tributi news del 17 aprile 2023

Perequazione da riscrivere. Csm della giustizia tributaria, corsa contro il tempo per il voto. Europa in ordine sparso: il processo tributario resta una prassi nazionale. Alla Corte costituzionale l’esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente. Liti fiscali, il funzionario dell’amministrazione finanziaria non può intervenire per la riscossione. Il diritto alla difesa batte il fisco. Il glifo sull’atto non prova la delega di firma. Spese di lite e sanzioni distinte.

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Perequazione da riscrivere

di Francesco Cerisano

Perequazione comunale da riscrivere. L’incremento del Fondo di solidarietà comunale (Fsc) previsto dalla Manovra 2022 per realizzare una perequazione “speciale” volta non a colmare le differenze di capacità fiscale tra territori, ma vincolata a raggiungere determinati obiettivi e livelli essenziali di servizio negli asili nido, nel trasporto degli studenti disabili e nell’assistenza sociale, non è coerente con la Costituzione. Perché la perequazione, per essere conforme al dettato dell’art.119 Cost. deve essere “senza alcun vincolo di destinazione”, mentre la perequazione speciale introdotta dalla Manovra 2022 “stabilisce precisi vincoli di destinazione della spesa in funzione del raggiungimento dei Lep” e questo vìola la Costituzione perché le componenti perequative riconducibili al quinto comma dell’art. 119 Cost. devono «trovare distinta, apposita e trasparente collocazione in altri fondi a ciò dedicati”. Lo ha deciso la Corte costituzionale nella sentenza n.71/2023 depositata ieri in cancelleria (redattore Luca Antonini), con cui la Consulta si è pronunciata sul ricorso proposto dalla Regione Liguria che ha impugnato l’art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge n. 234 del 2021 con riferimento agli articoli 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, Cost.

Csm della giustizia tributaria, corsa contro il tempo per il voto

di Maria Carla De Cesari

Nuova composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il “Csm” dei giudici fiscali. La prevede il decreto Pnrr-ter, il 13/2023, approvato dal Senato giovedì 13, che ora deve essere votato definitivamente dalla Camera entro il 25 aprile. Il decreto legge, nella versione votata da Palazzo Madama, ha cancellato dalla legge di riforma della giustizia tributaria (130/22) una norma che aveva attirato molte perplessità di tenuta costituzionale (si veda anche «Il Sole 24 Ore» dell’8 aprile). Infatti nella legge 130, testo tuttora in vigore, l’articolo 8 prevede che alla componente togata transitata nella giurisdizione tributaria sia assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di presidenza di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare.

Europa in ordine sparso: il processo tributario resta una prassi nazionale

di Sara Armella

La giustizia tributaria è al centro di un acceso dibattito, a pochi mesi dall’entrata in vigore della riforma del processo tributario e in una fase di grandi cambiamenti che interessa anche altri Paesi europei. L’ultimo rapporto annuale del Mef evidenzia che il numero delle liti fiscali è costante nel tempo e che l’introduzione degli strumenti deflattivi ne ha soltanto in parte diminuito i volumi. Il medesimo dato viene registrato anche in Germania, Francia e Spagna. Attualmente il contenzioso fiscale è caratterizzato da profonde differenze tra uno Stato europeo e un altro e non è prevista, nel medio periodo, una riforma comunitaria in grado di armonizzare le diverse normative nazionali.

Alla Corte costituzionale l’esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente

di Fabrizio Iacuitto

La Corte di Cassazione con due ordinanze gemelle (nn. 9956/2023 e 9957/2023) depositate venerdì 14 aprile, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della disciplina Imu (vigente prima delle modifiche apportate dalla legge 197/2022) nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’imposta nelle ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile che non possa essere liberato. La Corte, in primo luogo afferma che la nuova disciplina (legge 197/2022) – che prevede l’esenzione dall’imposta per gli immobili abusivamente occupati – ha natura innovativa e, pertanto, non ha efficacia retroattiva e quindi non può essere ritenuta applicabile alle fattispecie verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore. In secondo luogo, poi, si discosta dal suo orientamento consolidato e univoco con cui aveva ritenuto rilevante ai fini della applicazione della imposta la sola esistenza di un titolo legittimante il possesso costantemente affermando il principio secondo cui l’occupazione abusiva di un immobile non incide sull’obbligo del proprietario di corrispondere l’Imu. Ora la Corte ritiene che nelle ipotesi in cui il contribuente sia sprovvisto sia della disponibilità materiale del bene, sia della possibilità di esercitare qualsiasi diritto sul bene stesso (e dunque in presenza di fatti oggettivi accertati anche dall’Autorità) debba dubitarsi che questo manifesti la capacità contributiva connessa al prelievo Imu.

Liti fiscali, il funzionario dell’amministrazione finanziaria non può intervenire per la riscossione

di Filippo Cannizzaro

Nel processo tributario, il funzionario dell’amministrazione finanziaria non può intervenire per conto del concessionario, siccome privo del potere di rappresentare in giudizio un diverso ente, quale appunto è l’agenzia Entrate – Riscossione (Ader). Ne consegue l’impossibilità di esaminare la documentazione inerente il medesimo concessionario. Così la sentenza 69/1/2023 della Cgt Venezia (presidente Stivanello Gussoni, relatore Provvidenza).

Il diritto alla difesa batte il fisco

di Dario Ferrara

Diritto di difesa batte imposizione fiscale. Esentasse la scrittura privata non autenticata che è prodotta in giudizio a fini probatori: il deposito nel procedimento contenzioso, infatti, non costituisce un «caso d’uso» che fa scattare il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa previsto dall’articolo 6 del testo unico. Il documento che ha soltanto la natura di riconoscimento di un debito, per quanto certo, non ha per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale. Così le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 7682/23, pubblicata il 16 marzo, che chiude un contrasto di giurisprudenza.

Il glifo sull’atto non prova la delega di firma

L’apposizione del codice “glifo” sull’avviso di accertamento non prova l’esistenza della delega di firma, nel caso in cui l’atto sia sottoscritto da un funzionario dell’ufficio diverso dal direttore. Così si è espressa la Corte di giustizia tributaria di I grado di Frosinone, nella sentenza n. 92/2023 (presidente Costantino Ferrara, relatore Raffale Montaldi). Nel caso trattato dal collegio ciociaro, il contribuente aveva denunziato un vizio di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, recante la firma di un funzionario diverso dal direttore, unico soggetto legittimato alla rappresentanza dell’ente e alla sottoscrizione degli atti impositivi.

Spese di lite e sanzioni distinte

Si applicano le sanzioni tributarie, determinate nell’atto impugnato, anche quando il giudice tributario motiva la compensazione delle spese rilevando un’incertezza normativa. Infatti le due fattispecie hanno presupposti normativi diversi e quindi non è possibile applicare la ratio di una norma all’altra fattispecie. La Suprema Corte di cassazione, nell’occasione della sentenza numero 9360 del 5 aprile 2023, conia un principio di diritto in base al quale, in sintesi, la compensazione delle spese di lite non può essere avvicinata all’ipotesi di disapplicazione delle norme sanzionatorie.

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