Tributi news del 13 dicembre 2023

L’autotutela stoppa i termini. Casa abitata abusivamente Niente Imu. Niente Imu per l’immobile occupato abusivamente (se c’è stata la denuncia). Occupazioni abusive: operativa l’esenzione Imu per i proprietari. Saldo Imu dimezzato o azzerato per fabbricati inagibili o collabenti

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L’autotutela stoppa i termini

L’ autotutela su istanza di parte deve sospendere i termini dell’atto impositivo. Ampliare la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria includendovi la mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti dal contribuente, la mancanza di documentazione successivamente sanata e l’errore sul presupposto dell’imposta. Estendere il termine di tre mesi dalla definitività dell’atto che è da considerarsi troppo breve di fronte ad errori manifesti dell’amministrazione finanziaria. Rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, con espresso riferimento alle deduzioni del contribuente sollevate nel corso del contraddittorio preventivo. Sono tra le principali osservazioni allo schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della legge delega (legge n.111/2023), espresse dalla VI Commissione finanze della Camera.

Casa abitata abusivamente Niente Imu

Sugli immobili occupati in modo abusivo non si paga l’Imu, la cui scadenza per i contribuenti è segnata entro il 18 dicembre. In proposito, è il Mef che con una nota fa presente che “l’imposta patrimoniale non va versata per gli immobili abusivamente occupati”, come già sottolineato da Confedilizia (si veda ItaliaOggi di ieri). L’esenzione è riservata però, come specifica il comunicato del ministero dell’economia e delle finanze “solo per quegli immobili per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dall’articolo 614, secondo comma e dall’articolo 633 del codice penale, o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale

Niente Imu per l’immobile occupato abusivamente (se c’è stata la denuncia)

Precisa il comunicato del Mef, «l’esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo». Il comunicato ricorda che chi fruisce dell’esenzione dovrà comunque «presentare la dichiarazione Imu, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024

Occupazioni abusive: operativa l’esenzione Imu per i proprietari

Se si guarda la lettera della previsione, si potrebbe giungere alla conclusione che la comunicazione ivi prescritta sia specifica ed autonoma, rispetto alla dichiarazione. Altrimenti, sarebbe stato sufficiente richiamare l’obbligo dichiarativo. Si segnala inoltre che manca del tutto un termine per presentare la medesima comunicazione. Ed allora, poiché non appare in alcun modo sostenibile che la stessa possa giungere anche a distanza di anni dal verificarsi del presupposto, se ne potrebbe dedurre, come conseguenza, che la trasmissione della comunicazione è condizione per poter iniziare a fruire dell’esenzione. Senonché, il decreto delle Finanze che avrebbe dovuto approvare il suddetto modulo non è mai stato emanato. Da qui il dubbio sulla immediata applicabilità dell’esonero in esame. Il comunicato dunque chiarisce che l’esenzione è già pienamente operativa dal primo gennaio di quest’anno e che pertanto per le unità immobiliari che si trovano nelle condizioni di legge è possibile non versare né l’acconto né il saldo.

Saldo Imu dimezzato o azzerato per fabbricati inagibili o collabenti

Per inagibilità deve intendersi il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica dell’immobile ovvero la presenza di elementi che ne rendono pericoloso o inopportuno l’utilizzo. In via esemplificativa possono essere considerati inagibili quei fabbricati con lesioni alle strutture portanti orizzontali (solai) o verticali (murature) che ne pregiudicano la stabilità ovvero quei fabbricati che presentano evidenti crolli strutturali. Un’altra situazione che merita particolare attenzione riguarda i fabbricati «collabenti», cioè diroccati, privi di rendita ed accatastati nella categoria F/2. Immobili che nel corso degli ultimi dieci anni sono quasi raddoppiati, passando da 373.793 nel 2012 a 610.085 nel 2022 (in base all’ultima statistica catastale). Recentemente il dipartimento delle Finanze ha affermato che si tratta di fabbricati che non possono essere assoggettati a Imu, neppure considerando l’area edificabile sottostante (risoluzione 4/Df/2023).

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