TRIBUTI NEWS DEL 20 OTTOBRE 2023

Accertamenti integrativi a gogò.Ricorso davanti al Tar contro i provvedimenti dell’agenzia delle Entrate di Laura Ambrosi e Antonio Iorio Controlli e liti 19 Ottobre 2023.

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Accertamenti integrativi a gogò

L e regole sull’attività di accertamento dei tributi locali sono diverse rispetto ai tributi erariali. Gli enti locali, infatti, possono emanare gli accertamenti integrativi senza alcun limite. Può essere emanato un nuovo accertamento per lo stesso anno d’imposta anche se è stato già notificato un precedente atto. L’unicità dell’accertamento è prevista solo per l’Iva e le imposte sui redditi, perché le norme di legge consentono la notifica di un atto integrativo solo in presenza di nuovi elementi non conosciuti al momento dell’adozione del primo provvedimento. Questo importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza 27261 del 25 settembre 2023.

Ricorso davanti al Tar contro i provvedimenti dell’agenzia delle Entrate di Laura Ambrosi e Antonio Iorio Controlli e liti 19 Ottobre 2023

Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate, anche se meramente attuativo di una norma, è un atto autoritativo proveniente dalla Pa e come tale impugnabile dinanzi al Tar. Ad affermare questo principio sono le Sezioni Unite della Cassazione con tre analoghe pronunce (n. 29023, 29026 e 29042) depositate il 19 ottobre 2023. La Suprema Corte ha preliminarmente precisato che il provvedimento dell’agenzia delle Entrate è un atto amministrativo generale e come tale impugnabile dinanzi al Tar. A tal fine è irrilevante la natura discrezionale ovvero meramente attuativa della norma primaria, poiché non si tratta di un presupposto necessario a fondare la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.Ciò che rileva, infatti, è che si tratti di un atto autoritativo proveniente da una Pa, il quale in quanto risultato del potere discrezionale, nella specie, dell’agenzia delle Entrate, costituisce il presupposto dell’interesse legittimo da tutelare. Se fosse corretta la tesi dell’Agenzia, secondo la quale il provvedimento in quanto tale non è soggetto ad alcun sindacato giurisdizionale, si creerebbe un «vuoto di tutela» in chiaro contrasto con gli articoli 24 e 113 della Costituzione.

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