tributi news del 21 giugno 2023

Tregua fiscale: le nuove scadenze dopo il decreto Bollette – Infografica. Per l’Ufficio parlamentare di bilancio risorse certe per il nuovo fisco. La definizione agevolata degli avvisi di accertamento esecutivi in riscossione diretta ordinaria. Si paga la Tari per la sola occupazione dell’area scoperta indipendentemente dall’uso.

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Tregua fiscale: le nuove scadenze dopo il decreto Bollette – Infografica

Saverio Cinier

Il decreto Bollette ha in parte riscritto il calendario delle sanatorie introdotte dalla legge di Bilancio 2023. In particolare, ha rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del precedente termine del 31 marzo, la scadenza di versamento della prima rata prevista per la definizione delle violazioni di natura formale. Il decreto Bollette ha inoltre modificato i termini per le rate successive alla prima. Nuove date anche per la regolarizzazione e il versamento necessari ai fini dell’accesso al ravvedimento speciale. Cambia, infine, il calendario della definizione delle liti fiscali pendenti.

Per l’Ufficio parlamentare di bilancio risorse certe per il nuovo fisco

di Giovanni Galli

La compliance tra fisco e contribuenti non è risorsa per la riforma fiscale, «Per quanto riguarda la possibilità di una riduzione della pressione fiscale, il DEF fa riferimento, tra le possibili coperture, a una maggiore collaborazione tra Fisco e contribuenti. Interventi volti ad aumentare il rispetto degli adempimenti fiscali sono importanti ai fini della lotta all’evasione fiscale, ma i loro effetti finanziari sono di incerta quantificazione ex ante. Per un principio di prudenza, sarebbe quindi auspicabile non utilizzarli ai fini della copertura di interventi di tipo strutturale». È quanto si legge nel rapporto Upb sulla politica di Bilancio

La definizione agevolata degli avvisi di accertamento esecutivi in riscossione diretta ordinaria

di Giovanni Puleri

L’articolo 17-bis del Dl n. 34/2023 fa riferimento a enti territoriali che riscuotono direttamente, senza distinzione tra la riscossione ordinaria e coattiva. Fino alla consegna del ruolo l’atto esecutivo, seppure precettivo, è nella disponibilità dell’ente e, quindi, nell’alveo della riscossione ordinaria. Su tali argomentazioni, si ritiene possa darsi risposta affermativa al quesito precedente. Con delibera consiliare ex art. 52, del Dlgs n 446/1997, deve essere approvato un regolamento per disciplinare l’intero procedimento. In proposito si segnala la parola “anche” utilizzata dal legislatore al comma 2 del citato art. 17-bis. Essa è lo strumento per definire ulteriori prescrizioni regolamentari, oltre quelle dettate dal legislatore, che indirizzino il procedimento sulla selezione iniziale di contribuenti in grado di chiudere la definizione agevolata. In tal senso, adeguati livelli di acconto iniziale o polizze assicurative a garanzia dei versamenti rateali per certi livelli di debito, possono rivelarsi strategici alla buona riuscita del procedimento.

Si paga la Tari per la sola occupazione dell’area scoperta indipendentemente dall’uso

di Giampaolo Piagnerelli

La Tari è dovuta, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; ci sono poi deroghe, riduzioni di tariffe e agevolazioni che operano in base a diversi presupposti di fatto e di diritto, di cui è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n.17564/23. La decisione della Ctr Lazio.

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=b_fofhok_7E

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu

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