Tributi news del 26 aprile 2023

Rottamazione con nuove date. La norma innestata nel dl bollette. Conciliazione limitata.Deducibilità Imu al 100% con doppia indicazione. Le tariffe Tari seguono il differimento del bilancio. Maggiori entrate irrilevanti nella certificazione Covid.

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Rottamazione con nuove date

L’ autunno caldo della rottamazione quater. Lo slittamento del termine per presentare l’istanza di adesione dal 30 aprile al 30 giugno, annunciato con il comunicato stampa del ministero dell’economia e delle finanze (mef) del 21 aprile scorso, (si veda ItaliaOggi del 22/4/23), costringerà infatti i contribuenti al pagamento del 20% del totale dovuto, in un termine ristretto che va dal 31 ottobre al 30 novembre prossimi.Restano invece invariati i termini trimestrali di pagamento delle rate successivi alle due che inizieranno a decorrere dal 28 febbraio 2024 in avanti. Dovendo rispettare le entrate nel bilancio dello Stato previsti dalla legge n.197 del 29 dicembre 2022, il ministero dell’economia e delle finanze ha concentrato al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute e della seconda rata.

La norma innestata nel dl bollette

La proroga della rottamazione quater sarà inserita come emendamento al decreto bollette all’esame della camera che tra i suoi capitoli ha già una parte dedicata al rinvio della tregua fiscale. E’ questo l’approdo di quella che sarà la trascrizione in norma dell’effetto anticipato dal comunicato del ministero dell’economia (si vedano altri articoli in pagina) del 21 aprile 2023. La conferma arriva anche dal relatore al decreto bollette Guerino Testa (FdI).

Conciliazione limitata

La definizione in conciliazione giudiziale di parte dell’atto impositivo non consente, per la parte residua, la definizione della lite pendente. Peraltro, nella nuova edizione, l’ambito di applicazione della norma è più esteso per effetto della nuova nozione di atto impositivo. Infine, in caso di versamento di somme in eccesso rispetto a quanto già pagato, compete il rimborso. Sono questi alcuni degli ulteriori spunti che emergono dalla lettura della circolare 9/23 con la quale l’agenzia delle entrate ha fornito i propri chiarimenti in merito alla fattispecie della conciliazione giudiziale agevolata regolata dai commi 206 e seguenti della legge n. 197/22 tenendo conto, inoltre, dell’intervento ulteriore contenuto nel dl 34/23.

Deducibilità Imu al 100% con doppia indicazione

A partire dal periodo d’imposta 2022, è consentita l’integrale deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’Imu relativa agli immobili strumentali. Lo prevede l’articolo 1, commi 772-773, della legge 160/2019. Ciò vale per chi adotta l’esercizio “solare”. Per i contribuenti “non solari”, la deducibilità integrale decorre dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Tutte queste regole valgono anche per l’Imi della Provincia autonoma di Bolzano e l’Imis della Provincia autonoma di Trento.

Le tariffe Tari seguono il differimento del bilancio

Con la proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, slitta anche il termine per approvare le tariffe tari. Il Dm 19 aprile 2023 ha differito al 31 maggio 2023 la data ultima per approvare il bilancio, già spostato al 30 aprile dalla legge di bilancio 2023 (comma 775 della legge 197/2022). Dallo scorso anno, l’approvazione delle tariffe della tari è stata separata da quella del bilancio di previsione. L’articolo 3, comma 5-quinquies, del Dl 228/2021 ha infatti stabilito che l’approvazione delle tariffe delle tari (e della tariffa corrispettiva) e dei relativi regolamenti avviene ordinariamente entro il 30 aprile di ogni anno.La proroga del termine del bilancio si trascina dietro quindi anche il termine per approvare gli atti relativi alla Tari/tariffa. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Quindi i piani finanziari, le tariffe e le modifiche regolamentari di tari e tariffa corrispettiva potranno deliberarsi entro il 31 maggio prossimo. Se l’ente ha già approvato il bilancio di previsione, sarà sufficiente apportare successivamente una mera variazione allo stesso.

Maggiori entrate irrilevanti nella certificazione Covid

La certificazione Covid-19/ 2022 sarà considerata solo con riferimento alle maggiori o minori spese certificate e non anche per le eventuali maggiori entrate esposte. Il recente comunicato della Ragioneria generale dello Stato, pubblicato nella sezione pareggio di bilancio del sito istituzionale della RgS, ha riportato le conclusioni del Tavolo tecnico in merito ai criteri di valutazione delle certificazioni Covid dell’anno 2022, definite nella riunione del 19 aprile scorso, evidenziando l’importante chiarimento in merito. Entro il prossimo 31 maggio tutti i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane che hanno beneficiato delle risorse del fondo funzioni fondamentali dell’anno 2020 (articolo 106 del Dl 34/2020 e articolo 39 del Dl 104/2020) e di quelle del fondo funzioni 2021 (articolo 1, comma 822, della legge 178/2020), qualora dette risorse siano confluite nell’avanzo vincolato 2021 e utilizzate nell’anno 2022, nonché degli specifici ristori di spesa stanziati da diverse disposizioni, sono tenuti a presentare la certificazione Covid-19/2022

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