tributi news del 22 giugno 2023

Rottamazione quater verso la scadenza. Esclusi aiuti di Stato e risorse proprie Ue. Ricorsi tributari in Cassazione, chiarezza e sinteticità per gli atti telematici. Legittimo il ravvedimento operoso anche se il contribuente viene a sapere di imminenti verifiche. Nullo l’accertamento firmato digitalmente e notificato in forma cartacea. La dichiarazione dell’imposta di soggiorno scade il 30 giugno.

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Rottamazione quater verso la scadenza. Esclusi aiuti di Stato e risorse proprie Ue

di Giorgio Emanuele Degani

Il prossimo 30 giugno scadranno i termini per l’adesione alla rottamazione quater. L’originaria scadenza prevista per il 30 aprile è stata infatti differita a fine giugno dal Dl 51/2023, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di pagamento dell’unica soluzione o delle rate da versare. Tali termini non si applicano però alle zone alluvionate e ai Comuni: per le prime, il Dl 61/2023 (Decreto alluvione) ha posticipato la scadenza al prossimo 30 settembre, prevedendo una proroga per i contribuenti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali; per i Comuni, il Dl 34/2023 ha previsto che, entro il 29 luglio possano essere adottate apposite delibere e regolamenti per la rottamazione delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi aventi ad oggetto le entrate proprie. Tali atti disciplineranno liberamente le tempistiche degli adempimenti, numero di rate e scadenza dei relativi pagamenti. In ogni caso, la rottamazione per i Comuni sarà possibile solo laddove il recupero coattivo delle imposte locali non avvenga tramite l’agenzia delle Entrate – Riscossione.

Ricorsi tributari in Cassazione, chiarezza e sinteticità per gli atti telematici

di Francesco Falcone

Il protocollo d’intesa sul processo civile in cassazione siglato tra la Cassazione, la Procura generale della Suprema corte, l’Avvocatura generale dello Stato e il Consiglio nazionale forense si applicherà anche ai giudizi tributari in Cassazione. E così anche alla Sezione tributaria della Cassazione, istituita con l’articolo 3 della legge 130/2022, si applicheranno le novità introdotte dalla riforma del processo civile attuate con il Dlgs 149/2022 che, estendendo e rafforzando il rito telematico e sottolineando il ruolo fondamentale dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti da una parte, e di collaborazione tra le parti e il giudice dall’altra, hanno comportato la necessità di aggiornare e ricalibrare i protocolli d’intesa che fino a questo momento erano stati siglati.

Legittimo il ravvedimento operoso anche se il contribuente viene a sapere di imminenti verifiche

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La richiesta di chiarimenti inviata all’utilizzatore delle fatture false nell’ambito di una verifica svolta nei confronti dell’emittente non preclude la possibilità di aderire al ravvedimento operoso ai fini della non punibilità del reato. La norma infatti, quando esclude la speciale disciplina alla formale conoscenza di qualunque attività di accertamento amministrativo, si riferisce solo al diretto interessato. A precisarlo è la Cassazione con la sentenza 26274/2023 depositata il 19 giugno.

Nullo l’accertamento firmato digitalmente e notificato in forma cartacea

di Antonio Colella*

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, con Sentenza 1750/2023 depositata il 07/06/2023 , ha statuito che “…L’art. 42, comma 3, del DPR n. 600/73 prevede che l’accertamento è nullo, tra gli altri casi, se l’avviso non reca la sottoscrizione. In effetti, il provvedimento impugnato riporta solo l’indicazione del nome dell’autore dello stesso, e la dicitura “firmato digitalmente”. Pertanto, non c’è ragione di discostarsi dall’orientamento secondo cui la notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all’originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione è sufficiente a dimostrare l’avvenuta sottoscrizione dell’atto, conferendogli un valore probatorio equiparato all’originale informatico; viceversa, l’avviso di accertamento, notificato in formato cartaceo, contente la sola indicazione “firmato digitalmente” in corrispondenza del nominativo del funzionario, ma privo dell’attestazione di conformità, è nullo, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600/73, in quanto privo di sottoscrizione…”.

La dichiarazione dell’imposta di soggiorno scade il 30 giugno

Girolamo Ielo

Entro il 30 giugno 2023 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a presentare la dichiarazione per l’anno 2022 ai fini del pagamento dell’imposta di soggiorno. È possibile procedere alla predisposizione e all’invio telematico della dichiarazione con l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e attraverso i canali telematici (Entratel/Fisconline) che l’Agenzia ha reso disponibile su richiesta del Dipartimento delle Finanze. In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

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