Tributi news del 19 febbraio 2024

Corte conti, le entrate locali non possono confluire sui conti del gestore della riscossione. Enti, atti di liquidazione sprint. Accertamento, norma non necessaria. Violazioni Imu per più anni: sì alla sanzione unica. Imu, il 29 febbraio 740mila residenti al test del conguaglio. Tari, occupanti con prova contraria.

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Corte conti, le entrate locali non possono confluire sui conti del gestore della riscossione

In base all’articolo 1, comma 790, della legge 160/2019, ogni qual volta ricorra l’affidamento a terzi dell’attività di riscossione delle entrate locali di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del Dlgs 446/1997, i versamenti da parte dei contribuenti/utenti devono affluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la tesoreria e intestati all’ente locale, salvo nel caso in cui il gestore dell’attività di riscossione sia una società in house providing. Questa è la risposta, al quesito di un Comune lombardo, da parte della Corte dei conti, Sezione regionale per la Lombardia con la deliberazione n. 31/2024.

Enti, atti di liquidazione sprint

Esclusi dal contraddittorio preventivo gli atti fiscali emanati dagli enti locali con i quali vengono liquidate le tasse e imposte dovute dai contribuenti. Non va attivato il contraddittorio per gli atti di mera liquidazione, quali gli avvisi bonari Tari, quelli con cui viene accertata l’imposta non versata dal contribuente, anche senza presentazione della dichiarazione, perché la legge prevede l’esonero dall’adempimento, nonché per i provvedimenti di iscrizione d’ipoteca sugli immobili e per i fermi amministrativi dei beni mobili registrati, in quanto atti automatizzati. Si è così espresso l’Ifel con una nota del 5 febbraio scorso.

Divieto di analogia delle norme impositive: si rafforza la certezza del diritto?

Il divieto di analogia delle norme impositive dovrebbe rafforzare la certezza del diritto. Attenzione: l’analogia serve a correggere le imperfezioni normative. Il ricorso a questo istituto non sarà, però, sufficiente ad arginare possibili applicazioni improvvide della novella contenuta nello Statuto dei diritti del contribuente, per la scadente qualità della sua formulazione.

Accertamento, norma non necessaria

Non è nullo per carenza di un requisito essenziale l’avviso di accertamento che non riporti precisamente l’indicazione della singola norma di riferimento su cui si fondi la pretesa, purché le sue motivazioni espongano comunque i presupposti fattuali e le ragioni di diritto che permettono al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa. Lo ha affermato l’ordinanza n. 1941/2024 emessa dalla sezione quinta della Corte di cassazione e depositata il 18 gennaio 2024.

Violazioni Imu per più anni: sì alla sanzione unica

In ipotesi di più violazioni ai fini Imu per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata in base all’articolo 12, comma 5, del Dlgs 472/1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo. È il principio di diritto reso dalla Cassazione con l’ordinanza 1933/2024.

Imu, il 29 febbraio 740mila residenti al test del conguaglio

L’Imu chiama alla cassa entro giovedì 29 febbraio i proprietari degli immobili nei 200 Comuni che hanno inviato fuori termine le delibere alle Finanze. Nei centri interessati vivono 742mila persone: non tutte dovranno versare l’imposta, ma il numero dà l’idea di un adempimento non irrilevante, per quanto “minore”.

Tari, occupanti con prova contraria

La presunzione utilizzabile dall’ente comunale nel recupero della Tari, che attribuisce a un immobile un determinato numero di occupanti ai fini del calcolo del tributo, non è di carattere assoluto, ma ammette la prova contraria dal contribuente. Quest’ultimo può basarsi non solo sul numero effettivo di persone che occupano l’immobile, ma anche sulle condizioni dell’unità abitativa che potrebbero essere incompatibili con l’occupazione da parte del numero di persone presunto dal comune. Sono le osservazioni che si leggono nella sentenza n. 43/2023 emessa dalla Cgt di I grado di Sondrio e depositata il 14 luglio.

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