tributi news del 23 gennaio 2023

Agli enti locali la scelta sulle liti. Sanatoria avvisi bonari in slalom. Pace fiscale, i riflessi sui bilanci. Speciale Telefisco / Liti pendenti, rottamazione, ravvedimento: focus su sanatorie e contenzioso. Cartelle, al via on line la nuova rottamazione per 19 milioni di debitori. Tributi, lo stralcio dimentica le ingiunzioni. Nuovo onere della prova, al Fisco non basta l’agenda. I lavori di bonifica non attestano l’inagibilità. Per la pertinenzialità la graffatura non rileva. Stima «esorbitante» sull’area edificabile: l’Imu va rideterminata. Anche sulla casa vacanze si deve pagare la Tasi.

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Agli enti locali la scelta sulle liti

di Sergio Trovato

Gli enti locali hanno tempo fino al prossimo 31 marzo per decidere se applicare la definizione agevolata alle controversie tributarie in cui sono parti o è parte un loro ente strumentale. La scelta va operata con regolamento, ma le regole per la sanatoria sono quelle fissate dalle norme di legge. È quanto prevede l’articolo 1, comma 205, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022). L’opzione è limitata all’istituzione del condono. Non è possibile derogare alle disposizioni che il legislatore ha imposto, tenuto conto anche dello stato e dell’esito del giudizio, per definire le cause pendenti sia nei gradi merito sia in Cassazione. Qualora l’ente adotti il regolamento, entro il termine perentorio del 31 marzo, possono essere chiuse anche le cause in materia di imposte e tasse locali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, vale a dire al 1° gennaio 2023. Ex lege si considerano pendenti anche quelle per le quali sia già stato notificato il ricorso alla data suindicata, sebbene l’atto introduttivo del giudizio non risulti ancora depositato. Sono escluse dalla sanatoria le controversie riguardanti le entrate patrimoniali.

Sanatoria avvisi bonari in slalom

di Giuseppe Ripa e Alessandro Lattanzi

Tregua fiscale al via: si parte con la definizione agevolata degli avvisi bonari, diversificata in tre fattispecie. Ma i contribuenti devono affrontare un percorso a ostacoli tra ciò che è sanabile e ciò che non lo è. Come le decadenze degli avvisi bonari intervenute per gran parte del 2022. È quanto emerge dalla circolare n. 1/E del 13 gennaio scorso, con la quale l’Agenzia delle entrate ha diffuso i chiarimenti ufficiali sulle norme contenute nella sezione dedicata alla cosiddetta “tregua fiscale” della legge di Bilancio 2023, il cui primo step è rappresentato dalla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, ossia degli avvisi bonari. Le novità apportate alla regolarizzazione afferiscono: (i) alla riduzione delle sanzioni irrogate ridotte dal 10% al 3% dell’imposta dichiarata ma non versata, ovvero della maggiore imposta dovuta, (ii) alla rideterminazione dei piani di pagamento.

Pace fiscale, i riflessi sui bilanci

Il legislatore ha previsto per varie tipologie di definizioni la data spartiacque del 31 marzo, come ad esempio il versamento della prima rata per la definizione degli accertamenti con adesione o per la cancellazione dei debiti residui a ruolo per importi inferiori ai mille euro. Questa data costituisce il termine ordinario per l’approvazione del disegno di bilancio per l’esercizio 2022 da parte dell’organo amministrativo. Quindi, si ritiene che la “definizione” possa essere contabilmente rappresentata nel bilancio 2022 solo nel caso in cui vi sia una prova concreta e diretta della volontà della società di aderire all’agevolazione, prima della presentazione della bozza di bilancio.

Speciale Telefisco / Liti pendenti, rottamazione, ravvedimento: focus su sanatorie e contenzioso

di Laura Ambrosi, Luigi Lovecchio, Dario Deotto, Marco Piazza, Antonio Iorio

Liti pendenti, si apre un’altra definizione agevolata

Al via la nuova definizione delle liti tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’agenzia delle Entrate e delle Dogane e il cui ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023, per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione non ci sia una pronuncia definitiva.

La nuova rottamazione manda in tilt la versione ter

Per quanto riguarda infine la rottamazione-quater, essa rivela più vantaggiosa rispetto alla precedente, tra l’altro, perché prevede l’azzeramento anche di interessi e aggio. Ciò indurrà i debitori a non versare le rate della rottamazioneter in scadenza nel 2023.

Ravvedimento speciale, applicazione ancora incerta

È un ambito di applicazione incerto quello del ravvedimento speciale previsto dalla legge di Bilancio 2023. Ciò si deve a un testo non proprio lineare. Un primo problema è quello del legame con la sanatoria degli avvisi bonari. La norma del ravvedimento speciale esclude dalla regolarizzazione le violazioni oggetto di quella degli avvisi bonari.

