TRIBUTI NEWS 23 ottobre 2023

Delega fiscale: sul contraddittorio una svolta di portata storica.Esecuzione forzata tributaria: la riforma fiscale risolve gli annosi problemi?Illegittima la cartella se l’ufficio si è già tutelato bloccando un rimborso.Catasto, la Docfa guida la rideterminazione.Imu, la convenzione non basta.Sulla Tari ora arriva il caos delle micro-voci.

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Delega fiscale: sul contraddittorio una svolta di portata storica.

La delega fiscale interviene sul contraddittorio, di cui prevede l’applicazione in via generalizzata, superando l’attuale distinzione tra accertamenti previo accesso e accertamenti “a tavolino” e garantendone anche l’effettività con la previsione di un termine congruo a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento e dell’obbligo per l’ente impositore di motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente. Si tratta di una svolta di portata storica che segnerà un passo decisivo per la piena realizzazione del “giusto procedimento tributario”, in linea con gli auspici espressi dalla Corte costituzionale. Di questo (e di altro) si parlerà al XII Forum One FISCALE in programma a Milano il 25 ottobre 2023.

Esecuzione forzata tributaria: la riforma fiscale risolve gli annosi problemi?

Sull’esecuzione forzata tributaria, fino alla legge delega sulla riforma fiscale, tutto, non solo taceva, ma langueva (penosamente) da decenni, a tutti i livelli, nonostante i tanti trascurati moniti della Corte costituzionale. Bene. Con la legge n. 111/2023, che se ne occupa in 2 disposizioni, si è cercato, quindi, di porvi rimedio. Parlerò di questo tema al XII Forum One FISCALE del 25 ottobre 2023, magari esordendo (ma non è certo che succeda) con una citazione piuttosto (e fors’anche troppo) “culta”, evocando i bei pensieri e le belle parole di un quondam (verrebbe da dire) Petro Fridero Mindano: quanto scriveva per l’executio in generale, vale sicuramente, ancor oggi, benché sia passato qualche secolo. Forse avrà di che rivoltarsi tumultuosamente nel suo quieto secolare avello!

Illegittima la cartella se l’ufficio si è già tutelato bloccando un rimborso

Se l’ufficio nell’erogazione di un rimborso ha sospeso il pagamento della somma relativa a un atto impositivo oggetto di contenzioso, non può poi pretendere mediante iscrizione a ruolo il medesimo importo, avendo già recuperato le somme richieste con altre modalità. Secondo la sentenza 752/4/2023 della Cgt Marche (presidente e relatore Storti) si tratterebbe di una inammissibile duplicazione della tutela erariale.

Atti interruttivi, notifica con la scadenza

La notifica di atti interruttivi a prescrizione maturata è inefficace. Lo ha stabilito la sezione prima della Corte di giustizia tributaria di Bergamo nella sentenza n. 260/2023 depositata in segreteria l’8 agosto scorso.

Catasto, la Docfa guida la rideterminazione

L a Docfa presentata dal contribuente, derivando da una procedura a carattere fortemente partecipativo, contiene dati a cui l’ufficio può legittimamente rifarsi nell’eventuale e successiva rideterminazione della rendita catastale, sui quali non possono prevalere elementi privi di rilievo tecnico. Lo si trova specificato nella sentenza n. 2119/2023 della Cgt di II grado del Lazio, depositata lo scorso 12 aprile.

Imu, la convenzione non basta

L e attività sanitarie e assistenziali svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici non danno diritto all’esenzione Imu per gli immobili posseduti dagli enti non profit. La convenzione di per sé non esclude che le attività possano essere esercitate con finalità commerciali e lucrative. Per fruire dell’agevolazione è indispensabile che l’ente non profit fornisca le prove in ordine alle rette pagate dai soggetti assistiti e dimostri che le attività sono svolte con modalità non commerciali. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia, terza sezione, con la sentenza 1043 del 28 settembre 2023.

Sulla Tari ora arriva il caos delle micro-voci

Nuovo adempimento per i Comuni, che dal 1° gennaio dovranno addebitare nella bolletta Tari le due voci della delibera Arera 386/2023. La delibera ha istituito due componenti perequative da applicare a tutte le utenze in aggiunta a Tari o tariffa corrispettiva. La prima componente è prevista per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, ed è pari a 0,1 euro a utenza per anno. La seconda è per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, ed è pari a 1,5 euro euro a utenza per anno. Le due componenti non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato, e andranno separatamente indicate nei documenti di riscossione. Qui sta la prima complicazione per i Comuni, che hanno poco tempo per aggiornare i gestionali e produrre un avviso di pagamento che oltre a Tari e Tefa evidenzi anche le nuove voci. I Comuni dovranno versare gli importi al Csea secondo modalità ignote che dovranno essere indicate dal Csea entro il 1° dicembre. Ma la questione è ancor più complicata, perché non esiste codice tributo per le nuove componenti, e questo obbligherà i Comuni che riscuotono con F/24 a inserire l’importo nel codice della Tari, per poi procedere allo scomputo. L’istituzione di due codici tributo e il riversamento al Csea direttamente dalla struttura di gestione degli F/24, come previsto per il Tefa, comporterebbe un risparmio significativo degli oneri di gestione.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=525Rbc26uec

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