tributi news del 16 gennaio 2023

Circolazione di dati trasparente. Liti tributarie, +90% di ricorsi dopo lo stop per la pandemia. Giudici in calo nonostante la pensione a 75 anni. Nei Comuni la decisione spetta al consiglio. Multe e tributi, lo stop allo stralcio mantiene nei conti la quota capitale. Sanatoria di violazioni multiple, il ravvedimento è più costoso. Possibile il salto alla rottamazione quater. Assoggettabilità Ici, prova al contribuente. I vincoli non incidono sull’edificabilità. Il dissesto finanziario è causa di forza maggiore. Immobili occupati, niente Imu di Sergio Trovato. Iscrizione ipotecaria, impugnabilità limitata.

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Circolazione di dati trasparente

Antonio Ciccia Messina

Un registro dei destinatari dei dati personali: le imprese e le pubbliche amministrazioni devono censire i soggetti cui mandano le informazioni in loro possesso sul conto di clienti, utenti, dipendenti e altri interessati. È questo l’effetto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 gennaio 2023, resa nella causa C-154/21, con la quale è stato affermato che, in base all’articolo 15 del Gdpr (regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679), l’interessato ha diritto di sapere dal titolare del trattamento i nominativi dei soggetti cui quest’ultimo ha trasmesso le informazioni che lo riguardano.

Liti tributarie, +90% di ricorsi dopo lo stop per la pandemia

Aumentano i ricorsi alle Corti di giustizia tributaria di primo grado: al 31 dicembre 2022 risultano 145.881 nuove liti, rispetto alle 77.558 depositate nel 2021. Si dovrà attendere l’ufficializzazione dei dati da parte del ministero dell’Economia ma, secondo le analisi preliminari che Il Sole 24 Ore del Lunedì è in grado di anticipare, l’incremento rispetto all’anno scorso è dell’88% su base nazionale. L’aumento potrebbe avere una motivazione specifica: la ripresa della notifica degli atti di accertamento dopo la sospensione dovuta al Covid. Parallelamente, però, non è escluso che un impulso sia giunto anche dalle misure deflattive previste dalla manovra 2023, i cui contenuti erano noti a partire da novembre scorso attraverso le indiscrezioni di stampa.

Giudici in calo nonostante la pensione a 75 anni

La proroga al 2028 del pensionamento a 75 anni dei giudici tributari onorari non produrrà «nuovi e maggiori oneri» a carico del bilancio pubblico. Ciò perché i maggiori costi saranno compensati delle cessazioni volontarie dalla funzione giudicante, che nel 2023 produrranno comunque una flessione rilevante degli organici. Il dato emerge dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge milleproroghe, che al comma 6 dell’articolo 3 prevede una modifica alla riforma della giustizia e del processo tributario, la legge 130/2022. Quest’ultima norma – approdata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre scorso – prevedeva, non senza polemiche, la modifica dell’età pensionabile dei giudici, che passava da 75 a 70 anni. Da subito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, presieduto da Antonio Leone, ha segnalato il rischio dell’uscita di un ampio numero di giudici vicini al nuovo limite di età, che avrebbe inevitabilmente paralizzato la macchina giudiziaria del fisco.

Nei Comuni la decisione spetta al consiglio

Con la delibera di «non adesione» allo stralcio parziale il Comune decide di non concedere lo sconto su sanzioni e interessi per i propri atti di accertamento. Quindi, l’oggetto della decisione attiene alle sanzioni tributarie e agli interessi, materia di norma sottratta alla potestà regolamentare, salvo, anche in questo caso, le eccezioni di legge, quale l’articolo 50 della legge 449/1997, per cui «nell’esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie» i Comuni possono prevedere la possibilità di riduzione delle sanzioni. È quindi evidente che la competenza sullo stralcio parziale sia del consiglio, che la delibera abbia valore regolamentare, e che, di conseguenza, sia necessario il parere dell’organo di revisione, competente ex articolo 239 del Tuel per le proposte di regolamento relative all’applicazione dei tributi. Occorre anche inviare la delibera al Mef, ex articolo 13, comma 15 del Dl 201/2011, e poco importa se lo stralcio coinvolge entrate patrimoniali.

Multe e tributi, lo stop allo stralcio mantiene nei conti la quota capitale

Per i carichi fino a mille euro la legge di Bilancio prevede due diversi stralci: uno totale, con riferimento alla quota capitale, interessi e sanzioni, relativamente ai crediti statali e degli enti pubblici previdenziali, e uno parziale, riferito alle sole sanzioni e interessi, relativi agli altri enti creditori tra i quali i Comuni. Lo stralcio parziale tuttavia non è automatico perché, a differenza del passato, il legislatore ha lasciato la possibilità ai Comuni di deciderne la non applicazione, ma entro tempi ristretti, che sembrano pensati proprio per non permettere alcuna decisione; tant’è che nella stessa relazione tecnica il Governo aveva stimato che nessun ente sarebbe riuscito ad approvare la delibera in questione. Deliberare la non adesione allo stralcio parziale quindi vuol dire per l’ente assicurarsi delle maggiori entrate, perché il debitore, se vuole ottenere lo sconto sulle sanzioni e sugli interessi, dovrà corrispondere anche la quota capitale, e quindi pagare il residuo che porta alla cancellazione della cartella e alla pulizia dei bilanci comunali.