Cartelle, al via on line la nuova rottamazione per 19 milioni di debitori

di Marco Mobili e Giovanni Parente

La deadline è fissata al 30 aprile. Entro quella data i 19 milioni di contribuenti in possesso di una o più cartelle esattoriali relative al periodo tra il 2000 e il 30 giugno 2022 potranno salire sul nuovo treno della tregua fiscale relativa alla riscossione. In sostanza, entro quella data potranno essere cancellati i debiti maturati con l’Erario (e non solo) le imposte e i contributi dovuti, risparmiando il costo di sanzioni, interessi e aggio. A fissare la partenza della rottamazione quater è stata agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), che ha rilasciato sul proprio sito istituzionale il link a cui collegarsi per aderire alla sanatoria. La novità rispetto al passato è che la nuova definizione agevolata viaggerà esclusivamente online senza moduli cartacei all’indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Tributi, lo stralcio dimentica le ingiunzioni

di Pasquale Mirto

Lo stralcio parziale dei carichi 2000-2015 e la definizione agevolata di quelli affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 riguarda cartelle e accertamenti esecutivi affidati all’agente nazionale della riscossione. Non sono inclusi gli accertamenti esecutivi non affidati ad Ader e le ingiunzioni emesse dal Comune o da un suo ente strumentale. Né il Comune potrebbe autonomamente deliberare una riduzione simile a quella prevista dai commi 227, 228 e 231 della legge 197/2022, perché si tratterebbe di un condono, precluso alla potestà regolamentare. Una norma consentirebbe una simile decisione (articolo 13, legge 289/2002), ma è stata oggetto di un contrasto interpretativo tra Mef e Corte dei Conti. Per il Mef (nota prot. 2195/2004 e nota prot. 23873/2012) si tratta di norma a regime, mentre per la Corte dei conti di norma una tantum (sezione giuridizionale Campania, n. 976/2011). Infine, va segnalata anche una zona grigia, riguardante i ruoli affidati ai concessionari scorporati, i quali non possono essere considerati agenti della riscossione, come statuito dalla Corte Costituzionale (sentenze 51/2019 e 66/2022).

Nuovo onere della prova, al Fisco non basta l’agenda

la Cgt della Puglia con la sentenza n. 3633/4/2022 (presidente Dima, relatore Penza). La sentenza valorizza il nuovo comma 5-bis, introdotto con la legge 130/2022, ritenendolo automaticamente applicabile nell’ambito dei poteri riconosciuti alle Cgt anche in assenza di una esplicita richiesta da parte del contribuente. Al di fuori dei casi in cui sono previste le presunzioni legali (relative o assolute) che invertono automaticamente l’onere della prova in capo al contribuente, si ricorda brevemente che secondo tale disposizione «l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato». «Il giudice – prosegue la norma – fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni».

I lavori di bonifica non attestano l’inagibilità

Ai fini della riduzione al 50% dell’Imu su immobili che si reputino inagibili, non sarà sufficiente dimostrare, peraltro soltanto nel giudizio avviato contro l’atto di recupero del tributo, la presentazione di pratiche di bonifica dei terreni, essendo necessaria a monte la presentazione della dichiarazione Imu corredata da quei documenti attestanti l’inagibilità. È stato il canone applicato nella sentenza n. 2665/13/2022 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, depositata in segreteria il 4 ottobre scorso.

Per la pertinenzialità la graffatura non rileva

In tema di agevolazioni per l’acquisto della prima casa, la pertinenzialità del terreno destinato a ornamento dell’abitazione è subordinata esclusivamente alla volontà del proprietario del bene in accordo con il disposto civilistico, senza che sia necessaria la graffatura catastale del terreno al fabbricato. Lo ha stabilito la sezione prima della Commissione tributaria provinciale di Sondrio nella sentenza n. 25/2022.

Stima «esorbitante» sull’area edificabile: l’Imu va rideterminata

Se il valore venale attribuito dalla delibera di giunta alle aree edificabili è troppo elevato rispetto al minore e più verosimile valore statuito dal giudice tributario, il Comune deve rideterminare l’Imu dovuta «oltre interessi come per legge ed esclusa ogni sanzione». Ciò, «stante il più che legittimo contenzioso provocato dall’iniziale accertamento per un valore ben superiore a quello qui determinato». È quanto emerge dalla sentenza 1500/1/2022 della Cgt Taranto depositata lo scorso 6 dicembre (presidente Occhinegro, relatore Genoviva). Per il corretto assoggettamento a Imu delle aree fabbricabili i Comuni si basano su valori di riferimento deliberati dai medesimi enti impositori nell’ambito della potestà regolamentare. Tali valori, da richiamare anche per relationem nell’avviso di accertamento, devono essere sorretti da diversi elementi. I valori di riferimento assurgono a presunzioni semplici per cui il contribuente che intende disattenderli deve portare all’attenzione del giudice tributario idonei elementi per confutarli.

Anche sulla casa vacanze si deve pagare la Tasi

Depone per il legittimo assoggettamento alla Tasi la destinazione di immobili di appartenenza di un istituto religioso alla generica finalità di casa vacanze, senza specificare e dimostrare che, eventualmente, gli alloggi fossero indirizzati esclusivamente a soli studenti. È quanto affermato dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 3542/13/2022 depositata il 3 agosto dello scorso anno.

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