Tributi news del 27 gennaio 2023

In estate si va in ferie dalle tasse. Stop a lettere, avvisi e versamenti Il fisco va in vacanza ad agosto. Stralcio, ultimi giorni per il no. Stralcio parziale dei carichi fino a mille euro, rebus competenze negli enti locali in dissesto finanziario. Case inagibili, si paga l’Imu. Disavanzo di amministrazione, aumento di capitale e imposta di soggiorno: le massime della Corte dei conti. Il Fondo Imu-Tasi va a regime.
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In estate si va in ferie dalle tasse
Quattro gli obiettivi del governo: certezza del diritto, riduzione dei contenziosi, semplificazione e diminuzione del carico fiscale. Prevista anche una tregua estiva a regime per tutti i contribuenti con nessun pagamento di imposte ed adempimenti nel mese di agosto, ripresa delle scadenze al 10 settembre e l’impossibilità per l’amministrazione finanziaria in un periodo da definirsi di trasmettere lettere di compliance, avvisi bonari o controlli formali.

Stop a lettere, avvisi e versamenti Il fisco va in vacanza ad agosto
Una moratoria estiva su avvisi, lettere di compliance, richieste di documentazione e anche sulle scadenze di versamento: «Questo ci viene richiesto da più parti ed è una cosa, secondo me, sacrosanta». Sono parole del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo ieri nelle prime battute dell’edizione 2023 di Telefisco. Un’edizione caratterizzata da numeri elevatissimi (decine di migliaia di utenti costantemente collegati, con punte fino a 70mila), aperta dall’amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore, Mirja Cartia d’Asero che ha spiegato: «Quest’anno Telefisco si accompagna a una grande novità: il rientro del Sole 24 Ore sul mercato della formazione. Per noi la formazione è un componente imprescindibile della nostra offerta. E la vogliamo declinare – questo è il nostro progetto – con un catalogo formativo che coniuga innovazione e tradizione nel segno della massima operatività e praticità».

Stralcio, ultimi giorni per il no
L’approvazione del provvedimenti di diniego comporta comunque la possibilità del debitore di accedere, ma a diverse condizioni, alla rottamazione prevista dal successivo comma 231. Tale norma prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, che possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, dpr 602/1973, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.Cancellazione delle mini cartelle fino a mille euro per sette milioni di contribuenti. Nel complesso saranno stralciati tra 25 e 27 milioni di atti (su un totale attuale di 150 milioni da gestire) affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2015: tradotto in valore economico potenziale la sanatoria vale 18 miliardi di euro. Sono i numeri al momento certi della misura introdotta dall’ultima legge di Bilancio e relativa a cartelle che contengono debiti nei confronti delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali pubblici (mentre enti locali e casse di previdenza private hanno tempo fino a martedì 31 gennaio per decidere se aderire o meno). A renderli noti per la prima volta è stato il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, durante l’intervista a Telefisco 2023.

Stralcio parziale dei carichi fino a mille euro, rebus competenze negli enti locali in dissesto finanziario
Per individuare in capo a quale organo compete la decisione richiamata negli enti in dissesto finanziario, occorre richiamare le disposizioni in merito alla potestà impositiva di cui agli articoli 23, 117 e 119 della Costituzione a cui fa riferimento la disciplina dell’«autonomia finanziaria di entrata di Stralcio parziale dei carichi fino a mille euro, rebus competenze negli enti locali in dissesto finanziario di Fortunato Pitrola e Angelo Scandura Fisco e contabilità 27 Gennaio 2023 Stampa Il Sole 24 ORE aderisce a P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati ISSN 2724-203X – Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com] competenza degli enti locali”» che, attraverso l’adozione di propri regolamenti, la esercitano in base all’articolo 52 del Dlgs 446/1997. Laddove per gli enti locali in condizioni di operatività ordinaria l’organo competente all’adozione dei provvedimenti richiamati è il consiglio comunale (articolo 42, comma 2, lettera f) del Dlgs 267/2000), per gli enti in dissesto occorre evidenziare che l’organo straordinario di liquidazione è competente sugli atti e sui fatti verificatisi entro l’esercizio precedente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Con riferimento alla gestione dei residui dell’ente, l’Osl è competente all’estinzione dell’indebitamento pregresso attraverso la realizzazione e riscossione dei residui attivi appartenenti alla massa attiva, tra questi sono presenti quelli a cui i commi 227-229 su richiamati fanno riferimento. Alla luce del quadro complessivo delineato, a parere di chi scrive, non rinvenendosi disposizioni che attribuiscono all’organo straordinario di liquidazione la potestà di disciplinare la facoltà prevista dall’articolo 1, comma 229, richiamato, è del tutto evidente che rimane in capo al consiglio dell’ente dissestato la facoltà di decidere o meno l’adozione del provvedimento. Diversamente, ossia in caso di mancata adozione del provvedimento consiliare, sull’ente potrebbe ricadere la possibilità di compensare con risorse aggiuntive la gestione liquidatoria per i mancati introiti derivanti dallo stralcio automatico.

Case inagibili, si paga l’Imu
L’ immobile inagibile paga l’imposta municipale se il contribuente non presenta la dichiarazione, anche se di fatto non può utilizzarlo. L’omessa presentazione della dichiarazione Imu è giustificata solo se l’interessato fornisce la prova che l’amministrazione comunale era a conoscenza dello stato del fabbricato. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 1016 del 16 gennaio 2023.

Disavanzo di amministrazione, aumento di capitale e imposta di soggiorno: le massime della Corte dei conti
Nella misura in cui i regolamenti comunali affidino ad un soggetto, estraneo al rapporto tributario, una serie di attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’ente locale, tra questo soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio avente connotazioni prettamente contabili, dal momento che prevede un’attività di riscossione e successivo riversamento di denaro e dunque implica “disponibilità materiale” di denaro pubblico. Ne consegue che il rapporto tra società (che effettua la gestione della struttura) ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell’iter procedimentale dell’ente pubblico, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto. Lo schema procedimentale di tipo contabile appena descritto non sembra, invero, venuto meno neppure a seguito delle modifiche introdotte in via emergenziale dall’articolo 180 del Dl 34/2020 atteso che la suddetta disciplina, mentre appare aver operato una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità contabile del gestore stesso, il quale, pur nella veste di responsabile del pagamento, rimane un agente contabile che è tenuto a riversare il denaro pubblico maneggiato nelle casse dell’ente.

Il Fondo Imu-Tasi va a regime
Fondo Imu Tasi a regime. E’ una delle novità più importanti in prospettiva bilancio fra quelle contenute nell’ultima manovra. La misura, prevista al comma 786, consente ai circa 1800 comuni beneficiari di iscrivere l’entrata su tutti gli esercizi finanziari. La storia di questo istituto risale agli anni bui della finanza locale: essa infatti è stato istituti a partire dal 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 639 della l 147/2013, per ristorare gli enti interessati dalla perdita di gettito conseguente all’introduzione della Tasi in sostituzione dell’Imu. Non si tratta di un fondo erogato a tutti, ma solo alle amministrazioni nelle quali il livello delle aliquote Tasi non ha consentito l’integrale applicazione dell’incremento a compensazione della perdita di gettito Imu sull’abitazione principale.

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