Tributi news del 26 febbraio 2024

Caos calendario per le nuove autotutele. Sanzioni, il Fisco allevia il peso su chi paga le imposte in ritardo. La deroga al favor rei rischia di alimentare il contenzioso. Avviso di presa in carico, chance impugnazione se unico mezzo di tutela. Il giudicato sulla rendita abbatte la nuova Imu. Rifiuti speciali, prova ad hoc.

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Caos calendario per le nuove autotutele

Il Dlgs 220/2023 prevede ora espressamente l’impugnazione del rifiuto sia espresso sia tacito all’annullamento in caso di autotutela obbligatoria. Ma all’ultimo minuto è stata aggiunta la possibilità di impugnare il diniego espresso nei casi di autotutela facoltativa. Quindi, il diniego tacito, in questo caso, non può essere impugnato. La modifica si applica dal 5 gennaio, prima dell’entrata in vigore dei nuovi istituti. Ma si è fatto di peggio. Nel diniego tacito, il legislatore ha previsto anche il termine entro il quale impugnare il silenzio serbato, prevedendo che il ricorso possa essere proposto dopo il 90esimo giorno dalla presentazione dell’istanza di annullamento, come già avviene per i dinieghi taciti alla restituzione dei tributi. Entrata in vigore? Dai giudizi instaurati dal 1° settembre 2024.

Sanzioni, il Fisco allevia il peso su chi paga le imposte in ritardo

C’è un filo rosso che unisce l’acconto delle imposte a rate (novembre 2023), la riammissione alla rottamazione-quater (appena decisa dal Milleproroghe) e l’alleggerimento delle sanzioni sugli omessi versamenti, previsto nel decreto varato giovedì scorso in via preliminare dal Governo. È la volontà di andare verso un Fisco forse meno severo – e certo più paziente – nei confronti di chi dichiara le imposte e poi non le paga in tempo. Il decreto attuativo della delega fiscale allevia il carico per chi ritarda acconti, saldi o versamenti periodici delle imposte: la sanzione base passa dal 30 al 25% di ogni importo mancato. Restano fermi gli sconti già previsti dal Dlgs 471/97 e il ravvedimento operoso, che quindi abbassano in proporzione gli importo (si veda il grafico).

La deroga al favor rei rischia di alimentare il contenzioso

La riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie si propone di derogare al principio del favor rei (tranne per il nuovo binomio cumulo giuridico/ravvedimento operoso). Si tratta di una scelta – peraltro mai attuata in tutte le riforme/revisioni fin qui effettuate – che rischia di generare un notevole contenzioso. E che si scontra con un principio fondamentale del sistema sanzionatorio: quello dell’unicità della sanzione e dell’effetto interruttivo conseguente alla constatazione (o contestazione) delle violazioni (articolo 12, comma 6, del Dlgs 472/1997). Occorre ricordare che il principio del favor impone l’applicazione della disciplina sanzionatoria sopravvenuta e ha due declinazioni: 1 abrogazione dell’illecito, che si ha quando, per effetto di una nuova norma, un dato comportamento non costituisce più una violazione sanzionabile; 2 riduzione delle sanzioni, che si verifica quando per effetto di una nuova norma le sanzioni applicabili ad una certa violazione sono di entità differente (ridotta)

Avviso di presa in carico, chance impugnazione se unico mezzo di tutela

L’avviso di presa in carico notificato dall’esattore può formare oggetto di impugnazione qualora costituisca il primo atto con cui il contribuente venga messo a conoscenza dell’esistenza di una pretesa nei suoi confronti. La Cgt della Campania, con sentenza 5054/5/2023 (presidente Nicolella, relatore Nola) sembra “strizzare l’occhio” al divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo (articolo 12, comma 4 bis, Dpr 602/73, in vigore dal 21 dicembre 2021), di fatto consentendo a chiunque lamenti di non avere mai ricevuto la notifica di un accertamento (ma il principio è applicabile a qualunque atto impositivo) di potersi difendere “ora per allora”, nonostante l’avviso di presa in carico non rientri espressamente tra gli atti impugnabili.

Il giudicato sulla rendita abbatte la nuova Imu

A fronte dell’annullamento, avvenuto con sentenza passata in giudicato, della rendita catastale stabilita inizialmente dall’ufficio del territorio, sarà illegittimo l’avviso di accertamento catastale con cui l’ufficio del comune abbia liquidato un’Imu maggiore basandosi proprio su quei valori giudizialmente dichiarati illegittimi.Si tratta della specificazione fornita nella sentenza n. 284/14/2024 della Cgt di II grado del Lazio, depositata il 10 gennaio 2024.

Rifiuti speciali, prova ad hoc

Spetta al contribuente provare la produzione di rifiuti speciali e l’esistenza dei presupposti per beneficiare della detassazione degli imballaggi terziari. La prova deve essere data dal contribuente con la presentazione di un’apposita dichiarazione e di idonea documentazione. Per avere diritto alla detassazione di parte delle superfici di vendita di un supermercato occorre determinare l’entità effettiva di quelle in cui vengono prodotti gli imballaggi terziari, trattandosi di rifiuti speciali esonerati dalla Tari. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, seconda sezione, con la sentenza 50 del 22 gennaio 2024.

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