Tributi News del 13 febbraio 2024

Contenzioso tributario: il difensore alla prova delle nuove regole sul litisconsorzio. Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di tassa sui rifiuti. Legittimi i limiti alla riduzione Tari per riciclo dei rifiuti. Tosap dovuta dalla concessionaria statale che occupa il suolo comunale e provinciale.

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Contenzioso tributario: il difensore alla prova delle nuove regole sul litisconsorzio.

Il decreto delegato in materia di processo tributario stabilisce, in tema di litisconsorzio e intervento, che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti. La disposizione deve trovare coordinamento con la norma del D.Lgs. n. 112/1999 che regola la chiamata in causa dell’ente creditore, unica norma, sino alla novella, intesa a disciplinare i rapporti tra ente creditore e riscossore in caso di impugnazione di un atto della riscossione da parte del contribuente per vizi non solo di quell’atto.

Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di tassa sui rifiuti.

di Carmelo Battaglia

Nell’evidenziare che il rifiuto da parte di un ente di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non rientra nella previsione di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 e non è, quindi, impugnabile, la Sezione ha affermato il seguente principio di diritto: «in materia di TARSU l’accertamento relativo allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali integra, – così come del resto la stessa produzione di detti rifiuti – elemento di fattispecie che non ha connotazione di durevolezza in quanto suscettibile di modifiche, e variazioni, dall’uno all’altro periodo di imposta, con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare, sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità».

Cassazione, Sezione Quinta, Ordinanza n. 2305 del 23/01/2024, Il Collegio ha evidenziato che lo stabilire se determinati locali di uno stesso edificio, benché destinati ad uffici, depositi, mostre ecc. e non propriamente all’attività produttiva, siano parimenti idonei, o meno, a produrre rifiuti speciali, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e la nozione di «superficie.. ..ove si formano di regola rifiuti speciali» va interpretata nel senso che l’esclusione dalla tassa riguarda la sola «parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano solo rifiuti speciali»

Cassazione, Sezione Quinta, Sentenza n. 2268 del 23/01/2024, «In materia di TARI le c.d. riduzioni tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, spettano ope legis a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva eccezione che contenga in modo analitico e dettagliato l’indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo, comunque, sul contribuente il solo onere di indicare, nell’originario atto di impugnazione, sia pure in termini ampi, ulteriormente suscettibili di specificazione nel corso del giudizio di merito, gli elementi fattuali da cui evincere il diritto alla chiesta riduzione».

Cassazione, Sezione Quinta, Sentenza n. 2146 del 22/01/2024, «In materia di TARI le c.d. riduzioni tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e, quindi, dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, spettano ope legis a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale e senza la necessità di una specifica e preventiva eccezione che contenga in modo analitico e dettagliato l’indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo, comunque, sul contribuente il solo onere di indicare, nell’originario atto di impugnazione, sia pure in termini ampi, ulteriormente suscettibili di specificazione nel corso del giudizio di merito, gli elementi fattuali da cui evincere il diritto alla chiesta riduzione».

Cassazione, Sezione Quinta, Sentenza n. 2058 del 19/01/2024, «qualsiasi atto, ancorché non ricompreso fra quelli di cui all’elencazione contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto avente ad oggetto la richiesta di un corrispettivo relativo ad una entrata di natura pubblicistica e, dunque, avente natura impositiva, è assoggettato ai principi generali del procedimento tributario di accertamento ed all’onere di motivazione di cui all’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)»

Legittimi i limiti alla riduzione Tari per riciclo dei rifiuti.

di Stefano Baldoni

Le superfici delle attività commerciali della grande distribuzione sono soggette alla Tari e l’eventuale detassazione parziale della superficie per la produzione di rifiuti speciali deve essere dimostrata dal contribuente. Il Tar dell’Emilia-Romagna, con la sentenza n. 50 del 22 gennaio 2024, ha affrontato la richiesta di alcune utenze non domestiche appartenenti alla grande distribuzione commerciale, volte a contestare alcune norme del regolamento Tari di un Comune. I Giudici del Tar non condividono la posizione assunta dai ricorrenti, in quanto, in primo luogo, la disciplina regolamentare comunale è attuata ai sensi dell’artIcolo 52 del Dlgs 446/1997 e, pertanto, non in contrasto con le competenze statali e regionali in materia di rifiuti. Inoltre, rimarcano il principio in base al quale grava sul contribuente, che invoca la riduzione della superficie tassabile per la presenza di rifiuti speciali, la dimostrazione della loro produzione continuativa e prevalente; in mancanza è del tutto legittima la previsione regolamentare comunale che prevede l’abbattimento forfettario della superficie tassabile in caso di produzione congiunta di rifiuti urbani e speciali.

Tosap dovuta dalla concessionaria statale che occupa il suolo comunale e provinciale.

di Federico Gavioli

Una società a partecipazione pubblica che realizza e gestisce un’opera pubblica, occupando il suolo comunale o provinciale, deve corrispondere la Tosap; è quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 2164/2024.

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