tributi news del 03 maggio 2023

Servizi locali, l’unione fa la forza. L’erario restituisce l’aggio (che rientra negli interessi). Alloggi sociali, esenzioni Imu senza dichiarazione.

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Servizi locali, l’unione fa la forza

di Francesco Cerisano

Aggregazioni nei servizi pubblici locali. L’obiettivo richiesto dal Pnrr spinge alla creazione di unioni di comuni per ridurre il numero di enti e amministrazioni aggiudicatrici in modo da realizzare ambiti territoriali ottimali e livelli adeguati di trasporto pubblico locale di almeno 350 mila abitanti. Per realizzare questi target sono in arrivo una serie di incentivi a favore degli enti che aderiscono alla riorganizzazione dei servizi pubblici. Si va da maggiori fondi previsti ad hoc per chi partecipa alle aggregazioni, al riconoscimento di una riserva del 10% sui contributi per gli interventi a titolarità degli enti locali e relativi al Pnrr per attività di assistenza tecnica o riguardanti la politica di sviluppo e coesione territoriale 2021/2027.

L’erario restituisce l’aggio (che rientra negli interessi)

Dario Ferrara

Quando l’accertamento del fisco è annullato, l’erario restituisce al contribuente il tributo versato in eccedenza più interessi. E nel calcolo di questi ultimi rientra anche l’aggio, cioè la somma pagata al concessionario della riscossione, che pure non ha natura strettamente tributaria ma costituisce la remunerazione per l’attività esattoriale: l’onere, infatti, ha comunque natura accessoria al tributo; anzi, possiede un carattere «funzionalmente tributario» nel momento in cui consente il funzionamento del sistema dei diritti costituzionali, esattamente come le imposte e le tasse. È quanto emerge dall’ordinanza 11025/23, pubblicata dalla sezione tributaria della Cassazione.

Alloggi sociali, esenzioni Imu senza dichiarazione

Francesco G. Carucci

Agevolazioni Imu non riconosciute da alcuni comuni qualora le fattispecie impositive non siano state oggetto di dichiarazione. È ciò che accade, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, per le esenzioni fruite nel periodo 2014-2019 relativamente ai fabbricati abitativi appartenenti al personale delle forze armate e militari in assenza di residenza anagrafica e dimora abituale, agli alloggi sociali e agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Si tratta di benefici contemplati dall’art. 13 del dl 201/2011, ma che, nelle attività di accertamento, numerose amministrazioni tendono a disconoscere sulla base di una norma diversa, l’art. 2, c. 5-bis, del dl 102/2013, che ha imposto l’adempimento dichiarativo, a pena di decadenza, “ai fini dell’applicazione dei benefici” di cui allo stesso art. 2 del dl 102/2013.

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