La risposta dell’IA non protegge del tutto. L’intelligenza artificiale risponderà agli interpelli dei contribuenti minori. Contenzioso con atti sintetici. Processo tributario, sulle nuove prove in appello direzioni costituzionali in dubbio.
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La risposta dell’IA non protegge del tutto
Alberto Renda e Gianluca Stancati
La consultazione semplificata delle banche dati dell’Amministrazione finanziaria, pregiudiziale rispetto alla presentazione dell’istanza di interpello per le persone fisiche, anche non residenti e per i soggetti di minori dimensioni, non garantisce piena protezione al contribuente che si adegui al riscontro prodotto dai sistemi di intelligenza artificiale. Resta infatti ferma la potestà di recupero delle maggiori imposte, diversamente da quanto previsto in termini di effetti della risposta all’interpello medesimo. Questa asimmetria discende dalla riforma dello Statuto del contribuente (l. n. 212/2000) ad opera del d.lgs. n. 219/2023, che ha introdotto l’art. 10 nonies quale forma di interlocuzione anticipata tra Fisco e contribuenti persone fisiche ovvero società di persone in regime di contabilità semplificata (si veda ItaliaOggi del 4 gennaio).
L’intelligenza artificiale risponderà agli interpelli dei contribuenti minori
Si tratta dell’aspetto principale della rinnovata disciplina sull’interpello, che si aggiunge all’introduzione di un obolo per ottenere il parere del fisco (il Mef ne definirà misura e modalità) e di una causa di annullabilità degli atti difformi dalla risposta all’interpello, rispetto alla precedente causa di nullità. Tra le novità anche il termine generalizzato per le risposte fissato in 90 giorni e la non impugnabilità ex lege delle stesse. La consultazione semplificata garantirebbe l’accesso gratuito in via telematica a una banca dati dell’amministrazione finanziaria contenente i documenti di prassi per rispondere a chi propone una «richiesta relativa a casi concreti». L’accesso è riservato esclusivamente alle persone fisiche, residenti e non residenti in Italia, alle s.s., s.n.c., s.a.s. e società ad esse equiparate in contabilità semplificata. La consultazione semplificata attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale è condizione di ammissibilità per la presentazione di un’istanza di interpello secondo le forme ordinarie, nel caso in cui la risposta al «quesito interpretativo o applicativo» non sia individuata «univocamente» dalla macchina.
Contenzioso con atti sintetici
di Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi
Contenzioso tributario guidato da atti sintetici e chiari: la mancanza di questi elementi potrà incidere sulla liquidazione delle spese di giudizio. A questo fine, per identificare in modo stringente gli elementi previsti ai fini della chiarezza e sinteticità dovrà essere varato un apposito decreto. Fermo restando che, in ragione delle decorrenze diverse delle varie disposizioni, i criteri in questione potrebbero essere identificati medio tempore sulla scorta delle norme attuative del contenuto della cosiddetta riforma Cartabia in materia di giustizia civile. Sono queste alcune delle osservazioni che possono essere formulate su alcune modifiche contenute nel dlgs 220 del 2023 di riforma del contenzioso tributario e che sono operative, in generale, dal 4 gennaio 2024.
Processo tributario, sulle nuove prove in appello direzioni costituzionali in dubbio
Ebbene la nuova formulazione dell’art. 58 del D.lgs. 546/1992, in vigore dal 04.01.2024 per effetto dell’art. 4 del D.lgs. 220/2023, titolandosi “ Nuove prove in appello ” prescrive che “ Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti , salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Lo spirito della norma è in sé buono perché mira a consolidare un principio di contraddittorio originario e cioè che il giudice tributario deve rivalutare, semplicemente, i fatti e gli atti del primo grado. Ma d’evidenza si pone un primo problema interpretativo e anche applicativo: se non sono ammessi nuovi documenti in secondo grado e il giudice, tuttavia, può comunque acquisirli benché prodotti in violazione dell’art. 58 dalla parte che ne ha interesse, allora, c’è di fatto il superamento del modello contenzioso (che con la legge del 1992 nasce come dispositivo e allegatorio) nonché di metodo (come individuare o sapere a monte cosa sia indispensabile ai fini della decisione). Quindi dal primo problema si pone agevolmente il secondo: quanto al modello sembra che la norma riecheggi il famoso rito del lavoro secondo gli artt. 421 e 437 del codice di procedura civile ove anche in tal caso è utilizzata la formula secondo cui in appello “Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”.
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