TRIBUTI NEWS 08 GENNAIO 2024

Contenzioso tributario: nuove regole in vigore dal 4 gennaio,Statuto dei diritti del contribuente: la mappa delle novità.Atti tributari con firma a stampa.Spese di lite anche se c’è lo sgravio.Competenza segue sede del concessionario.Gli enti ecclesiastici non sono Onlus di diritto.Imu, per il terzo settore esenzione selettiva sui beni in comodato.

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Contenzioso tributario: nuove regole in vigore dal 4 gennaio

Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della delega fiscale in materia di contenzioso tributario. In base al decreto, le spese di giudizio vengono compensate non solo in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ma anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. Il rifiuto espresso dell’istanza di autotutela rientra tra gli atti impugnabili. Inoltre, alla parte che lo abbia richiesto, è garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza; nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza. Chiarite, infine, le modalità della redazione della sentenza in forma semplificata. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024 il D.Lgs. n. 220/2023, di attuazione della delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), recante disposizioni in materia di processo tributario. Il decreto è in vigore dal 4 gennaio 2024.

Statuto dei diritti del contribuente: la mappa delle novità

Obbligo dell’autotutela, nuova disciplina dell’Interpello, rafforzamento della certezza del diritto e del principio del contraddittorio. Sono alcune delle novità previste dal D.Lgs. n. 219 del 2023, concernente “Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente”. In particolare, l’art. 1 contiene le modifiche alla legge n. 212 del 2000, l’art. 2 ha ad oggetto le disposizioni finali e le abrogazioni, mentre l’art. 3 disciplina l’entrata in vigore. Nel decreto legislativo viene precisato che le disposizioni dello Statuto del Contribuente hanno portata generale in quanto si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario e, dunque, anche all’Amministrazione finanziaria. Quali sono le altre novità? Come si applicano? Il D.Lgs. n. 219 del 2023, contenente modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Numerose le novità, dall’obbligo dell’autotutela, alla nuova disciplina dell’Interpello, al rafforzamento della certezza del diritto e del principio del contraddittorio.

Atti tributari con firma a stampa

S ono legittimi gli atti di accertamento riguardanti i tributi regionali e locali sottoscritti con firma a stampa, purché siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. La sottoscrizione può essere sostituita dall’indicazione a stampa del soggetto responsabile, a condizione che ciò risulti da un’apposita determina dirigenziale. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione V, con l’ordinanza n. 28439/2023. Per i giudici di piazza Cavour, “in tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione di esso può essere legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale”

Spese di lite anche se c’è lo sgravio

L’ intervenuto sgravio in autotutela della pretesa contenuta nell’atto reso oggetto d’impugnativa dal contribuente non sottrae automaticamente l’Ufficio impositore alla condanna alle spese di lite che il ricorrente abbia comunque sostenuto per intraprendere il contenzioso. E’ quanto specificato nella sentenza n. 14984/05/2023 della Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma (Giudice monocratico: Costantino Ferrara) dello scorso 19 dicembre 2023.

Competenza segue sede del concessionario

L a competenza territoriale delle Corti di giustizia tributaria, nelle impugnazioni che riguardano atti della riscossione, è determinata dalla sede dell’ente della riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato. E’ il canone che ha portato la Cgt di Mantova, con sentenza n. 63/2023 depositata lo scorso 12 ottobre, a dichiararsi non territorialmente competente.

Gli enti ecclesiastici non sono Onlus di diritto

A i fini della legittima applicazione del regime agevolato sull’imposta di registro anche gli enti ecclesiastici debbono risultare aver svolto attività tassative inseribili tra quelle previste per le Onlus ed essere formalmente iscritti nell’anagrafe delle stesse, non bastando la sola qualifica di ente ecclesiastico. Con la sentenza n. 3274/10/2023, depositata lo scorso 31 maggio, la Cgt di II grado del Lazio ha reso tali indicazioni.

Immobile merce costruito da terzi: confermata l’esenzione dall’Imu

L’esenzione Imu prevista per gli immobili merce compete anche se la costruzione dell’unità immobiliare è stata affidata a terzi dall’impresa proprietaria. Queste le condivisibili conclusioni cui giunge la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il 16 novembre 2023 (presidente Fantini, relatore Frattarolo). La vicenda riguarda l’esenzione da Imu, ritornata applicabile a partire dal 2022, dopo una breve sospensione di un biennio, per le unità immobiliari dell’impresa costruttrice, destinate alla vendita e non locate. In questo caso, la contestazione del Comune aveva ad oggetto la nozione di impresa costruttrice, perché la società contribuente non aveva realizzato direttamente l’unità immobiliare ma l’aveva appaltata a terzi.

Imu, per il terzo settore esenzione selettiva sui beni in comodato

La manovra 2024 (articolo 1, comma 71, legge 213/2023) contiene una norma d’interpretazione autentica con riferimento all’Imu dovuta per gli immobili posseduti da un ente non commerciale e dati in comodato ad altro ente non commerciale.

La nuova disposizione recepisce le indicazioni date da tempo dalla Corte di cassazione, e che a buona ragione possono considerarsi diritto vivente, sebbene si registrino alcuni interventi distonici. In particolare, la pietra miliare può considerarsi la Cassazione 25508/2015, che ha riconosciuto l’esenzione nel caso di un bene concesso in comodato gratuito ed utilizzato da un altro ente non commerciale, nel caso di enti, però, che erano legati da un rapporto di stretta strumentalità nella realizzazione dei compiti, che autorizza a ritenere una compenetrazione tra di essi e a configurarli come realizzatori di una medesima “architettura strutturale”

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