tributi news del 03 aprile 2023
Per i consulenti tributari la nuova chance della certificazione. Impugnabilità dei ruoli, costituzionalità in forse. Tregua fiscale, omessi versamenti non punibili anche dopo il primo grado. Punibilità esclusa in caso di oggettiva impossibilità di pagare il tributo. Notifica Pec valida se il diritto di difesa è salvo. Il ritiro dell’atto ha un effetto sanante. Prescrizione verificata ex post, cade la pretesa. Pignoramento motivato anche per relationem. L’iscrizione al catasto batte l’abuso ai fini Imu. Tariffa del servizio idrico, possibile il conguaglio per il recupero dei soli costi imprevedibili.
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Per i consulenti tributari la nuova chance della certificazione
di Dario Deotto e Luigi Lovecchio
La certificazione fiscale come nuova opportunità professionale: il disegno di legge delega, appena trasmesso alle Camere, prevede in diversi punti il coinvolgimento di professionisti qualificati per l’adempimento collaborativo, anche nell’ipotesi di adesione delle imprese su base volontaria. In primo luogo il Ddl rilancia, appunto, l’adempimento collaborativo (Dlgs 128/2015) per potenziare la compliance come strumento ottimale di gestione del rapporto tributario. In questo senso, si prevede la progressiva riduzione della soglia di ricavi al di sopra della quale è consentito l’accesso alla speciale disciplina di amministrazione del rischio fiscale con l’agenzia delle Entrate.
Impugnabilità dei ruoli, costituzionalità in forse
La norma che non consente al contribuente di impugnare direttamente l’estratto di ruolo che non sia preceduto dalla notifica della cartella di pagamento presenta profili di incostituzionalità. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli che ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale con ordinanza n. 515/37/23 del 23 gennaio scorso.
Tregua fiscale, omessi versamenti non punibili anche dopo il primo grado
di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
Per chi si avvale della tregua fiscale, la causa di non punibilità penale, in caso di omessi versamenti, si applica anche a processo di primo grado concluso, a condizione che la definizione avvenga prima della sentenza di appello. È questa la principale novità, rispetto alle bozze circolate in precedenza, della versione definitiva del decreto Bollette (articolo 23 del Dl 34/2023) pubblicato giovedì in tarda serata sulla Gazzetta Ufficiale.
Punibilità esclusa in caso di oggettiva impossibilità di pagare il tributo
Revisione del sistema sanzionatorio penale-tributario, con esclusione della punibilità dal punto di vista dell’elemento soggettivo in caso di sopraggiunta impossibilità a far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al contribuente. E ancora: maggiore integrazione tra sanzioni tributarie e penali, tenendo conto anche delle sanzioni improprie e accessorie, evitando forme di duplicazione incompatibili con il divieto di bis in idem; adeguamento della tempistica della non punibilità e delle attenuanti all’effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, prevedendo la possibilità di non disporre il sequestro; esclusione o riduzione delle sanzioni in caso di volontaria adozione di un efficace sistema di prevenzione del rischio fiscale. È così che la legge delega fiscale interviene sul sistema sanzionatorio penale-tributario. Peraltro, il decreto Bollette ha previsto cause speciali di non punibilità per i reati di omesso versamento, nell’ottica di anticipare quelle che saranno le previsioni dei decreti delegati.
Notifica Pec valida se il diritto di difesa è salvo
Non è colpito da nullità l’atto impositivo che sia trasmesso da un indirizzo Pec che sia riferibile all’amministrazione finanziaria, pur se non iscritto nei pubblici elenchi, laddove non vi sia stato, a fronte del pieno esercizio del diritto di difesa con la presentazione del ricorso contro di esso, alcun pregiudizio per il ricorrente. È il principio che si legge nella sentenza n. 53/3/2023 della Cgt di Frosinone (presidente Costantino Ferrara, relatore Raffaele Montaldi), depositata in segreteria lo scorso 23 febbraio.
Il ritiro dell’atto ha un effetto sanante
Il ritiro dell’atto impositivo tributario depositato presso la casa comunale a seguito dell’iter di notifica di cui all’art. 140 c.p.c., a cui segua la sua tempestiva impugnazione, testimonia la piena conoscenza di esso da parte del ricorrente con effetto sanante, ex art. 156 c.p.c., di ogni invocata ipotesi di nullità della notifica. Lo ha evidenziato la Corte di cassazione nella sentenza n. 5066/2023, depositata lo scorso 17 febbraio.
Prescrizione verificata ex post, cade la pretesa
La prescrizione del debito tributario verificata successivamente alla legittima notifica della cartella di cui si impugna la conseguente intimazione di pagamento, la cui rilevazione resta di competenza del giudice tributario, abbatte la pretesa anche a seguito di regolare notifica dell’atto presupposto. Lo ha ribadito la Ctr del Lazio nella sentenza n. 4491/5/2022 dello scorso 14 ottobre.
Pignoramento motivato anche per relationem
Risulta correttamente motivato “per relationem” l’atto di pignoramento presso terzi che si limiti a richiamare gli atti impositivi precedentemente emessi e già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente. È ciò che ha ricordato, in richiamo alla posizione dei giudici di legittimità, la Ctr del Lazio con la sentenza n. 4602/5/2022 depositata lo scorso 21 ottobre.
L’iscrizione al catasto batte l’abuso ai fini Imu
Ai fini dell’assoggettamento a Imu di un fabbricato sarà data per sufficiente la sua avvenuta iscrizione al catasto, a nulla rilevando che lo stesso costituisca una costruzione abusiva. È ciò che ha precisato la Ctr del Lazio nelle motivazioni della sentenza n. 3787/3/2022, depositata lo scorso 13 settembre.
Tariffa del servizio idrico, possibile il conguaglio per il recupero dei soli costi imprevedibili
di Michele Nico
In materia di tariffa per forniture idriche, è possibile il recupero dei costi «ora per allora» solo con riferimento ai costi imprevisti e imprevedibili al momento dell’erogazione e fatturazione del servizio, mentre è illegittima la pretesa di recuperare retroattivamente costi non pertinenti, né correlati a una gestione corretta ed efficiente del servizio offerto nell’anno di riferimento. Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione civile, Sezione III, con l’ordinanza n. 5492/2023.
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