tributi news dcel 30 gennaio 2023
Le risposte ufficiali del dipartimento delle Finanze a Telefisco. Definibili tutte le liti con le Entrate anche se l’atto è della riscossione. Liti fiscali, prova testimoniale con il modello del processo civile. Riscossione, obiettivo risparmio. Dichiarazione Imu per alloggi sociali, fabbricati «merce» e case dei militari. Immobili in comodato, così la riduzione dell’Imu. Denunce Tari: decide il Comune ma resta il nodo delle sanzioni. La cartella della Tari deve riportare l’anno di riferimento del tributo. Non si paga la Tari sull’immobile occupato. Sul Cup la parola all’ente proprietario della strada. Cabine per fototessere non esenti da imposta
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Le risposte ufficiali del dipartimento delle Finanze a Telefisco
«il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (si veda Cassazione n. 21465 del 2020; Cassazione n. 5190 del 2022), come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica», si deve ritenere che nel caso in esame relativo alla nuova Imu, per l’applicazione dell’esenzione prevista per i cosiddetti beni merce (articolo 1, comma 751, della legge 160/2019), nonché per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (articolo 1, comma 741, lettera c, n. 3, della legge 160/2019) e per gli immobili appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (articolo 1, comma 741, lettera c, n. 5, della legge 160/2019), l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale. È quindi in questa nuova ottica che deve essere letta la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 769, ultimo periodo, della legge 160/2019, secondo il quale in «ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme». Vale comunque la pena di precisare che a norma dell’articolo 52 del Dlgs 446/1997, gli enti locali possono esercitare la propria potestà regolamentare, purché non si incida sull’aliquota massima, sui soggetti passivi e sulle fattispecie imponibili. In particolare, le disposizioni sulle quali è intervenuta la delibera di Arera non risultano coperte dalla riserva di legge appena delineata; pertanto, anche sulla base di quanto affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (ordinanza 28 agosto 2001, n. 4989), gli enti locali possono disciplinare questi particolari aspetti diversamente da quanto previsto dalla legge. il Mef ha chiarito che il termine di presentazione della dichiarazione Tari rimane «fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal Comune nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare». In merito, si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione, come altresì evidenziato nel quesito, sulla circostanza che, a norma dell’articolo 2, comma 20, punto c) della legge 481/1995, nello svolgimento delle proprie funzioni, l’Autorità «irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie». Diverso, invece, è il caso in cui il regolamento comunale abbia o meno previsto il termine di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione Tari e il contribuente non abbia tempestivamente adempiuto all’obbligo. Ovviamente, in siffatta ipotesi, nei confronti del contribuente si applicano comunque le disposizioni ordinarie relative alle sanzioni irrogabili per omessa dichiarazione e ai termini di decadenza fissati per l’attività di accertamento. Il presupposto, ovviamente, necessita di una correlazione con la richiesta di autorizzazione o di concessione a carico del soggetto passivo, ai sensi del successivo comma 823, fermo restando che, in mancanza di tale richiesta, gli enti locali sono legittimati a colpire i responsabili dell’occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari effettuate abusivamente. Pertanto, occorre avere riguardo, per individuare il soggetto attivo del Cup, all’ente proprietario dell’area interessata dall’occupazione. La previsione del comma 818 dell’articolo 1 della legge 160/2019, dopo le modifiche introdotte dal comma 838 dell’articolo 1 della legge 197/2022, chiarisce definitivamente il dubbio interpretativo relativo al soggetto competente ad applicare il Cup per i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti che sono considerati comunali, anche nel caso in cui l’ente proprietario è la Provincia. La norma, in definitiva, costituisce un allineamento con quanto già previsto dal successivo comma 837, per il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. La lettura sistematica delle norme, quindi, comporta che il Cup è applicato dall’ente titolare dell’area pubblica, con la sola eccezione dei tratti di strada che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai 10mila abitanti. Del resto non è stata mai messa in discussione la competenza della Provincia, anche in vigenza del precedente canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), a percepire il gettito del canone sulle occupazioni realizzate su tratti di strade che attraversano centri abitati con popolazione inferiore a 10mila abitanti. Non avrebbe senso, pertanto, ricondurre la soggettività attiva alla mera competenza al rilascio dell’autorizzazione o della concessione che, sulla base dell’articolo 26, comma 3, del Codice della strada, è demandato al Comune.
Definibili tutte le liti con le Entrate anche se l’atto è della riscossione
di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
Nella definizione delle liti rientrano tutte le controversie in cui è parte l’Agenzia anche se riguarda un atto della riscossione. Non possono beneficiare invece delle sanzioni ridotte le adesioni perfezionate prima del 1° gennaio 2023. Sono alcuni dei dubbi risolti dall’agenzia delle Entrate con la circolare 2/E/2023 sulla «tregua fiscale», anche se restano ancora diverse questioni interpretative da risolvere sollevate anche a Telefisco 2023.
