tributi news del 15 giugno 2023

Dl Pa, per multe e cartelle notifica digitale a metà fino al 30 novembre. Notifiche, fino al 30/11 la carta non va in soffitta. Pagamenti elettronici, tabaccai nel registro.  Processo tributario, sufficiente la pretesa dell’atto impositivo. La rendita è sempre modificabile.

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Dl Pa, per multe e cartelle notifica digitale a metà fino al 30 novembre

di Gianni Trovati

Notifiche digitali a metà fino al 30 novembre per gli atti della Pubblica amministrazione. La novità arriva da un emendamento presentato dal governo al decreto Pa-omnibus, quello che fra le altre cose commissaria i vertici di Inps e Inail. Fino alla fine di novembre, in pratica, le notifiche digitali saranno accompagnate dalla loro copia analogica, per rispondere a una doppia esigenza: quella di non escludere i cittadini ancora poco pratici con gli strumenti digitali, e quella di permettere alla Pubblica amministrazione di completare la propria organizzazione in vista del passaggio informatico.

Notifiche, fino al 30/11 la carta non va in soffitta

Francesco Cerisano

Notifiche in forma mista fino al 30 novembre 2023. Per non escludere i cittadini sprovvisti di domicilio digitale e quindi privi di casella di posta elettronica certificata, i destinatari di comunicazioni da parte della p.a. riceveranno assieme all’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo, una copia analogica dell’atto. E’ quanto prevede un emendamento del governo, firmato dal ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e depositato in commissione alla Camera che sta esaminando il ddl di conversione del decreto legge 51/2023, recante “disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti.

Pagamenti elettronici, tabaccai nel registro

Maria Mantero

Pronta l’anagrafe per i pagamenti elettronici in tabaccheria o dal benzinaio. Dal tre luglio diventa operativa l’anagrafe dei soggetti prestatori di servizi per pagamenti elettronici e i relativi soggetti convenzionati. I soggetti come tabacchi o benzinai che forniscono la possibilità ai clienti di effettuare pagamenti tramite bancomat o carta di credito, ad esempio per bollette o bolli, saranno catalogati all’interno del registro che entrerà in vigore a partire dal 3 luglio.

Processo tributario, sufficiente la pretesa dell’atto impositivo

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Nel processo tributario, in cui viene impugnato un atto contenente una pretesa fiscale, il principio di non contestazione non comporta a carico dell’Amministrazione, a fronte dei motivi di impugnazione del contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto preteso con l’atto impositivo. Si tratta infatti di un atto preesistente al processo in cui i fatti costitutivi sono già stati allegati in modo difforme da quanto ritenuto dal contribuente in sede giudiziale. Così la Cassazione con la sentenza 16984 depositata il 14 giugno.

La rendita è sempre modificabile

Nella considerazione che il procedimento di classamento è di tipo accertativo ed è orientato ad appurare il valore economico del bene in vista di una tassazione congrua declinata dalle varie discipline, il contribuente mantiene il diritto di modificare la rendita proposta all’Amministrazione, senza limiti di tempo, allorché la situazione giuridico-fattuale inizialmente denunciata risulti ex post non veritiera. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15143 depositata il 30 maggio. Nei fatti di causa una società immobiliare aveva impugnato un avviso di accertamento per ICI conseguente all’accatastamento ad esito di procedura docfa, risultando soccombente in entrambi i giudizi di merito.

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