tributi news del 22 maggio 2023

Sospesi versamenti, ritenute e tregua fiscale nelle zone alluvionate. Notifica nella sede della società. Con l’ottemperanza c’è condanna alle spese. Chi l’ha visto? Sparito il correttivo sulla Tari approvato a dicembre. Il censimento agricolo determina l’esenzione. Il riclassamento dev’essere ben motivato. drico, incognita consumi sulla prescrizione breve.

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Sospesi versamenti, ritenute e tregua fiscale nelle zone alluvionate

di Cristiano Dell’Oste, Giovanni Parente

Sarà formalizzato domani, martedì, lo stop ai versamenti e agli adempimenti fiscali nelle zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. Come anticipato mercoledì scorso dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, si va verso la sospensione dei pagamenti in scadenza: ritenute mensili (16 giugno); primo acconto e saldo delle imposte dirette (30 giugno); Iva (30 giugno); Imu (16 giugno) e altri tributi minori come il bollo auto (31 maggio). Saranno sospesi anche i termini per le adesioni o i versamenti previsti nell’ambito dei diversi istituti della tregua fiscale (rottamazione delle cartelle, definizione delle liti e così via). Congelati anche i termini relativi ai processi tributari. Per determinare l’effettiva portata della misura, però, serve l’elenco completo dei Comuni in cui si applicherà lo stop.

Notifica nella sede della società

di Paola Cavallero

Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale. Qualora tale modalità risulti impossibile, la notifica dovrà essere eseguita alla persona fisica che rappresenta l’ente sempreché il domicilio (che sia noto) sia compreso nel comune del domicilio fiscale della persona giuridica. In caso d’impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell’art. 140 cpc, ma se l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica si perfezionerà nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del comune (dpr n. 600 del 1973, art. 60 c. 1 lett. e).

Con l’ottemperanza c’è condanna alle spese

Nel giudizio d’ottemperanza il pagamento del dovuto dopo la notifica del ricorso determina il rimborso alla controparte delle spese di lite sostenute. Sono le conclusioni della sentenza n. 1508/2023 emessa dalla sezione terza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio depositata in segreteria il 20 marzo scorso. La sentenza di cui al commento conferma che, nel contenzioso tributario, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (anche nel giudizio di ottemperanza) solo in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

Chi l’ha visto? Sparito il correttivo sulla Tari approvato a dicembre

di Pasquale Mirto

Si sono perse le tracce del decreto correttivo del Dlgs 116/2020 che modifica il Testo unico ambientale del 2006. Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 21 dicembre, ma poi è sparito dai radar. In questo silenzio, non è impossibile che qualche modifica inserisca o tolga qualcosa dal decreto formalmente approvato dal governo. Comunque sia, stando al testo ufficiale ci sono diverse novità che impattano sulla Tari e che dovrebbero in parte essere recepite dal regolamento comunale. La prima riguarda i rifiuti delle attività agricole, che tornano in parte a essere rifiuti urbani, quindi soggetti a Tari.

Altra modifica rilevante riguarda i magazzini delle industrie, soggetti a Tari per ampia giurisprudenza di legittimità. Sono speciali i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali «se diversi» da quelli prodotti nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi e magazzini.

Il censimento agricolo determina l’esenzione

L’esenzione dal pagamento di Ici, Imu e Tasi riguarda solo i fabbricati censiti nelle categorie catastali A/6 e D/10; la valutazione della ruralità dei fabbricati, infatti, non spetta al giudice tributario sulla base della strumentalità agricola dei cespiti, ma spetta agli uffici del catasto e deve risultare da apposite iscrizioni catastali sugli immobili. Lo stabilito la sezione seconda della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata nella sentenza n. 65/2023 depositata in segreteria il 13 marzo scorso.

Il riclassamento dev’essere ben motivato

Il riclassamento e la rideterminazione di una nuova rendita catastale su un immobile oggetto di un avviso di accertamento devono essere congruamente motivati sulla scorta di evidenti elementi sostanziali sui quali può spiegarsi il diritto di difesa del contribuente, pena la nullità dell’atto per carenza di motivazione. È quanto affermato nella sentenza n. 4674/2022 della Cgt di II grado del Lazio. I valori delle aree edificabili per determinare l’Imu possono essere deliberati dall’amministrazione comunale per gli anni d’imposta precedenti, con effetto retroattivo. Tuttavia, ai contribuenti non possono essere irrogate le sanzioni se i valori sono stati approvati successivamente rispetto al momento in cui hanno commesso la violazione. Le sanzioni contestate si pongono in contrasto con il principio di legalità e con il requisito della colpevolezza. È quanto ha affermato la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo, seconda sezione, con la sentenza 189 del 5 maggio 2023. I giudici tributari richiamano nella motivazione della pronuncia la sentenza 22/2022 della stessa Commissione tributaria provinciale di Viterbo, che si era già espressa sulla questione de qua nello stesso modo.

Idrico, incognita consumi sulla prescrizione breve

di Stefano Pozzoli

La Corte di Cassazione, con sentenza 9126/2023, precisa che la disposizione transitoria si riferisce alla data di scadenza del pagamento delle fatture e non all’erogazione o all’effettuazione dei consumi, statuendo così in modo chiaro e definitivo l’evento temporalmente rilevante ai fini della prescrizione.

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