Tributi news del 14 aprile 2023

Estratto ruolo attaccabile. Gli enti religiosi accedono al Runts per le finalità sociali. La sospensione dei processi tributari non ferma l’incidente probatorio. Il processo tributario telematico si aggiorna per conciliazione e condoni. Rendite, rettifiche retroattive.

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Estratto ruolo attaccabile

L e cartelle presenti nell’estratto di ruolo sono impugnabili, in quanto non è possibile negare la tutela al contribuente, specie quando nel contenzioso incardinato innanzi al giudice tributario non risulta costituito l’esattore. Per questo motivo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l’Abruzzo con la sentenza n.252/2023 sez. 2, accogliendo l’appello del contribuente riteneva nulle le cartelle ritrovate nel documento riepilogativo. Si tratta di una pronuncia che apre degli spiragli al diritto di difesa, costituzionalmente protetto dalla nostra costituzione

Gli enti religiosi accedono al Runts per le finalità sociali

Ciò anche nel presupposto che il legislatore, pur avendo una visione laica delle formazioni sociali qualificabili come Ets, è del tutto estraneo ad una propensione anti-religiosa. Prova ne è che tra i settori di interesse generale il Cts ricomprende anche l’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse religioso (articolo 5, comma 1, lettera k) Cts). Oltreché la circostanza che né gli enti religiosi né quelli da essi controllati sono di per sé esclusi dal novero del Terzo settore, a differenza di altre tipologie di enti (esempio pubbliche amministrazioni), ferme le peculiarità e le cautele richieste nell’accesso. Vale a dire la possibilità per gli enti religiosi di iscriversi nel Runts non direttamente, ma tramite l’istituzione di un ramo Ets/impresa sociale.

La sospensione dei processi tributari non ferma l’incidente probatorio

La nuova causa di non punibilità, introdotta dall’articolo 23 del Dl 34/2023 per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento dell’Iva e indebita compensazione (articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del Dlgs 74/2020) che presuppongono il superamento delle soglie fissate, rispettivamente, in 150.000, 250.000 e 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta, rappresenta il pendant penalistico della tregua fiscale

Il processo tributario telematico si aggiorna per conciliazione e condoni

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha aggiornato la piattaforma del processo tributario telematico (PTT) per consentire il deposito mediante upload di atti e documenti previsti dalla nuova disciplina della conciliazione giudiziale e della prova testimoniale. L’aggiornamento riguarda anche il deposito delle istanze di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, e il deposito – per le controversie definibili – della richiesta di sospensione del giudizio. La piattaforma del processo tributario telematico è stata aggiornata per consentire il deposito (mediante upload) di atti e documenti previsti dalla nuova disciplina della conciliazione giudiziale e della prova testimoniale, nonché dalle norme che regolano la definizione agevolata delle controversie tributarie.

Rendite, rettifiche retroattive

Se il giudice tributario rettifica la rendita catastale con sentenza definitiva, il contribuente ha diritto al rimborso dell’imposta municipale pagata prima della pronuncia giudiziale. La rettifica della rendita, infatti, ha effetto retroattivo e il contribuente è legittimato a richiedere la restituzione del tributo pagato in misura superiore al dovuto durante lo svolgimento del processo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 8497 del 24 marzo 2023.

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