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Stampa & Tributi del 14 febbraio 2024

Rottamazione, con la riapertura dei termini senza effetto le azioni di recupero già avviate. Adesione senza la sospensione. Il contraddittorio preventivo rischia di essere ridimensionato dai casi di inapplicabilità. L’impatto del divieto di «bis in idem» nei tributi locali.

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Rottamazione, con la riapertura dei termini senza effetto le azioni di recupero già avviate

di Luigi Lovecchio

La riapertura dei termini delle rate non pagate della rottamazione quater, in corso di approvazione con la legge di conversione del Milleproroghe, priva immediatamente di validità le azioni esecutive eventualmente intraprese medio tempore dall’agente della riscossione. Con la conversione del Milleproroghe (Dl 215/2023) vengono rimessi in termini i debitori che non hanno pagato la maxi rata della rottamazione quater, scaduta lo scorso 18 dicembre. Nel contempo, viene differita anche la rata in scadenza a fine febbraio. Per effetto di questo intervento, tutti gli interessati hanno tempo sino al 15 marzo prossimo per pagare le quote della definizione agevolata degli affidamenti ad agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) che nel piano dei pagamenti originario erano in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 nonché il 28 febbraio 2024.

Adesione senza la sospensione

di Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi

Solo nel caso di notifica di avviso di accertamento o di rettifica per il quale non è previsto l’obbligo di contraddittorio preventivo, l’istanza di adesione si presenterà, come avviene oggi, nei termini di ricorso con contemporanea sospensione del termine per ricorrere pari a 90 giorni. Questa regola, di fatto, non opererà più nei casi in cui si svolga il contraddittorio ovvero si avvii immediatamente la fase di adesione in relazione ad atti per i quali, invece, l’obbligo è previsto. Sono questi alcuni dei contenuti della versione bollinata del decreto sulla riforma del procedimento di accertamento.

Il contraddittorio preventivo rischia di essere ridimensionato dai casi di inapplicabilità

di Massimo Basilavecchia

La disciplina del contraddittorio preventivo ha trovato finalmente nello Statuto del contribuente potenziato dal decreto legislativo 129/2023 un assetto destinato ad una generale applicazione. Sarebbe veramente imperdonabile se, ancora una volta, le previsioni garantiste dello Statuto del contribuente venissero vanificate, e rese quasi beffarde, da un illegittimo ridimensionamento dell’istituto attraverso il decreto ministeriale che deve individuare, a norma di legge, alcuni casi di inapplicabilità dell’istituto; dalle bozze circolate in questi giorni si ha l’impressione di un rovesciamento, i casi di esclusione sono tanti e tali da rendere nuovamente episodico il contraddittorio preventivo.

L’impatto del divieto di «bis in idem» nei tributi locali

di Stefano Baldoni

Si tratta di un principio che deve essere recepito dai Comuni nei propri regolamenti comunali, La norma appare di portata molto ampia e particolarmente penalizzante per gli enti locali, considerando che molti tributi locali, come ad esempio l’Imu e la Tari, sono basati su presupposti impositivi multipli per lo stesso contribuente, il quale ben potrebbe essere titolare di più cespiti tassabili. Quanto sopra dovrebbe portare alla conclusione che il principio del divieto del bis in idem riguarda il medesimo cespite imponibile, ossia evitare che per la medesima violazione il contribuente si trovi ad essere gravato da più procedure accertative. Inoltre, il divieto è limitato al singolo anno d’imposta. Pertanto, esula sicuramente dal campo di applicazione della norma l’ipotesi di un contribuente che, per più annualità, ometta di dichiarare un cespite tassabile, fattispecie che ben può comportare l’emissione di più avvisi di accertamento,

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