Tributi News del 23 marzo 2023

Delega fiscale: verso il riordino complessivo del sistema, con l’obiettivo della semplificazione. Più peso ai precedenti per ridurre le pendenze fiscali. Il governo punta a riscrivere il calendario della tregua fiscale. Diniego di autotutela impugnabile dal giudice tributario.

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Delega fiscale: verso il riordino complessivo del sistema, con l’obiettivo della semplificazione.

Maurizio Leo

“Il disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri getta le basi per un riordino complessivo del sistema fiscale. Una riforma che interverrà su tutti gli ambiti del sistema e che si reggerà su quattro pilastri strettamente collegati tra loro. Quello della semplificazione – insieme all’alleggerimento del prelievo, come traguardo di prospettiva – è l’obiettivo di fondo dell’intero progetto. Ogni aspetto, ogni scelta della riforma ha come punto di approdo finale quello della semplificazione. Degli adempimenti, delle procedure, dei testi normativi. So bene che troppo spesso le promesse di semplificazione sono naufragate contro nuove complicazioni. Ma la nostra è una scommessa che dobbiamo vincere. Anche grazie a un nuovo approccio di ascolto e condivisione con le categorie professionali che sono in prima linea nella gestione della materia fiscale”. Il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo anticipa a IPSOA Quotidiano.

Più peso ai precedenti per ridurre le pendenze fiscali.

Giancarlo Zoppini

La punta dell’iceberg sta nel numero delle pronunce rese annualmente dalla Cassazione: tra civili e penali sono più di 80mila all’anno. Prevalgono, non di molto, quelle penali. Una produzione enorme, senza paragoni con quelle dei giudici di ultima istanza degli altri Paesi che ospitano uno Stato di diritto. Circa la metà delle pendenze civili hanno natura fiscale. Di queste si occupa una sola sezione, la quinta civile. Si sa che le sentenze talvolta decidono diversamente la stessa questione, volendoci del tempo prima che un orientamento prevalga, ferma, per principio, la possibilità di successive oscillazioni.

Sarebbe quindi interessante osservare gli effetti di una minuscola riforma: le nuove questioni interpretative verrebbero assegnate (anche e soprattutto attraverso il rinvio preventivo) alle Sezioni unite (o ad un collegio di nove giudici della Sezione tributaria). Una volta stabilito che un certo fatto debba, o meno, scontare una determinata imposizione, dovrebbe essere così per tutti.

Il governo punta a riscrivere il calendario della tregua fiscale.

Marco Mobili Giovanni Parente

Cambia il calendario della tregua fiscale con uno spostamento dei termini che non riguarda solo le scadenze del 31 marzo per gli errori formali e il ravvedimento speciale ma punta a dare più tempo anche alle tre sanatorie sulle liti. Le scadenze per le definizioni delle controversie tributarie, della conciliazione agevolata e della rinuncia alle liti in Cassazione vanno verso uno slittamento dall’attuale scadenza per richiesta e (primo) versamento dal 30 giugno al 30 settembre, con una ridefinizione anche dei termini per le scadenze successive per chi sceglie la soluzione a rate. Ma non è tutto, si profila anche l’introduzione di una nuova sanatoria (che si aggiunge alle 12 già presenti in manovra) e che estende la possibilità di chiudere i conti con il Fisco anche per gli atti di sole sanzioni.

Diniego di autotutela impugnabile dal giudice tributario.

Il diniego opposto all’istanza di annullamento in autotutela dell’atto impositivo sarà impugnabile dinanzi al giudice tributario. È questo ciò che emerge dall’art. 4 della delega al Governo per procedere, in riforma del sistema fiscale, al potenziamento del potere di autotutela dell’Amministrazione finanziaria estendendone le ipotesi agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto e all’introduzione della possibilità di impugnare il diniego, sia esso reso nella forma espressa ovvero tacita, opposto nei medesimi casi. L’autotutela, in via del tutto generale, costituisce un potere esercitabile d’ufficio da parte della Pubblica Amministrazione, sulla base di valutazioni largamente discrezionali, e non uno strumento di protezione del cittadino, il quale può unicamente sollecitarne l’esercizio segnalando la sussistenza di profili d’illegittimità nel provvedimento amministrativo assunto. Così pacificamente qualificata, detto istituto ha da sempre creato, specialmente per ciò che attiene allo specifico campo tributario, contrasti di vedute tra la dottrina e la giurisprudenza.

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