tributi news del 29 marzo 2023

Accertamento e intelligenza artificiale: l’algoritmo deve essere conoscibile. La definizione liti pendenti prorogata al 30 settembre. La tregua fiscale prende tempo.

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Accertamento e intelligenza artificiale: l’algoritmo deve essere conoscibile

di Dario Deotto

Le questioni critiche sono diverse: un conto è l’uso delle intelligenze artificiali per l’attività istruttoria dell’Amministrazione, un altro è se quest’ultima volesse fondare l’accertamento su quanto indicato dal sistema di AI. La questione più rilevante sarebbe la motivazione dell’atto, perché una delle sue caratteristiche indefettibili è che il destinatario dell’atto debba comprendere sia il fondamento di ciò che gli viene contestato, sia il procedimento logico attraverso cui l’Ufficio è giunto a una certa conclusione. In questi casi, la ricostruzione del procedimento logico non può prescindere dall’accesso all’algoritmo, che è tuttavia inconoscibile per sua natura, essendo il contenuto coperto da rigorose privative. Non è detto che neppure l’Amministrazione vi abbia accesso e possa perciò adempiere all’onere motivazionale. Il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 881/2020, lo ha ricordato: la decisione amministrativa automatizzata è subordinata alla conoscibilità dell’algoritmo e dei criteri usati per il suo funzionamento.

La definizione liti pendenti prorogata al 30 settembre

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Più tempo per la definizione delle controversie tributarie. Il decreto legge bollette approvato il 28 marzo 2023 in Consiglio dei ministri ha, tra l’altro, posticipato i termini per la presentazione della domanda e del relativo pagamento. Inoltre, i giudizi rimarranno sospesi 11 mesi anziché i nove inizialmente previsti. Sono alcune delle novità nel nuovo decreto che consentiranno una più attenta valutazione della convenienza ad aderire. La domanda per la definizione delle liti si potrà presentare entro il 30 settembre 2023. Analogo termine per il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute. Tuttavia, a differenza dalla norma in vigore che prevede il pagamento in 20 rate trimestrali, sarà possibile versare sempre 20 rate di pari importo con le prime tre (non più trimestrali) entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023. Le successive scadranno entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Per effetto dello slittamento delle scadenze, la definizione si perfeziona entro il 30 settembre 2023 con la prima o unica rate delle somme dovute.

La tregua fiscale prende tempo

di Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi

Il pacchetto di interventi è particolarmente nutrito e, in prima battuta, il dato immediatamente «spendibile» appare quello delle nuove scadenze per il ravvedimento speciale (30 settembre 2023) e sanatoria delle violazioni formali (31 ottobre 2023) con conseguente slittamento e rimodulazione dei pagamenti dovuti. Da un punto di vista sostanziale, la modifica di maggiore rilievo è, in realtà, un chiarimento esplicito di un dato che emergeva dal tenore letterale della norma sul ravvedimento speciale. E cioè la possibilità di abbinare il ravvedimento ordinario per le violazioni legate al quadro RW e quello speciale in relazione ai redditi prodotti all’estero, comprese Ivie e Ivafe laddove dette imposte non emergano dalla liquidazione della dichiarazione.

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