesta di aprire un tavolo per provare a guardare un po’ più avanti della stretta contingenza. Richiesta accolta con la convocazione della prima riunione arrivata a stretto giro.

Riforma delle sanzioni tributarie senza favor rei: rischio incostituzionalità?

Le novità del decreto delegato sulla riforma delle sanzioni amministrative e penali tributarie trovano applicazione – salvo per quanto attiene, nella sostanza, alla disciplina della continuazione e del ravvedimento operoso – solo per le violazioni commesse dopo l’entrata in vigore del decreto. La disposizione, escludendo l’applicazione del principio del favor rei, si espone però a possibili censure di costituzionalità, sia per eccesso di delega che per violazione degli articoli 3 e 117, comma 1, della Costituzione.

Spese di lite sì, ma ridotte per la parte pubblica

In favore della parte pubblica vittoriosa in giudizio vanno comunque riconosciute, quand’anche con la riduzione prevista dalla legge, le spese di lite anche se assistita tramite propria struttura interna o personale dipendente. Sono le osservazioni che hanno portato la Cgt di II grado del Lazio, nella sentenza n. 5315/2023 depositata il 25 settembre 2023, a confermare la decisione di prime cure del collegio di Roma che, in rigetto del ricorso di una contribuente, l’aveva condannata a rifondere le spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate Riscossione e di altro soggetto concessionario, costituitisi con proprio personale dipendente e struttura interna.

Imu dovuta anche senza l’atto di costituzione

L’ ente di edilizia residenziale pubblica è tenuto a pagare l’Imu sugli immobili realizzati a prescindere da un atto costitutivo del diritto di superficie sugli stessi poiché, indipendentemente dalla concessione formale del diritto da parte del comune, una volta costruiti, gli immobili destinati ad alloggi popolari rimangono di proprietà dell’ente e non tornano nella disponibilità comunale. È il canone espresso dalla sezione prima della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio nella sentenza n. 296/2024, depositata lo scorso 11 gennaio.

L’appello tributario è vincolato

Limiti rigidi alle nuove domande, in appello. Nel giudizio tributario di secondo grado, infatti, non è consentito modificare i motivi di contestazione dell’atto impositivo sui cui si è svolto il contraddittorio in primo grado, perché non possono essere introdotte domande nuove che modifichino l’oggetto della controversia. Il giudice ha il potere di dichiarare le domande nuove inammissibili d’ufficio, poiché si tratta di questioni che sono sottratte alla disponibilità delle parti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 2199 del 22 gennaio 2024.

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