tributi news del 29 maggio 2023

Fisco, evasori nel mirino dell’IA. Sanzioni per violazioni multiple: la recidiva non va «anticipata». Nella delega fiscale un brutto “neo” sulla giustizia tributaria. La parola al Parlamento. Dichiarazioni catastali sempre emendabili. Rimborsi fiscali da dimostrare. È impugnabile l’avviso di presa in carico. IMU 2023: esenzioni e detrazioni per l’abitazione principale. Paga l’Imu il titolare di diritto di abitazione.

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Fisco, evasori nel mirino dell’IA

di Andrea Bongi

Dall’Agenzia delle entrate un esempio di funzionamento degli algoritmi in chiave antievasione (si veda anche ItaliaOggi del 23 maggio). Nel documento sulla valutazione d’impatto delle nuove analisi e selezione del rischio di evasione informatizzate viene infatti illustrato, nella forma dell’allegato tecnico, un esempio concreto di applicazione della logica degli algoritmi sviluppati al preciso fine di “…effettuare efficaci selezioni delle posizioni di contribuenti nei cui confronti avviare un’attività istruttoria”. Ruolo centrale di tali analisi è costituito dall’archivio dei rapporti finanziari. Le informazioni contenute in tale banca dati, vero e proprio nucleo centrale dell’anagrafe tributaria, sono infatti sempre utilizzate nel corso delle attività, svolgendo un ruolo segnaletico nell’ottica del contrasto all’evasione, di primaria importanza.

Sanzioni per violazioni multiple: la recidiva non va «anticipata»

di Dario Deotto

Il disegno di legge di riforma fiscale – ora alla Camera, Ac 1038 – si propone di (meglio) disciplinare l’intricato rapporto tra cumulo giuridico e recidiva. Ma – a dir la verità – la soluzione proposta sembra richiedere una messa a punto. Il beneficio del cumulo giuridico può trovare applicazione fino al momento in cui il trasgressore viene messo a conoscenza di avere commesso le violazioni (plurime). Il problema che si pone è che oggi, in presenza di plurime violazioni, gli uffici applicano prima l’aumento della recidiva e poi il cumulo giuridico, giungendo ad applicare delle sanzioni davvero sproporzionate. Ultimamente la Cassazione (ex multis, n. 11831 del 18 giugno 2020, citata anche nella relazione al Ddl di riforma fiscale), ha ritenuto applicabile la recidiva soltanto dopo che la prima violazione risulta definitivamente accertata dal giudice tributario o in seguito alla definitività della sanzione per mancata impugnazione. Tale impostazione viene proposta anche dal Ddl di riforma fiscale (che nella relazione cita proprio gli ultimi arresti giurisprudenziali).

La recidiva

La Cassazione e il Ddl di riforma ritengono applicabile la recidiva solo dopo che la prima violazione è stata accertata dal giudice tributario in via definitiva. Tale impostazione tuttavia non tiene conto del fondamentale principio della sanzione unica, che trova tutta la sua evidenza nel comma 6 dell’articolo 12, in base al quale il concorso e la continuazione vengono interrotti dalla constatazione della violazione. Il senso è che il beneficio del cumulo giuridico può applicarsi fino al momento in cui il trasgressore è messo a conoscenza di aver commesso le violazioni (plurime).

Nella delega fiscale un brutto “neo” sulla giustizia tributaria. La parola al Parlamento

Cesare Glendi

Prevedere che le opposizioni esecutive siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalità e le forme previste dal D.Lgs. n. 546/1992. Ma non sarebbe più funzionale che le opposizioni esecutive siano affidate al (e siano gestite dal) loro giudice naturale, il giudice dell’esecuzione, il quale soltanto è in grado d’impartire i provvedimenti relativi all’esecuzione ad esso assegnata? È necessario che il Parlamento elimini le prescrizioni specificamente precettive, lasciando libero il futuro legislatore delegato di adottare la più adeguata disciplina a livello di sistema e di funzionalità dell’ordinamento.

Dichiarazioni catastali sempre emendabili

Al sopraggiungere di situazioni che modifichino lo stato di fatto o di diritto di un immobile iscritto in catasto, al contribuente spetta sempre il diritto di emendarne la dichiarazione rispetto ai dati in possesso dell’ufficio territoriale che si sia attivato con l’accertamento. È il canone che si può trarre dall’ordinanza n. 10526/2023 della Corte di cassazione depositata lo scorso 19 aprile.

Rimborsi fiscali da dimostrare

di Sergio Trovato

Onere della prova a carico del contribuente per le domande di rimborso. In caso di rigetto di un’istanza di restituzione di imposte e tasse da parte del fisco o di formazione del silenzio rifiuto sulla domanda, in sede processuale il contribuente è tenuto a provare la fondatezza della richiesta e a produrre la relativa documentazione. Nei contenziosi sui rimborsi i contribuenti assumono la veste di attori in senso formale e sostanziale. Le argomentazioni che adotta l’ente impositore sono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l’ordinanza 11784 del 4 maggio 2023.

È impugnabile l’avviso di presa in carico

L’avviso di presa in carico, rappresentando un atto con cui l’ufficio avanza una precisa pretesa tributaria verso il contribuente, costituisce atto autonomamente impugnabile pur se non ricompreso nell’elenco di atti impugnabili previsto dall’art. 19 del dlgs n. 546/92. Lo afferma la sentenza n. 61/2023 emessa dalla Cgt di I grado di Grosseto e depositata lo scorso 5 maggio.

IMU 2023: esenzioni e detrazioni per l’abitazione principale

Girolamo Ielo

Si avvicina la scadenza del 16 giugno per il versamento della prima rata di acconto dell’IMU 2023. Per l’immobile adibito ad abitazione principale è confermato il regime di favore che prevede l’esenzione per le categorie catastali da A/2 ad A/7 e A/11 e una detrazione di 200 euro, da rapportare al periodo di possesso durante l’anno, per le abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Attenzione: per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022, nel caso di coniugi che hanno dimora abituale e residenza anagrafica in due Comuni diversi, l’esenzione da imposta si applica a entrambi gli immobili.

Paga l’Imu il titolare di diritto di abitazione

In tema d’Imu il titolare di un diritto di abitazione paga l’imposta locale; e questo, a prescindere dalla sua effettiva dimora e residenza in un immobile diverso da quello su cui possieda il diritto di abitazione. Lo ha stabilito la sezione seconda della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro nella sentenza n. 48/2023, depositata in segreteria il 13 marzo scorso.

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