tributi news del 18 gennaio 2024
Statuto del contribuente, impugnabile il diniego all’autotutela obbligatoria. Abrogazione del reclamo-mediazione e divieto di nuovi documenti in appello. Sentenze fiscali off limits. Esenzione Imu anche all’immobile in comodato.
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Statuto del contribuente, impugnabile il diniego all’autotutela obbligatoria
Con la previsione dell’autotutela obbligatoria, si delinea, invece, una posizione giuridica pienamente tutelata in capo al contribuente. La manifesta illegittimità, salvo che nel frattempo non sia intervenuto un giudicato favorevole all’Amministrazione, e non sia decorso un anno dalla definitività dell’atto, è condizione necessaria e sufficiente a determinare l’obbligo di annullamento per l’Ufficio fiscale nelle ipotesi, da ritenersi tassative, elencate nel comma 1, articolo 10-quater (errore di persona e di calcolo, sull’individuazione del tributo e sul presupposto, errore materiale facilmente riconoscibile, mancata considerazione di pagamenti eseguiti, carenza di documentazione poi sanata). In queste situazioni, il diniego di autotutela (espresso o tacito che sia), a fronte dell’istanza del contribuente, è impugnabile, e il giudizio avrà a oggetto la sussistenza o meno dello specifico vizio dell’atto, senza alcuna valutazione in ordine a un “evanescente” interesse di rilevanza generale alla rimozione. Inoltre, simile obbligatorietà (con connessa tutela giurisdizionale) si riferisce tanto all’atto impositivo non ancora definitivo quanto all’atto divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il possibile effetto di “scardinamento” dei termini decadenziali di impugnazione risulta pienamente giustificabile, alla luce del superiore valore della giustizia impositiva ex articolo 53 della Costituzione anche perché limitato, in una logica di bilanciamento, ai soli casi di evidente infondatezza dell’atto.
Abrogazione del reclamo-mediazione e divieto di nuovi documenti in appello
Pertanto, a decorrere dal 4 gennaio tutti i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro non producono più gli effetti di un reclamo (con la possibilità di contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa fiscale) e, di conseguenza, devono essere depositati entro trenta giorni dalla data di notifica presso la competente Corte di Giustizia tributaria.
Sentenze fiscali off limits
di Andrea Bongi
Banca dati delle sentenze tributarie ancora ad uso esclusivo dell’amministrazione finanziaria. L’attuazione della riforma fiscale in materia di contenzioso tributario, di cui al dlgs n. 220/2023, non ha infatti recepito la prescrizione contenuta nell’articolo 19 della legge delega che chiedeva di rendere accessibile tale banca dati anche a tutti i cittadini. La disposizione, come si legge testualmente nella legge n.111/2023 (delega al governo per la riforma fiscale), si rendeva necessaria al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, e prevedeva di garantire che le sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, venissero rese accessibili a tutti i cittadini. Nel passaggio fra la legge delega e il decreto legislativo attuativo la disposizione si è invece persa. L’effetto è che tale preziosissima banca dati costituita da tutte le sentenze emesse dalle corti di giustizia tributaria resta a solo appannaggio dell’Agenzia delle entrate con una disparità delle armi fra le parti in giudizio. L’utilità delle informazioni che possono essere reperite in tale banca dati è evidente.
Esenzione Imu anche all’immobile in comodato
Per gli enti non commerciali maggiori certezze sul fronte dell’esenzione Imu con la legge di Bilancio 2024. Un obiettivo che, come precisato dal viceministro dell’Economia, Maurizio, Leo in occasione del convegno promosso da Fism, si è voluto perseguire attraverso una norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 71, della legge 213/2023). Questo per chiarire quando è possibile escludere il pagamento dell’Imu in caso di immobili «posseduti» e «utilizzati» dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente, e con modalità non commerciali, ad una delle attività considerate meritevoli dalla legge. In passato il quadro normativo non appariva chiaro: accanto all’utilizzo «diretto» dell’immobile da parte dell’ente possessore, si poneva la questione dell’utilizzo «mediato».
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