tributi news del 03 febbraio 2023

Scadenze fiscali, per Leo una giungla da sfrondare. Autonomia differenziata al via. Primo via libera all’autonomia, blindati gli standard dei servizi. Chiusura liti senza lo sconto. Liti pendenti, istanza via pec. La mole di lavoro dell’agenzia delle Entrate non basta per compensare le spese. Imu, edificabilità ampia durante i lavori. Dichiarazione Imu, 7 anni prima della decadenza. Le aree portuali pagano la Tari. Tari magazzini, enti frenati. Tari, la bolletta può essere impugnata dal contribuente senza attendere l’atto di notifica del Comune. Tari, più elementi di prova a confutare accertamenti.

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Scadenze fiscali, per Leo una giungla da sfrondare

Simona D’Alessio

«Giungla» delle scadenze (molte delle quali, oramai, «ridondanti») da «sfrondare», in parallelo con la razionalizzazione del calendario tributario, grazie alla «volontà concreta» manifestata dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo. E ciò appare, oramai, necessario, giacché, «nel periodo estivo, non si può pensare che un professionista fronteggi gli adempimenti fiscali periodici, i dichiarativi, i bilanci, per un ammontare di oltre 200 scadenze in un solo mese».

Autonomia differenziata al via

di Giovanni Galli

Autonomia differenziata al primo passo. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il disegno di legge Calderoli per l’attuazione. “L’autonomia differenziata può rappresentare una svolta rispetto ai vincoli che attualmente impediscono il pieno soddisfacimento dei diritti a livello territoriale e la valorizzazione delle potenzialità proprie delle autonomie territoriali”, si legge nella relazione illustrativa della bozza del ddl. Un’autonomia che dovrà essere a costo zero per il bilancio dello stato perché non dovranno derivarne “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Primo via libera all’autonomia, blindati gli standard dei servizi

di Gianni Trovati

Non costa nulla, come si premura di precisare l’articolo 8 secondo il quale «dall’applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»? Oppure può costare, come ipotizza l’articolo 4 rivisto nella versione di ieri quando evoca l’ipotesi in cui «dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»? Dipende.

Chiusura liti senza lo sconto

di Andrea Bongi

Chiusura delle liti con il fisco solo con il 100 per cento del valore. Sono due le situazioni nelle quali il contribuente, per poter beneficiare dei vantaggi concessi dalla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dalla legge di bilancio 2023, dovrà procedere al pagamento integrale del valore della causa tributaria. La prima è quella nella quale l’unica o ultima sentenza depositata al 1° gennaio 2023, sia risultata integralmente vincitrice l’Agenzia delle entrate. La seconda riguarda invece il caso del contribuente che, sempre alla data del 1° gennaio 2023, ha notificato il ricorso all’Agenzia delle entrate (o delle Dogane o dei Monopoli) ma non si è ancora costituito in giudizio con il deposito del ricorso presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria adita.

Liti pendenti, istanza via pec

di Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi

Al via la procedura per la chiusura delle liti pendenti : pronto il modello e le relative istruzioni che, in attesa della possibilità di invio in forma telematica, potrà essere inviato via PEC. Questo, comunque, in attesa della istituzione del codice tributo che dovrà essere utilizzato per l’effettuazione dei pagamenti dovuti. Tenendo conto dei due parametri previsti dalla legge e cioè della individuazione del valore della controversia nonché di quanto eventualmente medio tempore corrisposto. La scadenza “unitaria” per la presentazione della domanda e per l’effettuazione dei pagamenti è quella, va ricordato, del 30 giugno 2023. I versamenti possono essere suddivisi in un arco temporale di cinque anni tenendo conto però che sulle rate successive alla prima gli interessi dovuti sono da calcolarsi al saggio legale.

La mole di lavoro dell’agenzia delle Entrate non basta per compensare le spese

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

La mole di lavoro degli uffici dell’Agenzia delle Entrate che ha determinato ritardo nella esecuzione del rimborso non costituisce una valida ragione per disporre la compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza. L’affermazione perentoria è contenuta nell’ordinanza n. 3220, depositata il 2° febbraio dalla Corte di Cassazione.

