Tributi News del 04 luglio 2023

Il Fisco del futuro: dalla trasformazione digitale alla centralità del contribuente. Accertamenti con adesione impugnabili se c’è errore. I rifiuti delle attività agricole e connesse restano speciali.

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Il Fisco del futuro: dalla trasformazione digitale alla centralità del contribuente.

Pierluigi Antonini

Nell’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2023- 2025 emanato dal MEF, se un ruolo centrale viene attribuito ai contenuti della riforma fiscale (attualmente all’esame del Parlamento), uno spazio rilevante viene assegnato anche all’individuazione della strategia dell’Amministrazione fiscale per il prossimo triennio, che dovrà orientarsi verso la trasformazione digitale e la centralità del contribuente, intervenendo su alcune aree strategiche: governance del sistema fiscale e fiducia dei contribuenti nell’Amministrazione finanziaria, qualità dei servizi resi ai contribuenti-utenti e sostegno alla crescita del Paese, compliance volontaria e prevenzione degli inadempimenti tributari.

Accertamenti con adesione impugnabili se c’è errore.

Gianluca Stancati

I n linea di principio la definizione dell’accertamento con adesione determina l’intangibilità del concordato intervenuto tra le parti, anche in ragione dell’interesse pubblico ad acquisire immediatamente le somme risultanti dall’accordo stesso, ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 3, comma 4 del d.Lgs. n. 218/1997. Purtuttavia, qualora il contribuente rilevi degli errori in fase di liquidazione del tributo, per avere l’amministrazione finanziaria determinato il quantum in misura non coerente rispetto alle risultanze del processo verbale di constatazione, la tutela giurisdizionale è ammissibile poiché diretta ad evitare che la pretesa illegittima possa cristallizzarsi. In questi termini si è espressa la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 17068, depositata il 14 giugno.

I rifiuti delle attività agricole e connesse restano speciali.

di Stefano Baldoni

Tanto tuonò che non piovve. Questo è quanto è accaduto con le annunciate modifiche alla riforma della classificazione dei rifiuti introdotta dal Dlgs 116/2020, riferite in particolare alla classificazione di quelli prodotti dalle attività agricole e connesse e da quelle industriali. Il nuovo articolo 183 del Dlgs 152/2006 prevede, ormai dal 2021, che non sono considerati più rifiuti urbani i rifiuti della produzione e dell’agricoltura e che sono invece tali quelli prodotti dalle utenze non domestiche, indicate nell’allegato L-quinquies al decreto, simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici riportati nell’allegato L-quater al decreto. Allegato L-quinquies che non include gli stabilimenti industriali con capannone di produzione e le attività agricole e connesse, di cui all’articolo 2135 codice civile. Tali rifiuti sono pertanto sempre speciali.

La prima bozza del decreto correttivo del Dlgs 116/2020, aveva espressamente previsto il ritorno dei rifiuti dell’agriturismo e degli spacci aziendali agricoli tra i rifiuti urbani e precisato che i rifiuti prodotti in depositi, uffici, mense, servizi e magazzini delle attività industriali sono rifiuti urbani. Tuttavia su tale modifica non hanno concordato le competenti Commissioni parlamentari. Si è persa l’occasione per risolvere una rilevante problematica che ha messo in difficoltà comuni e operatori. Specie nel caso delle attività connesse a quelle agricole i cui rifiuti prodotti, a stretto rigore normativo, restano speciali, con conseguente obbligo (e non mera facoltà) di uscita dal servizio pubblico ed esonero dalla Tari.

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