tributi news del 20 gennaio 2023

Mini-stralcio al rush finale. Decaduti, poker di vantaggi. Incentivi tributari, rimborso spese legali agli amministratori e trattamento accessorio: le massime della Corte dei conti. Notifica nulla se inviata a un secondo da mezzanotte. Prescrizione E’ legata al tributo. Ruoli, indirizzo Pec k.o.. Il cespite in corso di nozze dribbla l’Imu.

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Mini-stralcio al rush finale

di Sergio Trovato

Entro il prossimo 31 gennaio gli enti locali devono comunicare all’Agenzia delle entrate-riscossione di non aderire all’annullamento parziale dei ruoli fino a mille euro, consegnati dal 2000 al 2015, limitatamente agli interessi e alle sanzioni dovute dai debitori, e devono pubblicare le relative delibere sui loro siti istituzionali. L’Ifel, in una nota dello scorso 7 gennaio, ha preso posizione sulla ristrettezza del termine assegnato alle amministrazioni territoriali per effettuare la scelta. Inoltre, per una parità di trattamento tra comuni e tra contribuenti, ha sostenuto che è opportuna una modifica normativa che permetta agli enti locali di valutare se ridurre i carichi tributari e patrimoniali, nel rispetto dell’autonomia impositiva. L’Ifel giudica irrealistico “il rispetto della data del 31 gennaio per adottare la deliberazione di non aderire all’annullamento dei ruoli, pensata per impedire i dinieghi da parte delle amministrazioni locali”.

Decaduti, poker di vantaggi

di Giuliano Mandolesi

Quadruplo vantaggio per i contribuenti “decaduti” dalla pace fiscale che aderiranno alla rottamazione quater. L’eventuale debito residuo infatti sconterà gli effetti del saldo e stralcio (la cancellazione delle cartelle sotto i 5000 euro), sarà ridotto dell’aggio, potrà essere dilazionato utilizzando tutte e 18 le rate concesse dalla definizione e, in caso di ulteriore decadenza dai piani e potrà essere rateizzato utilizzando le dilazioni ordinarie a 72 o 120 rate. Questi sono gli effetti incrociati di due disposizioni, il saldo e stralcio e la rottamazione quater, disciplinate rispettivamente all’articolo 1 commi da 222 a 230 la prima e da 231 a 252 la seconda, della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Supplemento ordinario n. 303 del 29/12/2022 – Serie generale.

Incentivi tributari, rimborso spese legali agli amministratori e trattamento accessorio: le massime della Corte dei conti

Incentivo tributario Le condizioni di ordine generale per il riconoscimento dell’incentivo in favore del personale coinvolto nell’attività di accertamento e riscossione dell’Imu e della Tari sono le seguenti: – che il Comune abbia approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini (tenendo conto anche del diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’Interno e, per il rendiconto, con legge); pertanto, questa prima condizione è da ritenersi – che il Comune abbia adottato un proprio regolamento, atto formale individuato dal legislatore quale fonte idonea a determinare – nell’an e nel quantum – la destinazione delle risorse disponibili (pari a una percentuale del maggiore gettito accertato e riscosso, nella misura massima del 5%) alle due differenti finalità individuate dalla norma; – che l’utilizzo delle risorse così individuate sia limitato all’anno di riferimento, per tale dovendosi intendere l’annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito; – che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa; – che il beneficio attribuito a ogni singolo dipendente non superi il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale; – che il servizio di accertamento delle imposte in esame non sia stato esternalizzato in concessione. Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna – Parere n. 1/2023

Notifica nulla se inviata a un secondo da mezzanotte

di Laura Ambrosi

È tardivo il ricorso notificato via pec la cui ricevuta di accettazione sia successiva alle 23:59:59 del giorno di scadenza, in quanto non rileva l’orario di invio. Ad affermare questo principio è la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 1519 depositata ieri (Rel. S. Saija). La singolare vicenda trae origine dall’invio da parte dell’Avvocatura di un ricorso per Cassazione dell’Agenzia delle Entrate tramite pec nell’ultimo giorno utile rispetto allo spirare del termine. La pec era stata inviata alle 00:00:00, la ricevuta di accettazione della spedizione era stata generata con la data del giorno successivo alle ore 00:00:01 e la ricevuta di consegna alle ore 00:00:05. La Suprema Corte ha così ritenuto che il ricorso dell’Ufficio fosse inammissibile perché tardivo, in quanto inviato il giorno successivo al termine. I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che la Consulta (sent. nr. 75/2019) aveva dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 147 cpc, nella parte in cui poneva dei limiti temporali alle notifiche senza alcun distinguo per quelle effettuate via pec. In particolare, la norma prevedeva che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7

Prescrizione E’ legata al tributo

Il termine di prescrizione, relativo alla riscossione delle sanzioni e degli interessi, è indissolubilmente legato a quello del tributo dovuto. Lo ha affermato la Cgt di I grado di Vercelli nella sentenza 72/2022 (pres. Catania, rel. Rigolone). La controversia riguardava alcuni avvisi di intimazione conseguenti a cartelle, pacificamente definitive poiché lo stesso contribuente ne ammetteva l’avvenuta ricezione;

Ruoli, indirizzo Pec k.o.

È inesistente ed insanabile la notifica dell’Agenzia delle entrate-riscossione inviata da un indirizzo Pec non censito nei pubblici elenchi. La decisione contenta nella sentenza del giudice di pace di Roma n. 378/2023 del 11 gennaio 2023 riguarda la notifica dell’intimazione al pagamento e delle cartelle esattoriali notificate ed emesse dall’Agenzia delle entrate-riscossione utilizzando un indirizzo Pec non istituzionale o iscritto ai registri pubblici.

Il cespite in corso di nozze dribbla l’Imu

di Ivano Tarquini

Non appartiene alla comunione legale dei beni il cespite utilizzato per finalità imprenditoriali acquisito in costanza di matrimonio, cosicché non può essere richiesta l’Imu al coniuge non imprenditore, seppur proprietario del 50% del bene. E’ il principio richiamato dalla Cgt di primo grado di Siracusa nella sentenza 97/2023 con cui il collegio ha preso posizione riguardo ad una pretesa Imu vantata dal Comune. L’ente locale infatti riteneva che il coniuge dell’imprenditore agricolo, per la cui coppia vigeva il regime di comunione legale dei beni, avrebbe dovuto pro quota pagare l’Imu di un terreno destinato all’impresa agricola intestata al marito, sul quale vigeva l’esenzione.

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