Tributi news del 05 gennaio 2024

Contraddittorio preventivo senza prova di resistenza. Autotutela con confini ampi. La nuova categoria degli atti nulli destinata a conseguenze limitate. Udienza in presenza o a distanza, si seguono le opzioni delle parti. Autotutela obbligatoria con campo più ampio. Aree edificabili al test dei valori. Imu categorie fittizie, questione aperta: tesi opposte tra Mef e comuni, in attesa di un intervento definitivo sulla questione. Doppia esenzione Imu sulla prima casa. Imu agevolata per i beni culturali del Fai

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Contraddittorio preventivo senza prova di resistenza

Tra le novità più significative recate dal decreto legislativo di revisione dello Statuto dei diritti del contribuente si annoverano l’introduzione di un contraddittorio procedimentale generalizzato e una maggiore valorizzazione del principio del legittimo affidamento. Quanto al primo, occorre segnalare la circostanza che la previsione del contraddittorio non risulta legata alla cosiddetta prova di resistenza e la prescrizione di una motivazione rafforzata. Alla prova di resistenza la giurisprudenza di legittimità si è riferita fino ad oggi laddove ha ritenuto l’invalidità dell’atto impositivo in assenza di contraddittorio (laddove previsto) solo allorquando il contribuente dimostri che, nel caso in cui fosse stato attivato, avrebbe potuto allegare argomentazioni non meramente pretestuose, fittizie o aventi finalità meramente dilatorie (si vedano in tal senso le pronunce della Cassazione 24823/2015, 21071/2017, 2873/2018 e 20747/2019).

Autotutela con confini ampi

Autotutela ad ampio raggio e maggiori garanzie per i contribuenti. Imposto il riesame obbligatorio in presenza di determinati vizi o errori contenuti negli atti impositivi e allungato il termine, da tre mesi a un anno, per rettificarli, qualora gli stessi siano divenuti definitivi per mancata impugnazione. Nei casi in cui l’autotutela non sia obbligatoria l’amministrazione può comunque procedere, senza istanza di parte, all’annullamento degli atti anche se divenuti definitivi o le cause siano pendenti innanzi al giudice tributario. La mancata adozione del provvedimento di riesame dà diritto al contribuente di presentare ricorso innanzi al giudice tributario per contestare il diniego di autotutela o il silenzio rifiuto del fisco. Queste previsioni sono contenute nell’articolo 1 del decreto legislativo 219 del 30 dicembre 2023, che opera un restyling dello Statuto del contribuente in attuazione della delega per la riforma fiscale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024.

La nuova categoria degli atti nulli destinata a conseguenze limitate

Con l’approvazione definitiva del decreto di riforma dello Statuto, si introduce ufficialmente in campo tributario la differenza tra irregolarità, annullabilità e nullità degli atti impositivi/sanzionatori. Sinora non esisteva una distinzione normativa dei vizi degli atti impositivi, a differenza di quanto avviene, ad esempio, nel processo amministrativo nel quale (articolo 31, comma 4 Codice del processo amministrativo), la nullità dell’atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice. Di conseguenza, nel processo tributario l’interessato, a prescindere dalla sua denominazione (invalidità, nullità e così via), doveva necessariamente eccepire il vizio lamentato, nel ricorso introduttivo. In altre parole, ritenere un atto nullo o annullabile era del tutto indifferente, in quanto anche l’atto viziato da nullità, in assenza di eccezione di parte, si “regolarizzava”. Con il nuovo articolo 7 bis dello Statuto gli atti dell’amministrazione, impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria, sono annullabili per violazione di legge, sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. Sotto un profilo procedurale, l’annullabilità, al pari dell’infondatezza della pretesa erariale, va eccepita nel ricorso introduttivo.

Udienza in presenza o a distanza, si seguono le opzioni delle parti

Tra i principi direttivi contenuti nella legge di riforma 111/2023 relativi alla riforma del contenzioso tributario vi è l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria. Il decreto legislativo delegato 220/23, in vigore da oggi, interviene così in più punti modificando le vigenti regole sul processo tributario (Dlgs 546/1992). Udienza a distanza Finalmente si fa chiarezza sulle modalità di svolgimento delle udienze da remoto. Con le modifiche del 2022 (legge 130/2022) era stato previsto che per l’udienza a distanza la richiesta dovesse essere formulata da «tutte le parti costituite» nel processo, trovando altrimenti applicazione l’udienza in presenza. In altre, invece, la richiesta era comunque subordinata al “benestare” del collegio che, normalmente, giungeva a ridosso della data fissata, in qualche caso anche il giorno prima.