Sanatoria di violazioni multiple, il ravvedimento è più costoso

Ravvedimento senza cumulo Partendo dal ravvedimento operoso speciale, il principale vantaggio dell’istituto risulta la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo, e ciò a prescindere dalla “anzianità” della violazione. Si è però già rilevato su queste pagine che non trova applicazione il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del Dlgs 472/1997: il contribuente deve perciò regolarizzare ogni singola violazione commessa.

Acquiescenza speciale

Occorre considerare anche il vantaggio dell’acquiescenza speciale ai sensi del comma 180 della legge di Bilancio. Chiaramente qui non esiste alcuna alternatività con il ravvedimento speciale perché la notifica dell’atto di accertamento risulta ostativa. Comunque, se le stesse violazioni di cui sopra fossero state accertate con un atto notificato entro il 2022 o entro il prossimo 31 marzo, il risultato – con le sanzioni ridotte a 1/18 dell’irrogato – terrà conto (come sopra) del cumulo giuridico. Il vantaggio dell’istituto appare ancora più consistente a livello sanzionatorio quando le violazioni riguardano più tributi e più anni.

Possibile il salto alla rottamazione quater

La rottamazione-quater, introdotta con la legge Bilancio 2023 (articolo 1, commi 231 e seguenti, legge 197/2022), presenta profili di indubbia convenienza rispetto alla rottamazione-ter. Questi vanno dall’entità dello stralcio all’individuazione delle entrate incluse e coinvolgono anche le conseguenze della decadenza dal piano dei pagamenti. Ne deriva che i debitori che hanno in scadenza nel 2023 le ultime rate della rottamazione-ter – già a partire da quella del mese di febbraio – potrebbero valutare l’immediato abbandono della precedente definizione, al fine di includere il carico residuo nella quarta edizione della definizione agevolata.

Assoggettabilità Ici, prova al contribuente

Spetta al contribuente dimostrare, al fine di escludere l’assoggettabilità a Ici per fabbricati non iscritti al catasto, la prova delle necessarie concomitanti circostanze della loro mancata iscrizione catastale e dello stato di perdurante costruzione e non utilizzazione. È il canone ripreso dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 3685/5/2022 depositata lo scorso 30 agosto 2022. Dei contribuenti impugnavano in appello la sentenza della Ctp di Roma con la quale era stato respinto il loro ricorso proposto avverso un avviso di accertamento relativo all’Ici dovuta per l’anno 2011, imposta applicata a due immobili, che, sino all’anno 2017, erano ancora in corso di costruzione.

I vincoli non incidono sull’edificabilità

Anche la sola potenzialità edificatoria di un terreno, nemmeno esclusa attraverso una perizia asseverata che attesti della presenza di vincoli, può supportare una legittima pretesa relativa all’assoggettamento a Imu dello stesso. È quanto affermato nella sentenza n. 3005/9/2022 emessa dalla Ctr del Lazio e depositata lo scorso 25 giugno 2022.

Il dissesto finanziario è causa di forza maggiore

Non è sottoponibile a sanzioni e interessi, per il verificarsi di una causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 6 comma 5 del dlgs n. 472/97, quel contribuente che, a causa del dissesto finanziario subito, abbia omesso di pagare tributi locali e sia ricorso all’indebitamento bancario. È ciò che ha stabilito la Ctr del Lazio nelle motivazioni della sentenza n. 2696/13/2022, depositata lo scorso 9 giugno 2022.

Immobili occupati, niente Imu di Sergio Trovato

Non sono soggetti al pagamento dell’Imu gli immobili occupati abusivamente se i proprietari non li possono utilizzare perché non ne hanno la diponibilità. Per avere diritto all’esonero dal pagamento il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento è tenuto a presentare una denuncia penale per violazione di domicilio, per occupazione di terreni e edifici, o a esperire un’azione penale per occupazione abusiva. Il titolare dell’immobile, inoltre, è onerato di comunicare al comune competente il possesso dei requisiti per fruire dell’esenzione. L’amministrazione comunale deve essere informata anche quando vengono meno i presupposti per avere diritto all’agevolazione. Lo prevede l’art. 1, commi 81 e 82, della legge di bilancio 2023 (197/2022).

Iscrizione ipotecaria, impugnabilità limitata

La comprovata notifica di avvisi di accertamento e ulteriore cartella di pagamento, atti presupposti della iscrizione ipotecaria impugnata in via principale dal contribuente, renderà inammissibile ogni doglianza di quest’ultimo tendente a censurare il merito dell’intera pretesa, portata proprio dai primi atti, rimasti non impugnati. È ciò che ha precisato la Ctr del Lazio nelle motivazioni della sentenza n. 2964/13/2022, depositata lo scorso 22 giugno 2022.

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