Tributi news del 05 febbraio 2024
Autotutela tributaria sugli atti impositivi tra luci, ombre e “nubi dalla giurisprudenza. Riscossione coattiva, rimborso delle spese vive per le attività connesse. Dichiarazioni dei tributi locali: sì al ravvedimento oltre i 90 giorni. Spese di lite mai sotto il minimo tabellare. Conguaglio IMU 2023 entro il 29 febbraio. I beni merce non locati sono esenti dall’Imu. Imposta di soggiorno da «girare» ai Comuni anche se non incassata.
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Autotutela tributaria sugli atti impositivi tra luci, ombre e “nubi dalla giurisprudenza
Uno degli aspetti più rilevanti, dal punto di vista operativo, dei decreti legislativi delegati sullo Statuto del contribuente e sul contenzioso tributario riguarda, senza dubbio, l’assetto dell’autotutela sugli atti impositivi. La nuova disciplina, è importante sottolinearlo, è del tutto esaustiva e presenta tanti aspetti positivi. Solo il tempo e l’esperienza potranno dire se il nuovo assetto sarà più incisivo, senza impegnare troppo l’Amministrazione finanziaria; sono però possibili alcune considerazioni sulla positivizzazione dell’autotutela vincolata e sul fatto che un’eventuale sospensione dell’esecuzione dell’atto soggetto a riesame dipenderà solo da istruzioni in tal senso degli enti impositori. All’orizzonte, poi, vi sono nubi minacciose, quanto a garanzie, che provengono dalla giurisprudenza: da non sottovalutare. Rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione una duplice questione di diritto, con l’ordinanza della V sezione n. 33665 del 1° dicembre 2023. Essa pone la questione se l’autotutela in malam partem (della quale, come detto, né lo Statuto del contribuente, né altre leggi tributarie si occupano) possa essere esercitata anche per vizi sostanziali e se la raggiunta consapevolezza di un’insufficienza dell’atto impositivo possa consentire all’Amministrazione di riemetterlo in aumento, senza la “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Riscossione coattiva, rimborso delle spese vive per le attività connesse
Nel quesito posto al Mef è stato chiesto se, nel caso in cui il Comune svolga direttamente la riscossione coattiva, procedendo al pignoramento diretto dello stipendio per un credito comunale, ad esempio, di 2.500 euro, sia possibile richiedere oltre alle spese di cui alla tabella A (57 euro) anche quelle relative alla tabella B (898 euro, a valori medi da Dm 147/2022). Il ministero conferma che occorre far riferimento ai valori indicati nella tabella A; mentre, se oltre alla notifica dell’atto di pignoramento è necessario porre in essere “ulteriori attività” funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva e individuate dalla tabella B allegata al decreto, al Comune o al concessionario della riscossione coattiva compete anche il rimborso delle spese vive, dei diritti e degli oneri sostenuti per le citate attività, sempre che tali spese siano supportate da atti di liquidazione corredati da idonea documentazione.
Dichiarazioni dei tributi locali: sì al ravvedimento oltre i 90 giorni
Il ravvedimento per omessa dichiarazione nei tributi locali può essere effettuato anche oltre il termine breve di 90 giorni dalla scadenza di presentazione. Questo perché nel comparto in esame non esiste alcuna disposizione che equipara le dichiarazioni tardive a quelle omesse. Ne deriva che la regolarizzazione dell’omissione dichiarativa potrà avvenire secondo le regole previste per la generalità delle violazioni dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997. Questa l’importante e condivisibile precisazione offerta dal Dipartimento delle politiche fiscali del Mef in risposta a un quesito di Telefisco 2024.
Spese di lite mai sotto il minimo tabellare
Le spese di lite a cui l’Amministrazione finanziaria viene condannata in caso di soccombenza del giudizio tributario, devono rispettare determinati parametri al di sotto dei quali, nei valori minimi, non è possibile andare. Sono le conclusioni che si leggono nell’ordinanza n. 1965/2024 del 18 gennaio emessa dalla sezione quinta (tributaria) della Cassazione.
Conguaglio IMU 2023 entro il 29 febbraio
Entro il 29 febbraio va versata l’IMU in quei comuni che hanno goduto delle disposizioni derogatorie dettate dalla legge di Bilancio 2024. Limitatamente all’anno 2023, infatti, sono considerate tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote IMU inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 (anziché il 14 ottobre 2023); il termine per la pubblicazione delle delibere inserite nel portale, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024 (in luogo del 28 ottobre 2023). Entro il 29 febbraio deve essere versata, senza sanzioni né interessi, l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù della deroga e l’imposta versata entro il 18 dicembre 2023.
I beni merce non locati sono esenti dall’Imu
La comprovata assenza di redditi da locazione derivanti da immobili realizzati dalla stessa società per la quale questi rappresentano c.d. beni merce, destinati alla vendita, permette alla stessa di avvalersi dell’esenzione Imu sugli stessi.Lo ha riconfermato la tredicesima sezione della Corte di giustizia tributaria (Cgt) di II grado del Lazio nella sentenza n. 2950/2023 depositata il 17 maggio 2023.
Imposta di soggiorno da «girare» ai Comuni anche se non incassata
I gestori delle strutture ricettive devono comunque riversare l’imposta di soggiorno agli enti locali anche se il cliente non ha pagato l’ammontare del tributo dovuto. Lo ha chiarito il dipartimento delle Finanze in occasione di Telefisco 2024, dando atto delle modifiche legislative intervenute nel 2020 e del recente orientamento dei giudici contabili
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