Autotutela obbligatoria con campo più ampio

La disciplina dell’autotutela costituisce una delle più significative novità del decreto delegato di riforma dello Statuto, in cui debutta l’autotutela obbligatoria, affiancandosi a quella facoltativa, sempre esistita. Il legislatore, cogliendo uno spunto contenuto nella sentenza 181/2017 della Corte costituzionale, impone all’ente impositore di annullare gli atti impositivi ove ricorrano i tassativi casi di manifesta illegittimità indicati dall’articolo 10-quater. Come osservato dalla Consulta con tale sentenza, nulla osta all’autotutela obbligatoria in materia tributaria. E ne è chiara la ragione: il rispetto dei principi costituzionali di legalità e di capacità contributiva giustifica l’annullamento d’ufficio ancorché ciò possa talora compromettere la stabilità dei rapporti giuridici, come accade quando gli atti siano divenuti definitivi. Rispetto alla bozza iniziale, sono state meritoriamente ampliate le fattispecie di autotutela obbligatoria. Con la previsione dell’errore sul presupposto d’imposta, dell’omessa considerazione dei pagamenti eseguiti e della mancanza di documentazione poi sanata, purché non oltre i termini decadenziali, aumentano le occasioni nelle quali l’ente impositore dovrà ricorrere all’autotutela.

Aree edificabili al test dei valori

I valori delle aree edificabili devono essere accertati dall’amministrazione comunale tenendo conto degli strumenti urbanistici adottati e delle maggiori o minori potenzialità edificatorie dei terreni. L’assenza di contratti di compravendita di beni similari nel periodo che ha formato oggetto di accertamento non impedisce al comune di valutare il terreno e di attribuirgli il valore ritenuto congruo, in assenza di un valore alternativo opposto dall’interessato e di prove atte a dimostrare l’infondatezza della pretesa tributaria. Lo ha affermato la sezione tributaria della Corte di cassazione, con l’ordinanza 32662 del 23 novembre 2023.

Imu categorie fittizie, questione aperta: tesi opposte tra Mef e comuni, in attesa di un intervento definitivo sulla questione

L a sentenza della Cgt di Agrigento n. 1383, depositata il 24/10/2023, conferma che gli immobili iscritti in categoria catastale F3 pagano l’Imu sostenendo la tesi espressa dalla Cassazione civile (nn. 11694/17, 8781/15, 10082/14) dell’applicazione dell’art. 5, c. 6, dlgs n. 504/1992 per il quale l’imposta attinge dall’area. Il ricorso è stato basato sulla sentenza di Cassazione civile n. 10735/2013 dalla quale trae spunto la risoluzione del Mef n. 8/DF del 2013 (il lastrico solare F5 non è area edificabile durante la fase di costruzione dell’impianto fotovoltaico) con l’infelice chiosa che “si deve concludere che le considerazioni appena svolte valgono anche per tutte le altre categorie fittizie”. La risoluzione Mef n. 4/DF del 16/11/2023 riguardante l’Imu sui “collabenti” F2 ripropone la stessa situazione del 2013: funzionari responsabili d’imposta chiamati a esprimersi su richieste di chiarimenti, rimborsi ed esenzioni sugli F2.

Doppia esenzione Imu sulla prima casa

In tema di Imu, ciascuno dei due coniugi, purché effettivamente residente in una determinata abitazione, anche nel medesimo comune, ha diritto all’esenzione Imu per l’abitazione principale. Lo ha stabilito la sezione prima della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano nella sentenza n. 4025/2023, depositata in segreteria lo scorso 15 novembre 2023

Imu agevolata per i beni culturali del Fai

I beni culturali del Fai fruiscono dell’Imu agevolata. Così la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano n. 4141/2023 del 24/11/2023. Accolto il ricorso del Fai, fondazione privata senza scopo di lucro con sede a Milano, iscritta al Registro unico degli Enti del terzo settore, avverso l’avviso di accertamento Imu emesso da comune di Milano che riteneva insussistente il presupposto per il beneficio della riduzione del 50% della base impositiva Imu, prevista per i fabbricati di interesse storico o artistico

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=UnwNjMxF8lU

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu

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