Tributi News del 09 febbraio 2023

L’estratto ruolo alla Consulta. Più tempo per decidere sui mini-ruoli. Sanatorie, delibere comunali da approvare entro fine marzo.

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L’estratto ruolo alla Consulta.

di Ivano Tarquini

Rinviata all’esame della Consulta la norma sul divieto di impugnabilità dell’estratto di ruolo e dei ruoli e cartelle invalidamente notificati, prevista dal decreto legge del 21/10/2021 n. 146, articolo 3-bis che ha introdotto l’art. 4-bis dell’art.12 del Dpr 602/1973. È il giudice di pace di Napoli, sez VII, che a seguito di opposizione proposta da un contribuente contro l’estratto di ruolo, ex art.615 del c.p.c., ha inteso con sua ordinanza (492/23) di rimettere la questione alla Corte costituzionale. Già la dottrina si era interrogata sulla tenuta costituzionale della norma, per altro messa in dubbio dalla recente ordinanza della Cassazione n. 3410 del 03/02/2023 secondo cui molti profili sfuggiti all’esame dalla cass. sez. un. 26283/2022 avrebbero dovuto essere meglio approfonditi. Ma con tale rinvio il giudice di pace ha riaperto la discussione sulla tutela anticipatoria che era stata defenestrata dalle SSUU della suprema corte che con la sentenza n.26283/2022, riteneva superata la possibilità per il contribuente di colpire con ricorso le varie cartelle mai notificate e rintracciate nell’estratto di ruolo.

Più tempo per decidere sui mini-ruoli.

di Luigi Lovecchio

C’è tempo fino al 31 marzo per le decisioni degli enti non statali (enti territoriali e casse di previdenza private) in materia di stralcio dei mini ruoli. Tra le soluzioni a disposizione, si è aggiunta quella della adesione all’azzeramento totale dei suddetti affidamenti. Conseguentemente, gli atti di recupero di agenzia delle Entrate – Riscossione relativi ai ruoli in questione sono sospesi fino al 30 aprile 2023. L’emendamento apportato al “Milleproroghe” interviene anche in tale ambito, riaprendo i termini per i ritardatari. Lo stralcio previsto dalla legge di Bilancio 2023 riguarda gli affidamenti di importo residuo non superiore a mille euro, effettuati fino al 31 dicembre 2015. Al fine di verificare il rispetto di tale soglia, bisogna guardare la sorte capitale, le sanzioni e gli interessi affidati all’agente della riscossione, senza che rilevino aggio e interessi di mora. Il riferimento inoltre è al debito esistente al 1° gennaio scorso. L’annullamento completo, tuttavia, riguarda in automatico solo le entrate delle Agenzie fiscali, delle amministrazioni statali e degli enti previdenziali pubblici. Per le entrate degli altri enti creditori, invece, l’annullamento riguarda in default solo sanzioni e interessi, mentre resta dovuta la sorte capitale.

Sanatorie, delibere comunali da approvare entro fine marzo.

di Luigi Lovecchio

La legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022, articolo 1, commi 186 e seguenti) già nel testo attuale prevede che i comuni possano deliberare di applicare la definizione delle liti pendenti alle controversie avverso i propri atti, secondo le regole stabilite nella disciplina statale di riferimento. Allo scopo, occorre una delibera regolamentare entro il 31 marzo 2023. In linea di principio, trattandosi di sanatorie, gli enti locali dovrebbero attenersi scrupolosamente alle clausole dettate nella normativa di riferimento, anche se, negli aspetti strettamente procedurali, dovrebbero essere ammessi limitati margini di manovra. Possono essere incluse nella sanatoria solo le controversie per le quali, al 1° gennaio scorso, fosse parte del giudizio il comune o un ente strumentale dello stesso, e cioè una società abilitata alla gestione delle entrate locali. Non possono, al contrario, essere definite le liti instaurate solo contro l’agente della riscossione. All’adozione della delibera locale è collegata, tra l’altro, la sospensione di nove mesi per l’impugnazione delle sentenze, i cui termini scadono tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023. Per dare certezza ai contribuenti, dunque, è più che opportuno che le amministrazioni locali accelerino l’iter deliberativo.

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