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Stampa & Tributi del 11 gennaio 2024

Check del contenzioso tributario ai nuovi termini e procedure. Stop al reclamo anche sotto i 50mila euro. Mini-Imu, versamenti senza rinvii.

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Check del contenzioso tributario ai nuovi termini e procedure

Molte nuove regole sul processo tributario contenute nel Dlgs 220/2023 sono già entrate in vigore, per alcune di esse vi è qualche dubbio sulla procedura da osservare allorché il procedimento sia stato instaurato prima delle nuove norme.

I ricorsi per contestare vizi di notificazione rispetto a un atto presupposto emesso da ente diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, dal 5 gennaio vanno proposti nei confronti di entrambi gli enti (ad esempio, ricorso contro atto dell’Ader, che segue un accertamento esecutivo dell’Ade mai ricevuto, va proposto obbligatoriamente nei confronti di entrambi).

Per gli appelli notificati dal 5 gennaio 2024 non sono ammessi nuovi mezzi di prova ed è vietato produrre nuovi documenti salvo specifiche eccezioni (il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione, la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile).

Per la lettura immediata del dispositivo dopo l’udienza di merito ovvero il deposito e la comunicazione entro i successivi 7 giorni, e per le richieste e lo svolgimento anche solo per una parte delle udienze a distanza, occorrerà attendere ancora qualche mese. E infatti pur entrando in vigore con la presentazione dei ricorsi/appelli notificati dal 5 gennaio.

Stop al reclamo anche sotto i 50mila euro

di Ivan Cimmarusti

A partire dal 4 gennaio scorso i ricorsi tributari di valore fino a 50mila euro non devono più contenere la proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. A chiudere il dibattito degli ultimi giorni relativo alla decorrenza dell’abrogazione dell’istituto, disposta con l’articolo 2, comma 3, del Dlgs 220/2023, è il direttore generale del Dipartimento giustizia tributaria del ministero dell’Economia Fiorenzo Sirianni. A ciò si aggiunga che sono in corso di elaborazione apposite e specifiche direttive in ordine alle nuove disposizioni in materia di esercizio del potere di autotutela tributaria introdotte dal Dlgs 219/2023. Con la prima direttiva dell’anno è stato comunicato che l’abrogazione della mediazione «decorre dalla data di entrata in vigore» del «decreto, ossia dal 4.01.2024». Pertanto,si aggiunge, «tenuto conto che l’abrogazione in argomento involge anche la procedura di reclamo e mediazione del contributo unificato tributario, gli inviti al pagamento del Cut di valore pari o inferiore a 50mila euro, notificati da questi uffici di segreteria dalla data del 4 gennaio 2024, non saranno più soggetti alla procedura di reclamo».

Mini-Imu, versamenti senza rinvii

L’eventuale differenza positiva tra l’imposta 2023, calcolata sulla base degli atti pubblicati entro tale data e quella versata a saldo entro il 18 dicembre scorso dovrà essere integrata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie. Secondo Borrelli, in tal modo si sarebbe determinata evidente penalizzazione per i contribuenti interessati, in spregio alla legge 212/2000.

Freni ha evidenziato come non si tratti di un inedito, ma soprattutto ha escluso che si sia in presenza di un nuovo adempimento tributario, trattandosi al contrario di una semplice operazione di conguaglio. Inoltre, esso riguarda un numero ristretto di comuni (205), quasi tutti di modeste dimensioni, che avevano già tutti deliberato prima della pubblicazione della legge di bilancio, per cui non vi sarebbe nemmeno un effetto retroattivo di sanatoria.

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