Liti fiscali, prova testimoniale con il modello del processo civile
di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
Per l’assunzione della prova testimoniale scritta nel processo tributario occorre utilizzare il modello previsto dal ministero della Giustizia nell’ambito del processo civile apportando i necessari adattamenti. All’interno di tale modello, la firma del testimone può essere autenticata dal segretario della Corte di giustizia tributaria. A fornire questi chiarimenti è dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia e finanze (Mef) in occasione di Telefisco 2023 (le risposte sono pubblicate per la prima volta nelle pagine seguenti).
Riscossione, obiettivo risparmio
di Matteo Rizzi
Riscossione delle cartelle, obiettivo risparmio. Per ogni 100 euro riscossi nel 2005 da Agenzia delle entrateriscossione si spendevano circa 32 euro, mentre nel 2021 si è arrivati 11,5 euro. Ma se il fattore trainante è la riforma del 2005, con il consolidamento delle 40 società concessionarie della riscossione in Equitalia Spa, poi abolita nel 2017, il ruolo della digitalizzazione e della conseguente razionalizzazione degli immobili utilizzati sono stati un fattore importante. Allo stesso tempo, tuttavia, aumentano i costi del personale e delle spese di difesa in giudizio. È quanto quanto ha indicato dalla Corte dei conti nella delibera 56/22 sulla riforma della riscossione introdotta dalla legge di bilancio 2022.
Dichiarazione Imu per alloggi sociali, fabbricati «merce» e case dei militari
di Giuseppe Debenedetto
Il beneficio dell’esenzione dall’Imu per i fabbricati “merce”, gli alloggi sociali e le case dei militari è subordinato alla presentazione della specifica dichiarazione, pur in assenza di un’espressa previsione «a pena di decadenza». Lo ha chiarito il dipartimento delle Finanze a Telefisco 2023, prendendo atto del recente orientamento giurisprudenziale della Cassazione.
Immobili in comodato, così la riduzione dell’Imu
di Pasquale Mirto
Con l’articolo 3-quater del Dl 34/2019 si è espressamente previsto che, ai fini dell’applicazione della riduzione del 25% dell’imposta, il soggetto passivo è esonerato dall’attestazione del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa mediante la dichiarazione Imu, «nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione». Tale disposizione si rende applicabile a decorrere dall’anno d’imposta 2019, non ravvisandosi in norma la possibilità di un’applicazione retroattiva. Peraltro, per il 2018 la dichiarazione Imu non era prevista a pena di decadenza, sicché si ritiene che in caso di omessa dichiarazione il Comune al più potrà applicare la sanzione di 50 euro per errore formale, ma non potrà negarsi il diritto alla riduzione del 25% dell’imposta.
Denunce Tari: decide il Comune ma resta il nodo delle sanzioni
di Luigi Lovecchio
I Comuni hanno potere regolamentare sull’individuazione dei termini di presentazione della dichiarazione Tari. Tuttavia, il problema relativo alle conseguenze sanzionatorie per i Comuni che non intendano aderire alle indicazioni della delibera Arera 15/2022, che prevede il termine di 90 giorni – al posto di quello ordinario del 30 giugno dell’anno successivo – per le dichiarazioni in questione, non rientra nelle competenze del Mef. Questa la prudente risposta istituzionale data dal dipartimento delle Finanze a uno dei quesiti di Telefisco.
La cartella della Tari deve riportare l’anno di riferimento del tributo
di Giuseppe Debenedetto
È illegittima e va annullata la cartella di pagamento Tari che riporta l’anno di notifica dell’avviso di accertamento e non l’anno di riferimento del tributo. È quanto affermato dalla Cgt di Taranto con la sentenza n. 1770/1/2022 (presidente o relatore Occhinegro) del 21 dicembre scorso, che accoglie il ricorso del contribuente.
Non si paga la Tari sull’immobile occupato
Nella ipotesi comprovata occupazione di un immobile da parte di terzi, mancando il presupposto del possesso e dell’effettivo utilizzo dell’immobile, non potrà essere pretesa alcuna Tari dall’ente comunale. Lo ha deciso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio nella sentenza n. 4284/06/2022, depositata lo scorso 4 ottobre.
Sul Cup la parola all’ente proprietario della strada
di Pasquale Mirto
La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 838) apporta una modifica in tema di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti. In particolare, elimina le parole «di Comuni» dal comma 816 della legge 160/2019. Pertanto la disposizione ora prevede che «nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». Si tratta di definizione identica a quella dettata per il canone mercatale dal comma 837, sempre della legge 160/2019.
Cabine per fototessere non esenti da imposta
Alle cabine per il rilascio di fototessere, che costituiscono l’azienda vera e propria, non è applicabile l’esenzione fiscale dall’imposta di pubblicità (prevista dall’art. 17 comma 1-bis del dlgs n. 507/1993) per le insegne di superficie inferiore a 5 metri quadrati; la citata esenzione, essendo norma di stretta interpretazione, è riferibile esclusivamente alle insegne di esercizio. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in sede di rinvio dalla Cassazione, nella sentenza n. 4733/2022 depositata in segreteria il 28 novembre scorso. I giudici regionali meneghini hanno dovuto decidere sulla legittimità di un avviso di accertamento notificato per il recupero di imposta sulla pubblicità emesso dal concessionario del comune di Sesto San Giovanni alle cabine per fototessere.
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