stampa & tributi del 08 febbraio 2024

Tributi locali, con la delega rischio extracosti per gli atti annullabili. Comuni in allarme: dal nuovo Statuto freno agli incassi. Contraddittorio pronto al via. Il nuovo contraddittorio obbligatorio può valere anche per le cartelle di pagamento “accertative”?. Ruoli, cartelle, avvisi: deroghe a tutto campo per il contraddittorio. Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente: l’analisi dell’IFEL sulle ricadute per i Comuni.

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Tributi locali, con la delega rischio extracosti per gli atti annullabili

di Pasquale Mirto

Il 2024 si presenta come un anno di svolta fiscale per i Comuni, che dovranno cambiare radicalmente il loro modo di operare per garantire una maggiore tutela del contribuente.

Sono da evitare scappatoie procedurali che velocizzano l’attività accertativa, perché le modifiche allo Statuto hanno una loro corrispondenza anche nel nuovo processo tributario, sicché si rischia di emettere atti annullabili dalle Corti di giustizia, con l’aggravio – abrogato l’istituto del reclamo/mediazione, che rappresentava nei fatti una seconda chance per i Comuni di correggere gli errori – di subire la condanna alle spese, anche in caso di successivo annullamento, per il principio della soccombenza virtuale. Sul fronte dello Statuto del contribuente, le modifiche recate dal Dlgs 2019/2023 che impattano sull’operatività degli uffici comunali sono quelle del diritto al contraddittorio e dell’autotutela. Il contraddittorio non riguarda tutti gli atti comunali, essendo esclusi per espressa previsione normativa quelli automatizzati o di pronta liquidazione. Quindi, gli atti relativi agli omessi versamenti del tributo dovuto sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente, o sulla base di dati pubblici, come quelli relativi alle rendite catastali e al possesso di immobili, non sono soggetti al contraddittorio, come pure gli atti di pronta liquidazione, come possono essere le omesse dichiarazioni relative alla Tari, laddove la superficie è predeterminabile, come nel caso delle utenze domestiche o delle utenze non domestiche che di norma non producono rifiuti speciali (uffici e negozi). Il contraddittorio sarà invece necessario laddove si disconoscano agevolazioni o esenzioni dichiarate dal contribuente, o quando la base imponibile non è certa, come per le aree fabbricabili ai fini Imu, o per la superficie assoggettabile Tari per le imprese che producono anche rifiuti speciali.

Comuni in allarme: dal nuovo Statuto freno agli incassi

di Gianni Trovati

I Comuni saranno obbligati ad attivare il contraddittorio preventivo con i contribuenti quando decideranno di non riconoscere un’agevolazione o un’esenzione chiesta in dichiarazione, o quando si tratterà di dover calcolare una base imponibile non blindata da parametri oggettivi, come accade per esempio nell’Imu delle aree fabbricabili. Il passaggio potrà essere invece evitato in altri casi, dalla mera liquidazione delle imposte calcolate sulle dichiarazioni presentate dal contribuente fino all’iscrizione di fermi o ipoteche su beni mobili «in quanto preceduti dalla notifica di atti di accertamento». Questa, almeno, è la lettura dell’Ifel nella nuova Nota di approfondimento che si concentra sugli impatti prodotti dalla riforma dello Statuto del contribuente (Dlgs 219/2023) sulla gestione delle entrate comunali.

Contraddittorio pronto al via

di Fabrizio G. Poggiani

La novità, è di tutta evidenza, è di fondamentale importanza per l’intero procedimento accertativo, in quanto estende alla generalità degli accertamenti tributari le tutele praticabili nell’ambito del contraddittorio, stante il fatto che l’inadempimento, risulta censurabile in sede giurisdizionale come motivo di annullabilità dell’atto; l’art. 7-bis della legge 212/2000, di nuova introduzione, dispone l’annullabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria per violazione di legge, ivi incluse le norme concernenti, appunto, la partecipazione del contribuente.

Il nuovo contraddittorio obbligatorio può valere anche per le cartelle di pagamento “accertative”?

di Enrico Moia

Il contraddittorio previsto dal nuovo art. 6 bis del c.d. Statuto del Contribuente (L. n. 212/2000), attivato mediante la consegna di uno “schema di atto”, potrebbe dover essere instaurato anche con riferimento alle cartelle di pagamento; in particolare in relazione a quelle cartelle con natura sostanzialmente accertativa.

Si fa riferimento soprattutto a quelle cartelle che derivano da procedure di controllo formale, ex art. 36 ter del DPR 600/73, delle dichiarazioni, le quali, come osservato anche dalla giurisprudenza (ex multis Cass. 8934/14), costituiscono di fatto l’atto mediante cui la pretesa erariale viene avanzata nei confronti del contribuente, con il conseguente obbligo di recare una motivazione strutturata e non standardizzata.

Ruoli, cartelle, avvisi: deroghe a tutto campo per il contraddittorio

di Gianni Trovati

Ruoli, cartelle, notifiche di espropri, ma anche accertamenti parziali e atti di recupero nati da incroci di dati, contestazioni prodotte dai processi verbali di constatazione, i rifiuti espressi o taciti della restituzioni di tributi, sanzioni, interessi o altri oneri accessori, le comunicazioni sugli esiti dei controlli automatizzati e gli avvisi di liquidazione e irrogazione delle sanzioni per imposte di registro, ipocatastali, premi sulle assicurazioni e bollo. È ricchissimo l’elenco degli «atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati» ora sui tavoli del ministero dell’Economia nella bozza del decreto attuativo di una delle novità più importanti della riforma dello Statuto del contribuente: il contraddittorio preventivo.

Più che attuarla, in realtà, la bozza del Dm in quattro articoli che Il Sole 24 Ore ha potuto consultare sembra voler limitare al minimo la portata dell’innovazione, mettendo in fila 27 tipologie di atti esclusi in un orizzonte che si può allargare ancora grazie ad alcune definizioni molto generiche scritte nel provvedimento: tra queste spicca l’ipotesi, che pare però ancora in discussione, di escludere dal contraddittorio anche «ogni atto emesso dall’amministrazione finanziaria o da altro ente impositore» che sia «basato esclusivamente su fatti che il personale dell’amministrazione o dell’ente attesta siano avvenuti».

Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente: l’analisi dell’IFEL sulle ricadute per i Comuni

Redazione IPSOA Quotidiano

Nell’ambito del nuovo Statuto dei diritti del contribuente, con una nota del 5 febbraio 2024 l’IFEL ha sottolineato che nonostante il richiamo alla autonoma regolamentazione degli enti territoriali al fine di determinare il corretto effetto applicativo del nuovo impianto, il nuovo Statuto è destinato ad incidere fortemente sulla gestione delle entrate locali e in particolare sui processi di accertamento. I rischi di appesantimento procedurale e anche di aumento dei costi di gestione sono evidenti, tanto da imporre una rivisitazione complessiva dei processi fin qui adottati nel senso del più deciso orientamento dell’azione di controllo fiscale all’incremento dell’adesione spontanea alla riscossione. L’IFEL ha pubblicato sul proprio portale una nota di approfondimento contenente utili spunti per il recepimento dei nuovi principi negli ordinamenti locali, in linea con le specifiche caratteristiche dei tributi propri e in particolare dei processi di accertamento, sui quali il nuovo Statuto dei diritti del contribuente incide fortemente.

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Il video

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Il podcast

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