Tributi News del 13 luglio 2023

Liti fiscali, testimonianza al debutto. Imu, l’anticipo del primo semestre 2023 a rimborso del minor gettito per gli enti terremotati di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Dichiarazione Tarsu infedele o omessa, il contribuente deve presentarla annualmente.

#dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi #tommasoventre

**

Liti fiscali, testimonianza al debutto.

La prova testimoniale debutta nel processo tributario. La Corte di giustizia di primo grado di Latina ha accolto la richiesta difensiva di un contribuente, disponendo l’audizione scritta di teste. «Ammettendo la prova testimoniale i contribuenti ora sono su un piano paritario con l’Amministrazione. Ci avviciniamo a un processo con maggiori garanzie difensive», è stato il commento dell’avvocato e presidente dell’Uncat Gianni Di Matteo. Com’è noto, la prova testimoniale è stata introdotta con la legge di riforma della giustizia e del processo tributario, la 130 del 2022. A partire dal 16 settembre scorso, sia in primo sia in secondo grado, il giudice può ammettere di ascoltare teste, in forma scritta, seguendo le modalità stabilite dall’articolo 257 bis del Codice di procedura civile.

Imu, l’anticipo del primo semestre 2023 a rimborso del minor gettito per gli enti terremotati di Abruzzo,

di D.Ca.

Pronta l’anticipazione ai Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2023, dell’Imu derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Lo ha annunciato la Direzione centrale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Viminale pubblicando il decreto del ministero dell’Interno 10 luglio 2023 con tutte le quote ente per ente.

Dichiarazione Tarsu infedele o omessa, il contribuente deve presentarla annualmente.

di Federico Gavioli

In ipotesi di dichiarazione Tarsu infedele o omessa, l’obbligo di presentarla si rinnova annualmente, in quanto a ogni anno solare corrisponde un’obbligazione tributaria: è quanto affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 18987/2023. I giudici di legittimità con riferimento alla dedotta sanzionabilità, per una sola volta, della dichiarazione omessa (o infedele), ricordano che la Cassazione ha già avuto modo di affermare che, se in tema di Tarsu, il Dlgs n. 507 del 1993 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno, nel caso di dichiarazione infedele oppure omessa, l’obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto a ogni anno solare corrisponde un’obbligazione tributaria, con la conseguenza che l’inottemperanza a tale obbligo, sanzionata Dichiarazione Tarsu infedele o omessa, il contribuente deve presentarla annualmente di Federico Gavioli Fisco e contabilità 13 Luglio 2023 Il Sole 24 ORE aderisce a P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati ISSN 2724-203X – Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com] dall’articolo 76 del Dlgs 507/1993 , comporta l’applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo.

Check Up Gratuito

Compila il form  e saremo in grado di analizzare la tua situazione e di proporti la nostra assistenza