Tributi news del 07 febbraio 2023

Rottamazione meglio frazionata. Nessun magistrato vuol fare il tributario. Consulta, anche per i fabbricati soppressi è possibile l’annotazione di ruralità. L’obbligo di adeguamento dei regolamenti Tari alle regole della qualità dettate dall’Arera. Napoli, pronta a ritoccare la tassa di soggiorno per far quadrare i conti. Prescrizione breve nel servizio idrico, le fatture per i consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni.

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Rottamazione meglio frazionata

La rottamazione in forma frazionata dei carichi limita i rischi di decadenza dai piani per possibili carenze di liquidità. L’adesione alla definizione agevolata delle cartelle attraverso la presentazione di pluri-istanze invece di un solo domanda “massiva” dei debiti infatti permette ai contribuenti, in caso di mancanza di fondi per corrispondere le rate del piano, di scegliere quale dilazione portare a compimento abbandonando le altre in modo da non avere una decadenza generalizzata dalla sanatoria. Tramite questa scelta, che si traduce di fatto in una decadenza “indotta”, si salvaguardano i benefici della rottamazione ovvero la cancellazione delle somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio, per i carichi prescelti (privilegiando quelli in cui si è maggiormente concentrato l’effetto degli sconti).

Nessun magistrato vuol fare il tributario

Nessun giudice togato vuol fare il giudice tributario. Il bando sul passaggio tra magistrature che ha messo a disposizione 100 posti è un flop. Se ci saranno, saranno pochi soggetti interessati al passaggio e ci sarà un delta da coprire già nel 2023. Le procedure, le selezioni tradizionali classiche verranno cadenzate dal 2024, quindi bisognerà fare i concorsi.

Consulta, anche per i fabbricati soppressi è possibile l’annotazione di ruralità

La Corte costituzionale, con la sentenza 2 febbraio 2023 n. 12, conferma la legittimità costituzionale delle norme relative all’inserimento dell’annotazione di ruralità, con effetto retroattivo quinquennale. La questione nasce da una sentenza di Corte di cassazione con la quale si è rinviata la causa alla ex Ctr dell’Emilia Romagna, al fine di verificare la sussistenza dell’annotazione catastale attestante i requisiti di ruralità. Nel caso specifico, l’annotazione non era presente, perché i fabbricati in questione, per l’anno oggetto di accertamento, non risultavano accatastati in categoria rurale (D/10), e successivamente erano stati oggetto di frazionamento e soppressione, con contestuale costituzione di un nuovo fabbricato di categoria rurale.

L’obbligo di adeguamento dei regolamenti Tari alle regole della qualità dettate dall’Arera

Le prescrizioni della delibera Arera n. 15/2022, che introducono la disciplina degli obblighi di servizio e degli standard di qualità del servizio rifiuti, obbligano all’adeguamento dei regolamenti comunali?Tali obblighi incidono in buona parte anche sulla disciplina della tassa sui rifiuti, particolarmente laddove intervengono nel regolare la richiesta di attivazione del servizio (ossia la dichiarazione tari), la trattazione dei reclami, delle richieste di riesame o di ricalcolo, l’invio degli avvisi di pagamento e la fissazione delle scadenze del tributo, tanto per citarne alcuni. A ben vedere si tratta comunque di due profili differenti. Mentre la disciplina del tributo, in base al sopra citato principio della riserva di legge in materia, continua ad essere riservata alle fonti normative primarie, l’attuazione degli obblighi di servizio è legata al raggiungimento degli standard qualitativi del servizio che l’Arera vuole garantire. Il Ministero, nella recente risposta al seminario Telefisco 2023, evidenzia, da un lato, che le disposizioni sulle quali è intervenuta la delibera Arera non sono coperte dalla riserva di legge e, quindi, riguardano materie sulle quali i comuni possono intervenire con la disciplina regolamentare. Tuttavia, pur non entrando nel merito delle problematiche connesse ai rapporti tra i comuni e l’Arera, il Mef evidenzia che l’Arera ha poteri sanzionatori specifici nel caso di inosservanza dei suoi provvedimenti, potenzialmente applicabili agli enti inadempienti (articolo 2, comma 20, della legge 481/1995). Affermazione che spinge gli enti a valutare con attenzione l’adeguamento dei propri regolamenti del tributo.

