TRIBUTI NEWS 05 MARZO 2024

Contraddittorio preventivo obbligatorio nel nuovo statuto del contribuente L’intreccio tra contraddittorio preventivo e accertamento con adesione Fisco, contenzioso da 40 mld Dogane e monopoli si fondonoTari per i rifiuti speciali, la CassaziIl one travalica il dettato normativo

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Il contraddittorio preventivo obbligatorio nel nuovo statuto del contribuente

sicuramente una delle più importanti novità disposte dal più volte richiamato D.lgs. n° 219/2000 ha riguardato il contraddittorio preventivo la cui disciplina è espressamente contenuta nell’art. 6 bis della richiamata L. n° 212/2000. Si tratta di un Istituto previsto ex lege (non più demandato alla giurisprudenza della Corte di Cassazione) che si colloca in una fase pre-accertativa e stragiudiziale con una evidente funzione deflattiva rispetto ad un contenzioso tributario potenziale tra A.F. e contribuente quale destinatario della pretesa impositiva. Le disposizioni normative contenute nel richiamato art. 6 bis della L.n° 212/2000 in vigore dal 18 gennaio 2024 obbligano l’A.F. a formalizzare in fase evidentemente pre-accertativa, l’invio di una “ bozza d’atto ” con riferimento al quale è fatta salva la possibilità del contribuente di prendere posizioni al fine di contestare per quanto possibile la pretesa impositiva dell’ufficio espressa sia pure in una fase ancora embrionale La ratio che ha portato il legislatore a contemplare previa espressa previsione di legge, l’attivazione di un contraddittorio endoprocedimentale si colloca in un disegno più generale finalizzato a creare le condizioni idonee ad implementare sempre di più una compliance tra A.F e contribuente evitando per quanto possibile il contenzioso tributario. Nella stessa ottica vanno inquadrate le modifiche che hanno riguardato gli artt. 5, 6, 10 della L. n° 212/2000.

L’intreccio tra contraddittorio preventivo e accertamento con adesione

L’istituto si interseca inevitabilmente con l’accertamento con adesione, altro strumento deflattivo del contenzioso ormai consolidato nell’ordinamento tributario, strumento che, in taluni casi, anticipa l‘atto di accertamento, svolgendo la medesima funzione assegnata al contraddittorio preventivo. L’accertamento con adesione, secondo la disciplina contenuta nel Dlgs 218/1997 e nel Dlgs 156/2015, può essere avviato su istanza di parte, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, ovvero su iniziativa d’ufficio, prima dell’avviso stesso, proprio al fine di definire, in modo concordato con il contribuente, il contenuto della pretesa impositiva. Il Dlgs 13/2024 cerca di risolvere l’intreccio, introducendo nuove regole in materia di accertamento con adesione.

Fisco, contenzioso da 40 mld

I l destino di 40 mld di euro, due punti di Pil nelle mani dei giudici tributari. È questo il valore annuale, in media, delle liti in discussione in materia fiscale su cui sono chiamati a decidere le corti di giustizia di primo e secondo grado. In primo grado si è discusso per 571 giorni nel 2022 ( erano 652 giorni del 2021), per arrivare ai 430 del 2023, con una riduzione in 2 anni di oltre 7 mesi (222 giorni). Tempi ridotti anche in secondo grado, si è invece passati dai 1.079 giorni del 2021 ai 973 del 2022, per arrivare ai 970 del 2023 una 05/03/24, 08:34 Fisco, contenzioso da 40 mld https://edicoladigitale.classeditori.it/class/pageflip/swipe/italiaoggi/20240305italiaoggi/#/24/ 2/3 riduzione in 2 anni pari a quasi 4 mesi (109 giorni). La situazione rallenta quando si arriva in corte di cassazione, dove, circa la metà dei procedimenti civili, il 44,2 %, sono incardinati presso la Sezione tributaria

https://edicoladigitale.classeditori.it/class/pageflip/swipe/italiaoggi/20240305italiaoggi/#/24/ 2/3

Dogane e monopoli si fondono

É nulla l’intimazione di pagamento tributaria preceduta da una cartella esattoriale presupposta e mai impugnata, quest’ultima notificata da un indirizzo pec diverso da quelli contenuti nei pubblici registri, in quanto, essendo affetta da nullità assoluta non può essere sanata perché non ha raggiunto il suo scopo. Questo è il principio stabilito dalla sez. n.9 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania n.1318 del 19 febbraio 2024 la quale annulla un’intimazione di pagamento emessa dall’Agente della riscossione, nel cui ricorso il contribuente eccepiva che l’atto impugnato non era mai stato preceduto da alcun altro provvedimento presupposto

Tari per i rifiuti speciali, la Cassazione travalica il dettato normativo

La posizione della Corte di cassazione (tra le ultime, sentenza 5578/2023) sulla applicabilità della quota fissa di Tari a tutte le superfici produttive di rifiuti speciali, che sta innescando l’avvio di una massiccia campagna di controlli da parte dei comuni. si rivela in realtà errata sia sotto il profilo letterale sia ancor più dal lato sistematico. Occorre evidenziare in primo luogo che nell’articolo 1, comma 649, legge 147/2013, si legge che «nella determinazione della superficie assoggettabile a Tari non si tiene conto di quelle» ove si formano rifiuti speciali, senza alcuna distinzione tra quota fissa e variabile. Non vale rilevare in contrario che la quota fissa finanzia le spese generali del servizio, in quanto tali non influenzate dal grado di fruizione dello stesso, poiché, a parte la chiara previsione contraria sopra riportata, il presupposto del tributo è costituito unicamente dalle superfici «suscettibili di produrre rifiuti urbani» (articolo 1, comma 641, della legge 147/2013). L’effetto pratico dell’orientamento qui indicato è dunque quello che sui capannoni di produzione e sui depositi connessi alle aree di lavorazione è sempre dovuta la quota fissa di Tari, mentre l’esonero è limitato alla quota variabile.

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