Tributi news del 11 ottobre 2023

La definizione liti non blocca le richieste di pagamento. Nasce la superbanca dati per nuovo Fisco e federalismo.Decide il giudice tributario sull’accertamento del mancato riversamento dell’imposta di soggiorno. Anche l’accertamento esecutivo si rifà il look. Niente imposta pubblicità per l’auto della vigilanza

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La definizione liti non blocca le richieste di pagamento

Nonostante l’avvenuta definizione delle liti pendenti gli uffici continuano ad intimare i pagamenti delle imposte (non più dovute) giungendo in alcuni casi anche all’adozione di misure cautelari ed esecutive. È quanto sta avvenendo in molte regioni dove l’esame delle domande di definizione presentate dai contribuenti e la comunicazione tra agenzia delle Entrate e Ader incontrano probabilmente qualche difficoltà. Tale prassi ovviamente sta generando vari problemi sia agli interessati sia ai professionisti che li assistono i quali avevano assicurato i clienti che con la definizione della lite si sarebbe chiusa ogni pendenza con gli uffici. Probabilmente sarebbe sufficiente un minimo di prudenza da parte degli addetti per evitare queste situazioni. Sarebbe cioè sufficiente verificare preventivamente se il contribuente abbia effettuato la definizione o se, come avviene in molti casi, abbia già rappresentato con pec l’avvenuta definizione.

Nasce la superbanca dati per nuovo Fisco e federalismo

La super anagrafe del fisco diventa realtà. Sogei e Sose, la società che ha gestito fino a oggi le pagelle fiscali e i fabbisogni standard, hanno deliberato ieri la loro fusione, per incorporazione di Sose in Sogei, diventando così il braccio tecnologico e informativo del Mef e dell’agenzia delle Entrate nella lotta all’evasione e nel controllo della spesa pubblica. Come spiega a «Il Sole 24 Ore», Cristiano Cannarsa, tornato a guidare la Sogei dal 14 giugno scorso e un mese dopo la Sose, prende forma «un imponente sistema di banche dati con una esclusiva capacità di sviluppare modelli e metodi di analisi, sia sul fronte fiscale (indici sintetici di affidabilità – Isa) sia sul fronte del federalismo fiscale con i fabbisogni standard, fondamentali per la ripartizione delle risorse dallo Stato alla perequazione fiscale (Comuni, Città metropolitane e Province)»

Decide il giudice tributario sull’accertamento del mancato riversamento dell’imposta di soggiorno

La condotta del gestore della struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno “non integra più un illecito erariale e, pertanto, è sottratta alla giurisdizione della Corte dei conti, attesa la natura esclusivamente tributaria del rapporto intercorrente fra il gestore e l’ente locale impositore”. Diversamente operando, si violerebbe l’articolo 180, comma 3, del decreto legge n. 34 del 2020, che ha attribuito al gestore della struttura ricettiva la qualifica di “responsabile d’imposta”, disciplina poi estesa anche a fatti antecedenti la sua entrata in vigore in forza della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 5-quinquies del decreto legge n. 146 del 2021. Lo ha stabilito la Corte dei conti- Sezione giurisdizionale del Lazio, con la sentenza 26 settembre 2023, n.606, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di alcuni albergatori per inadempienze agli obblighi di comunicazione, rendicontazione, incasso e riversamento dell’imposta nelle casse del Comune di Roma Capitale

Anche l’accertamento esecutivo si rifà il look

La modifica della lettera b) riduce la procedura delle esecuzioni. Attualmente, eccezion fatta per le azioni cautelari, conservative e a tutela del credito, per gli accertamenti definitivi, e per il recupero di somme derivanti dalla decadenza di una rateazione, l’esecuzione soffre un periodo di sospensione lungo. Ebbene, la bozza del decreto prevede che il termine di centottanta giorni dall’affidamento al soggetto preposto alla riscossione forza, si riduce a sessanta, mentre quello attuale di centoventi, previsto se la riscossione coattiva è effettuata dal soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento, si riduce a trenta giorni. Anche la modifica alla lettera c) è prevista per rendere più celere il procedimento di riscossione coattiva: l’invio della raccomandata semplice o della email al contribuente con il quale si dà avviso che il soggetto mittente ha preso in carico le somme per la riscossione coattiva, sarà previsto solo se quest’ultimo è diverso da quello che ha emesso l’avviso di accertamento. Infine, con la modifica della lettera d), l’ente impositore, in caso di fondato pericolo per la riscossione, potrà anticipare l’affidamento del carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, senza motivare e portare a conoscenza del contribuente dell’esistenza del pericolo fondato.

Niente imposta pubblicità per l’auto della vigilanza

Niente imposta sulla pubblicità per il logo dell’azienda di vigilanza da esporre sui veicoli per obbligo di legge. È quanto contenuto nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 2726/2023 del 15/9/2023

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