Tributi news del 05 aprile 2023

Riforma a ritmo di compliance. Ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e vizi del procedimento notificatorio del ruolo e della cartella esattoriale. La tregua fiscale guadagna tempo: il calendario completo. Liti pendenti, cambio strategia. Liti fiscali pendenti: definizione, conciliazione e rinuncia slittano al 30 settembre. Niente esenzione Imu per gli immobili non destinati direttamente a compiti istituzionali.

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Riforma a ritmo di compliance

Il tax control framework impatta sulle sanzioni: è quanto emerge dal disegno di legge delega per la riforma fiscale, che “punta” sulla compliance laddove all’art. 18 comma 1 lett. a) n. 3) impone al Governo di “prevedere che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all’articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire all’istituto dell’adempimento collaborativo possono assumere rilevanza per escludere ovvero ridurre l’entità delle sanzioni”

Ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e vizi del procedimento notificatorio del ruolo e della cartella esattoriale

Della possibilità di impugnare l’estratto di ruolo come atto autonomo si è più volte occupata la Suprema Corte con pronunce emesse dalle Sezioni Unite come la n.19704/2015 e l’ordinanza n.22184 del 22/09/2017. Alla luce di quanto espresso dalla sopra richiamata pronuncia della Corte, la mancata allegazione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuta esecuzione di una notifica ad un soggetto diverso dal destinatario il procedimento notificatorio risulta invalido con conseguente annullamento della cartella.

La tregua fiscale guadagna tempo: il calendario completo

Tra le maggiori novità vi è lo spostamento delle scadenze fissate al 31 marzo 2023 che slittano al 30 settembre 2023 per il ravvedimento speciale e al 31 ottobre 2023 per la sanatoria delle irregolarità formali. Viene altresì rinviato al 30 settembre anche il nuovo termine per aderire e versare il dovuto o la prima rata per la sanatoria delle liti tributarie pendenti. Infine viene introdotta la possibilità di definire anche gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati al 1° gennaio 2023 e che sono divenuti definitivi tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023. Il tutto in un calendario che a fine mese però conferma una scadenza importante per le sanatorie della tregua fiscale: entro il 30 aprile, infatti, scadono i termini per presentare la domanda (questa volta solo telematica) per la rottamazione quater delle cartelle per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Liti pendenti, cambio strategia

La nuova scadenza per la definizione delle liti pendenti trascina gli ulteriori termini e modifica la strategia potenzialmente da seguire nel caso in cui, in alternativa, si possa procedere alla rottamazione delle somme affidate. Questo, naturalmente, nel caso in cui gli affidamenti in questione siano avvenuti entro il 30 giugno 2022 e riguardino importi derivanti dal contenzioso. Le disposizioni introdotte con il dl 34 del 2023, come noto, hanno ampliato il termine a disposizione dei contribuenti che, avendo presentato ricorso (od anche effettuato la costituzione in giudizio entro la fine del 2022) hanno come obiettivo quello di definizione della lite ovvero, in alternativa, l’obiettivo di definire attraverso la conciliazione agevolata, istituto pure introdotto con la legge 197 del 2022, la controversia.

Liti fiscali pendenti: definizione, conciliazione e rinuncia slittano al 30 settembre

Più tempo per definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti: i termini per presentare la domanda e pagare gli importi dovuti scadono non più al 30 giugno 2023, ma al 30 settembre 2023. Stessa scadenza anche per la conciliazione agevolata delle liti fiscali pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Con riguardo, infine, alla rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio non più entro il 30 giugno 2023, ma entro il 30 settembre 2023. Sono i nuovi termini previsti dal decreto Bollette.

Niente esenzione Imu per gli immobili non destinati direttamente a compiti istituzionali

Gli alloggi del ministero della Difesa destinati ad attività ricettiva non rientrano nell’esenzione Imu/Ici prevista dall’articolo 7 del Dlgs 504/1992. La Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 4572 del 14/02/2023, ha ribadito un principio ormai consolidato in materia di esenzione Imu. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha da tempo affermato che tale disposizione richiede un presupposto soggettivo, ossia che il possessore dell’immobile (vale a dire per quanto riguarda il tributo il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento) sia anche il diretto utilizzatore dello stesso ed un presupposto oggettivo, vale a dire la destinazione dell’immobile esclusivamente a compiti istituzionali. Quest’ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell’immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all’oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell’ente possessore, bensì la sua utilizzazione «diretta» ed «immediata» per l’assolvimento della finalità d’istituto, tale non potendosi considerare l’affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone (Cassazione. nn. 15025/2015; 30731/2011; 20850/2010, 14094/2010, 20577/2005 ed altre).

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