tributi news del 30 marzo 2023

Ripescati gli atti di accertamento diventati definitivi. Tregua fiscale: ravvedimento speciale al 30 settembre e sanatoria irregolarità formali al 31 ottobre. L’inaffidabilità del legittimo affidamento.

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Ripescati gli atti di accertamento diventati definitivi

Ripescati ai fini della definizione agevolata gli atti di accertamento e gli avvisi di recupero divenuti definitivi nel periodo tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023. Possibilità di rimodulare il piano di rateazione delle acquiescenze «ordinarie» perfezionate tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, con applicazione delle sanzioni ridotte a un diciottesimo a partire dalla prima scadenza successiva, su istanza del contribuente. Ammissione alla conciliazione agevolata anche delle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, aventi ad oggetto gli atti impositivi dell’agenzia delle Entrate. E infine esclusione dalla definizione delle rate omesse di precedenti istituti deflattivi solo dei soggetti che, al 1° gennaio 2023 (e non alla data di pagamento della prima rata), hanno ricevuto una cartella o una intimazione di pagamento con cui l’omissione è stata contestata.

Tregua fiscale: ravvedimento speciale al 30 settembre e sanatoria irregolarità formali al 31 ottobre

Il decreto Bollette rivede molte delle sanatorie contenute nella legge di Bilancio 2023, facendo slittare in avanti i versamenti di alcune di esse, e prevedendone di nuove. In particolare, le scadenze fissate al 31 marzo 2023 slittano al 30 settembre 2023 per il ravvedimento speciale e al 31 ottobre 2023 per le irregolarità formali. Il 30 settembre è anche il nuovo termine per aderire alla sanatoria delle liti tributarie pendenti. Inoltre, è possibile definire anche gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati al 1° gennaio 2023 divenuti definitivi tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023. La tregua fiscale contenuta nella legge di Bilancio 2023 affronta il suo primo restyling.

L’inaffidabilità del legittimo affidamento

di Paolo Ludoviciù

Il dibattito intorno alla portata dello Statuto del contribuente si fa sempre più vivace, anche in concomitanza con il disegno di riforma del sistema tributario. Cambiare le norme è fondamentale ma non è sufficiente, se non è accompagnato da un comportamento coerente dell’Amministrazione Finanziaria. Il riferimento più evidente è al principio del legittimo affidamento sancito dall’art. 10 dello Statuto del Contribuente. La norma è chiara nello stabilire che il contribuente che ha errato nell’applicazione delle norme laddove si sia affidato a posizioni precise dell’Agenzia delle Entrate espresse in circolari o risoluzioni pubblicate, non è soggetto a sanzioni né sono dovuti interessi per l’insufficiente pagamento. Tuttavia, le imposte rimangono dovute.

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