Imu, edificabilità ampia durante i lavori

Più recentemente la Corte di cassazione (n. 35521/2022) ha ritenuto di confermare la natura edificatoria ai fini fiscali anche per quei terreni sui quali sono in corso opere abusive, ancorché l’amministrazione comunale abbia emesso i provvedimenti di revoca della licenza edilizia e di sospensione dei lavori causa la non edificabilità dell’area e contestazione di opere abusive. Gli Ermellini ritengono che sia del tutto evidente che la qualità edificatoria dell’area sia stata legittimamente desunta dalla stessa attività di costruzione posta in essere dal contribuente. La legittimità o meno dei lavori in corso non assume, quindi, rilevanza alcuna. In un Paese ove l’abusivismo edilizio continua a far danni, almeno esiste uno strumento fiscale per poter assoggettare a imposta i terreni sui quali tali opere prendono forma.

Dichiarazione Imu, 7 anni prima della decadenza

membro gruppo tecnico tributi; e docente Anutel

Passano le legislature, cambiano i colori dei governi, ma resta ferma la voglia in Italia di “prorogare” le scadenze legislative. Quest’anno è toccato alla dichiarazione Imu per ben due volte. Quest’ultimo spostamento, probabilmente non necessario, a differenza della prima proroga, produce però effetti anche sull’attività di accertamento dei comuni. Infatti, gli enti locali, in virtù di quanto previsto dal comma 161 della legge n. 296/2006, per accertare una omessa denuncia relativa all’anno 2021, avranno tempo fino al 31 dicembre 2028, e non più fino al 31 dicembre 2027. In altri termini, grazie alla proroga di sei mesi del termine ultimo per presentare la dichiarazione voluta dal legislatore con il Milleproroghe, il potere impositivo comunale decadrà dopo sette anni dal verificarsi dell’evento da dichiarare, e non più dopo sei. Pertanto, le dichiarazioni Imu relative all’anno 2021 e all’anno 2022 andranno presentate entro il 30 giugno 2023. Il termine ultimo per l’accertamento di errori o omissioni per entrambe le annualità, sarà il 31 dicembre 2028.

Le aree portuali pagano la Tari

di Sergio Trovato L e aree portuali e gli specchi acquei utilizzati per l’ormeggio delle imbarcazioni, l’imbarco e lo sbarco di persone e cose sono soggetti al pagamento della Tari. Sono esonerate dal pagamento solo le aree in cui è istituita l’autorità portuale. Nei porti in cui è presente l’autorità la tassa non è dovuta perché la legge esclude la privativa comunale. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sesta sezione, con la sentenza n. 31 del 19 gennaio 2023.

Tari magazzini, enti frenati

di Mario Daniele Rossi

Ad avviso del Tar Sicilia (sentenza n. 3176 pubblicata il 16/12/2022), i comuni non avrebbero più la potestà di individuare, con proprio regolamento della tassa sui rifiuti, i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio delle attività produttive. Ciò per effetto dell’abrogazione della categoria dei rifiuti assimilati agli urbani sancita dalle modifiche al testo unico ambientale. La questione degli effetti delle novità contenute nel dlgs 116/2020, con il quale il legislatore ha integrato in punti fondamentali la disciplina statale del ciclo dei rifiuti, è stata da subito oggetto di diverse impostazioni e letture. Il problema deriva infatti dal mancato coordinamento delle modifiche alla legislazione ambientale con il dettato normativo della Tari.

Tari, la bolletta può essere impugnata dal contribuente senza attendere l’atto di notifica del Comune

di Federico Gavioli

La bolletta Tari può essere immediatamente impugnata dinanzi al giudice tributario anche prima della sua scadenza. Lo ha affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 1797/2023. Per la Cassazione il ricorso è fondato; in tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili rientra nell’articolo 19 del Dlgs n. 546 del 1992 ma non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore, tanto che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa.

Tari, più elementi di prova a confutare accertamenti

La valenza delle prove determina la riduzione della Tari pretesa dall’ente comunale. Anche se la misura della superficie accertata tassabile deriva da sopralluoghi e rilievi effettuati dal comune, il contribuente con molteplici elementi probatori può confutare gli accertamenti e provare l’insussistenza del presupposto impositivo. È quanto ha stabilito la sentenza n.354/2023, depositata il 24/1/2023, della Cgt di I grado di Reggio Calabria, sez. 7.

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