Napoli, pronta a ritoccare la tassa di soggiorno per far quadrare i conti

Il Comune di Napoli studia di aumentare la tassa di soggiorno dello 0,50%. Baretta precisa: «Priorità per noi è recuperare l’evasione. Ma per farlo dovremo offrire servizi migliori. Insomma, chiedere fedeltà fiscale offrendo il miglioramento dei servizi». Napoli fa i conti con un tasso di evasione molto alto, non solo nelle aree in cui si concentra la popolazione a basso reddito. Un vero nervo scoperto se si pensa che dei suoi 5,5 miliardi di esposizione del Comune.

Prescrizione breve nel servizio idrico, le fatture per i consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni

Con la sentenza del giudice di pace del tribunale di Santa Maria C.V. n. 756/23 si chiarisce che “le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni; invece le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in due anni.”.La questione di fondo oggetto del contendere tra utenti e gestori attiene alla connessione tra la data di emissione della fattura ed il periodo di consumo nella stessa indicato. La norma richiamata prevede che “(…) il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni” e che “(…) Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”. Come evidente nella legge è previsto solo il termine della data della fatturazione ma non anche il periodo oggetto di fatturazione che può esservi ricompreso. Prescrizione breve nel servizio idrico, le fatture per i consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni di Tommaso Ventre* Amministrativo 06 Febbraio 2023 Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Stampa Molti enti gestori hanno così ritenuto la prescrizione breve biennale applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1 gennaio 2020 considerando fatturabili dopo tale data anche consumi relativi ai cinque anni precedenti. Arera invece impone al gestore di informare l’utente finale che per le fatture emesse dopo tale data in relazione ad importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, è possibile eccepire la prescrizione. I comuni inadempienti pongono in essere pratiche commerciali scorrette ( la cui contestazione è di pertinenza AGCOM) e sono considerati sanzionabili da Arera per il mancato adeguamento alla regolazione dalla stessa emanata. A fronte di primi orientamenti dei giudici di pace che accoglievano le tesi degli utenti che eccepivano la prescrizione biennale dei consumi risalenti a più di due anni una prima pronuncia di appello, quella del Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 818/2022 , pubblicata il 04/07/2022 RG n. 2648/2021, ha chiarito che il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili ( Cass. n. 23789/2008 ).

L’interessante pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria, sposta, correttamente, il problema sulla genesi del rapporto credito debito e sul contenuto della pretesa al di là dei consumi per i quali si procede all’addebito. Ed infatti la questione della commistione nell’unico atto (la fattura) dell’aspetto regolatorio (governato da Arera) e di quello civilistico (il rapporto di credito/debito oggetto di possibile prescrizione) può ingenerare confusione e commistione di questioni.Sul primo piano Arera detta regole ( anche se a volte al di là delle previsioni normative che a tanto la delega come conclamato ad es. da TAR Lombardia n 1442 del 14.06.2021) sul secondo piano il rapporto di somministrazione anche se disciplinato dal gestore in maniera non conforme alla regolazione di Arera non viene scalfito nella sua efficacia ( Cassazione, Ord. Sez. 3 Num. 17959 Anno 2021 e Tribunale Napoli sez. XI, 30/08/2022, n. 7739 secondo cui poi la regolamentazione di Arera non può derogare alla portata di una norma di legge). Sentenza del giudice di pace del tribunale di Santa Maria C.V. n. 756/23 depositata in cancelleria il 1 febbraio 2023. La sentenza statuisce chiaramente come “le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni; invece le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in due anni. Pertanto, poiché la bolletta in contestazione è riferita a <> antecedenti all’entrata in vigore delle norme che stabiliscono la prescrizione biennale, è da ritenersi che nel caso che occupa trovi applicazione la norma di cui all’art. 2948 cc, cioè il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dal gestore”.

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