tributi news del 23 febbraio 2023

Dal contribuente la prova del mancato servizio per lo sconto sulla Tari. Tari anche sull’immobile comunale se affidato in convenzione a terzi. I dehors non si possono stabilizzare «per anzianità». Autodichiarazione credito d’imposta IMU comparto turistico: invio in modalità telematica entro il 28 febbraio.

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Dal contribuente la prova del mancato servizio per lo sconto sulla Tari

di Luigi Lovecchio

La riduzione della Tari per mancato svolgimento del servizio presuppone che la prova di tale presupposto sia data dal contribuente e non dal Comune. L’affermazione è contenuta nella sentenza 5433/2023 depositata ieri dalla Corte di Cassazione. La pronuncia ha ad oggetto le disposizioni della tassa rifiuti che prevedono delle riduzioni tariffarie in presenza di disservizi nella gestione dei rifiuti urbani. In particolare, in base all’articolo 1, comma 656, della legge 147/2013, la tassa è dovuta nella misura massima del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento. Il comma 657, inoltre, stabilisce che la tariffa non può essere superiore al 40% nelle zone non raggiunte dal servizio di raccolta. Tale ultima misura è peraltro graduabile, in funzione della distanza dal punto di raccolta più vicino. Al riguardo, la Corte ha rilevato che, in entrambe le ipotesi, si è in presenza di un servizio pubblico regolarmente attivato a livello comunale, poiché questo costituisce il presupposto stesso di istituzione del tributo. Entrambe le riduzioni, inoltre, sono obbligatorie per legge e dunque trovano applicazione anche in difetto di una previsione del regolamento comunale.

Tari anche sull’immobile comunale se affidato in convenzione a terzi

di Valeria Uva

Anche l’immobile di proprietà comunale utilizzato grazie a una convenzione da un privato paga la Tari. Per ottenere l’esonero dalla tassa sui rifiuti non basta, infatti, che il bene sia di proprietà dell’ente locale, che è esonerato dal versare (a sé stesso) la Tari. Quel che conta ai fini impositivi è l’uilizzo reale e l’effettiva produzione di rifiuti, in base al principio europeo del «chi inquina paga». Arriva a queste conclusioni la sentenza 959/2022 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria.

I dehors non si possono stabilizzare «per anzianità»

Più vincoli per i dehors, in particolare nei centri storici e in zone vincolate. Lo precisa il Consiglio di Stato con la pronuncia 13 febbraio 2023, n. 1489 su una gelateria sita su un lungomare della provincia di Taranto: la struttura era inizialmente prevista come temporanea, circa 50 metri quadrati e 3 metri di altezza, addossata alla facciata di un locale sul suolo pubblico, inglobando parte del marciapiede. Alla scadenza dei sei mesi consentiti, è iniziata una battaglia legale per mantenere il manufatto: l’ostilità proveniva dalla Soprintendenza, che richiamava il testo unico dei Beni culturali (Dlgs 42/2004) in quanto l’intervento ricadeva in zona vincolata.

Autodichiarazione credito d’imposta IMU comparto turistico: invio in modalità telematica entro il 28 febbraio

Scade il 28 febbraio il termine ultimo per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica, dell’autodichiarazione per la fruizione del credito d’imposta IMU per il comparto turistico. Il bonus spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. Il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta sull’esito credito, esclusivamente in compensazione. Ancora pochi giorni per trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti ai fini del credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo di cui all’art. 22 del D.L. n. 21 del 2022. l termine ultimo è il 28 febbraio 2023.

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