tributi news del 19 giugno 2023

Il Codice tributario unico nella delega fiscale. Si può evitare il “corto circuito” normativo. Come?. Fisco e contribuenti in lite per 36,7 miliardi. Torna a crescere il contenzioso. Rottamazione di cartelle e ingiunzioni al rush finale con caos di scadenze. Rottamazione di cartelle e ingiunzioni al rush finale con caos di scadenze. Alloggi sociali, esenzione Imu semplificata. Bar & co., sconti Tari con prove di Sergio Trovato. I magazzini non sono soggetti alla Tares

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Il Codice tributario unico nella delega fiscale. Si può evitare il “corto circuito” normativo. Come?

Pietro Selicato

In assenza di una legge organica, la delega fiscale dovrebbe disporre la trasposizione e l’assorbimento nella parte generale del codice unico delle norme dello Statuto dei diritti del contribuente, integrandole con la più ampia disciplina degli istituti dettagliatamente individuati dall’art. 19, comma 2, del disegno di legge. Alla parte generale del codice dovrebbe essere assicurato il livello di resistenza passiva che oggi è riconosciuto allo Statuto del contribuente con l’autoqualificazione e che, invece, rischia di essere compromesso in assenza di un adeguato intervento sulla bozza della legge delega per la riforma fiscale.

Fisco e contribuenti in lite per 36,7 miliardi. Torna a crescere il contenzioso

di Marco Mobili

Contribuenti e Fisco continuano a litigare e nel 2022 si sono rincorsi, anche via on line, nelle aule delle Corti di giustizia tributaria mettendo sul tavolo del contenzioso 36,7 miliardi di euro. L’equivalente di una manovra finanziaria e che dimostra quanto sia necessaria una riforma dell’intero sistema tributario senza escludere il processo tributario. Un altro numero significativo registrato dal Dipartimento delle Finanze con la relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso e sull’attività delle Corti provinciali e regionali, è quello che certifica la ripresa della corsa alle cause tra fisco e contribuenti che arriva a sfiorare il 90% di liti in più.

Dal bollo all’Imu l’oggetto delle liti.

Al centro del contenzioso tributario nel 2022 non ci sono le regine delle imposte come l’Irpef, l’Ires o l’Iva. Gli italiani litigano con il fisco soprattutto per tributi tecnicamente definiti “altri tributi erariali” ma che nella pratica sono il bollo o il registro per fare solo due esempi. Queste cause assorbono il 18,6% delle liti in Italia, subito dopo però ci sono i tributi locali sui beni immobiliari come ad esempio l’Imu che riguardano il 18,3 delle cause. I rifiuti si attestano sul 10,7% delle liti mentre la regina delle imposte, ossia l’Irpef assorbe il 17,2% delle cause.

Rottamazione di cartelle e ingiunzioni al rush finale con caos di scadenze

La norma prevede che il regolamento deve essere approvato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 34/2023, e quindi entro il 29 luglio, che però è un sabato e non può essere differito a lunedì 31 luglio, come accade per i festivi. Al più il Comune dovrà anticiparne l’adozione. La delibera acquista efficacia con la pubblicazione sul sito dell’ente locale, ma andrà inviata al Mef «ai soli fini statistici», entro lunedì 31 luglio. Data che non ha molto senso, essendo impensabile che una delibera sia pronta, con lo sbobinamento degli interventi dei consiglieri, il giorno lavorativo successivo alla sua approvazione. Ancor peggio per la data di invio della delibera ai concessionari privati della riscossione, fissata al 30 giugno, quindi un mese prima del termine per l’approvazione. Ovviamente sarà necessaria una modifica normativa, non essendo possibile interpretare diversamente il «30 giugno», sebbene il termine di per sé non comporti alcun impedimento all’approvazione entro il 29 luglio.

Nullità delle notifiche a cascata sugli avvisi

L’amministrazione è tenuta a fornire, ai sensi del nuovo art. 7 comma 5 bis del dlgs n. 546/92, la prova delle ragioni della pretesa nonché della regolare notificazione della stessa, posto che la mancanza di prove in tal senso comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, che si ripercuote sull’ultimo atto notificato. Sono le osservazioni fornite nella sentenza n. 72/2023 depositata lo scorso 1° marzo ed emessa dalla sezione prima della Cgt di Como.

Dichiarazione IMU anni 2021 e 2022 in scadenza

Francesco Barone

Doppia scadenza per la dichiarazione IMU: entro il 30 giugno 2023 deve essere presentata sia la dichiarazione per l’anno 2022 sia, per effetto del differimento disposto dal decreto Milleproroghe, la dichiarazione per l’anno 2021. Il modello da utilizzare è quello unificato di dichiarazione IMU-IMPi, approvato dal MEF con D.M. 29 luglio 2022. La dichiarazione IMU deve essere presentata se sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate negli anni precedenti e, in linea generale, nei casi di variazioni non conoscibili dal Comune.

Alloggi sociali, esenzione Imu semplificata

Finché non intervengano cambiamenti sostanziali sull’immobile qualificabile come alloggio sociale, la società proprietaria dello stesso godrà delle riduzioni Imu e non sarà tenuta a presentare anno per anno una dichiarazione in cui tali caratteristiche del bene siano di volta in volta evidenziate. È ciò che ha stabilito la Cgt di II grado del Lazio con la sentenza n. 74/2023 depositata lo scorso 10 gennaio.

Bar & co., sconti Tari con prove di Sergio Trovato

Ristoranti, bar, stabilimenti balneari, campeggi e altre attività a carattere stagionale pagano la Tari in misura ridotta se l’amministrazione comunale, con regolamento, ha previsto uno sconto della tariffa. Tuttavia, per avere diritto all’agevolazione la stagionalità dell’attività deve risultare da una licenza rilasciata dall’autorità competente. Inoltre, è indispensabile che il contribuente presenti al comune una dichiarazione originaria o di variazione, poiché le situazioni che comportano un temperamento della tassazione per l’uso non continuativo dell’immobile, che dà luogo a una parziale utilizzazione del servizio e a una minore produzione dei rifiuti, devono essere documentate e provate. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza 13613 del 17 maggio 2023.

I magazzini non sono soggetti alla Tares

Non è assoggettabile alla Tares l’impresa contribuente che dimostri che i locali colpiti dall’ente comunale dal predetto tributo non siano suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani perché destinati soltanto a magazzino. Lo ha precisato la Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio con la sentenza n. 4567/2022 depositata lo scorso 20 ottobre.

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