Tributi news del 05 luglio 2023

Autonomia differenziata: il caso delle dimissioni illustri. Quegli intralci alla definizione delle controversie minori.Domicili digitali persone fisiche, da domani via all’Indice (Inad).

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Autonomia differenziata: il caso delle dimissioni illustri

«Siamo costretti a prendere atto che non ci sono più le condizioni per una nostra partecipazione ai lavori del Comitato» per l’individuazione dei Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni. Queste parole, seguite dalle firme di due ex presidenti della Corte costituzionale come Giuliano Amato e Franco Gallo, dell’ex presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno e dell’ex ministro della Funzione pubblica Franco Bassanini aprono una crepa pesante nel Comitato tecnico chiamato a costruire l’infrastruttura fondamentale dell’autonomia differenziata: i livelli essenziali delle prestazioni, appunto.

Quegli intralci alla definizione delle controversie minori

Oblitera infatti, in primo luogo, che accedono alla definizione agevolata tutte le controversie relative ad atti impugnati, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, allorché il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023). In secondo luogo la qualificazione di ricorso-reclamo improcedibile per 90 giorni come ricorso “non valorizzabile processualmente” è giuridicamente impropria ed infondata, in quanto detto ricorso determina la pendenza di una lite giudiziaria destinata comunque a dare luogo ad una pronuncia giudiziale. Infatti il processo, pur non potendo proseguire per un impedimento che è temporale, breve e determinato, si è validamente instaurato. Infine la discriminazione – che porta ad escludere dalla definizione agevolata le controversie relative ad accertamenti di minori evasioni, quali sono quelle non superiori ad € 50.000, e ad includervi quelle d’importo superiore – è irragionevole e pertanto postula un’interpretazione che non solo non trova supporto nella legge, ma va respinta in quanto contrasta col canone di interpretazione adeguatrice al principio di uguaglianza ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione.

Domicili digitali persone fisiche, da domani via all’Indice (Inad)

Da domani via libera all’Inad, l’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti non ordinisti e degli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’Ini-Pec: saranno consultabili gli indirizzi Pec eletti (o modificati) dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali della pubblica amministrazione come rimborsi fiscali, accertamenti e verbali di sanzioni. A segnalarlo è il Consiglio nazionale forense con una nota agli Ordini territoriali: i domicili digitali eletti nell’Inad, infatti, sono validi per effettuare notifiche e comunicazioni. E per gli avvocati l’indirizzo Pec presente in Ini-Pec è inserito di default nell’Inad.

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