Tributi news del 15 febbraio 2023

L’algoritmo non può sostituire integralmente l’uomo nel procedimento amministrativo. Liti in Cassazione, attestazioni dell’Agenzia sulle chiusure agevolate. Notifiche: in assenza del destinatario il messo deve rilasciare avviso di deposito presso l’ufficio postale. Scuole paritarie, per l’esenzione Imu test sulla retta. Mancato riversamento dell’imposta di soggiorno: ancora incertezze sul giudice competente.

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L’algoritmo non può sostituire integralmente l’uomo nel procedimento amministrativo

Il TAR della Campania, Napoli, Sez. III, con la sentenza n. 7003/2022 del 14 novembre 2022, ha accolto il ricorso di un imprenditore agricolo che lamentava di aver subito la decurtazione dell’importo già versatogli, a titolo di indennità compensativa per terreni localizzati in territori montani per gli anni 2018-2019, con provvedimenti amministrativi di annullamento in autotutela, in applicazione di un nuovo algoritmo di calcolo, in base al quale risultava che era stata pagata una maggiore somma in danaro.

Liti in Cassazione, attestazioni dell’Agenzia sulle chiusure agevolate

L’agenzia delle Entrate invierà alla cancelleria della Cassazione attestazione informatica della presentazione della domanda di definizione e del relativo versamento dei contribuenti che si sono avvalsi della definizione della lite pendente presso la Suprema corte. Le attestazioni relative alla definizione scaduta lo scorso 16 gennaio (legge 130/2022) saranno trasmesse entro il 31 marzo mentre per quelle relative alla definizione in corso (legge finanziaria 2023) e in scadenza il prossimo 30 giugno, l’invio avverrà entro il 10 luglio. A prevedere queste comunicazioni è il nuovo Dl in arrivo per il Pnrr. Secondo la relazione illustrativa i conti sullo stralcio dei mini ruoli si faranno a fine aprile. Il testo definitivo dell’emendamento apportato in commissione al Senato alla legge di conversione del Milleproroghe stabilisce con chiarezza che la data convenzionale di riferimento alla quale avverrà la formale cancellazione delle partite è il prossimo 30 aprile. Si spiega così la previsione secondo cui fino alla medesima data sono sospese tutte le operazioni di riscossione relative ai carichi interessati.

Notifiche: in assenza del destinatario il messo deve rilasciare avviso di deposito presso l’ufficio postale

In caso di notifica a mezzo posta, l’ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge n. 890/1982, ha l’obbligo – dopo avere accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che mancano persone abilitate a ricevere il piego – di rilasciare al notificando l’avviso del deposito del piego nell’ufficio postale. E ancora. L’impiegato postale deve provvedere – eseguito il deposito – alla compilazione dell’avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito con il piego al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza di dieci giorni dal deposito. Lo precisa la Cassazione con ordinanza n. 4580/23.

Scuole paritarie, per l’esenzione Imu test sulla retta

Niente esenzione Imu se la retta scolastica per l’attività supera il 50% del costo del servizio. È quanto statuito nell’ordinanza 35123/2022, con cui la Cassazione torna a fare il punto sui termini di applicazione del regime di esenzione sugli immobili (si veda il precedente articolo «Scuole, la Cassazione contro il Mef: stop alle esenzioni Imu automatiche»).

Mancato riversamento dell’imposta di soggiorno: ancora incertezze sul giudice competente

Le recenti pronunce dei giudici contabili regionali non propongono un orientamento unitario sulla competenza della Corte dei conti piuttosto che delle Corte di giustizia Tributaria a giudicare nei casi di mancato riversamento dell’imposta di soggiorno ai Comuni. A fare il punto in modo meticoloso sulla questione è la Sezione giurisdizionale per il Lazio con la sentenza n. 31/2023. i giudici contabili laziali hanno preso in rassegna i due distinti orientamenti determinatisi. Secondo una prima tendenza, sostenuta in particolare dalle sezioni della Toscana e della Emilia-Romagna, la qualificazione dell’albergatore come responsabile di imposta non determinerebbe, di per sé, il venir meno della giurisdizione contabile. Di diverso avviso sono invece le sezioni del Lazio e della Lombardia secondo le quali «il gestore della struttura ricettiva si spoglia della vecchia qualifica di intermediario […] per conto del Comune con riferimento alle somme incassate a titolo di imposta e sebbene sostanzialmente estraneo rispetto all’evento da cui scaturisce il tributo, assume per espressa previsione normativa il ruolo di debitore in relazione alle somme dovute dagli ospiti in favore dell’ente, mantenendo il diritto di rivalsa su tali soggetti passivi». Conseguentemente, tenuto anche conto della natura retroattiva del rapporto Comune – albergatore, non sussisterebbe più alcuna competenza della Corte dei conti a giudicare i casi di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno in anni pregressi. A sostegno della propria tesi, il collegio giudicante laziale richiama l’orientamento assunto in sede penale dalla Cassazione.

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